Prevenzione infortuni: maniglioni antipanico.
PORTE SULLE VIE DELL’ESODO
Porta provvista di maniglione antipanico |
Dal 16 febbraio 2011 i dispositivi sprovvisti di marcatura CE, posti sulle vie d’esodo, , per assicurare i livelli di sicurezza richiesti dalla norma , dovranno essere sostituiti con quelli che sono stati certificati UNI EN 1125, UNI EN 179 MARCATI CE.
La norma di riferimento è il D.M. del 3 novembre 2004 col quale sono state integrate le norme preesistenti con regole che tenevano conto delle caratteristiche costruttive prestazionali.
Non è necessario sostituire la porta, ma su quelle esistenti devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 quando si verifichi una delle condizioni seguenti:
- l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzata da almeno 10 persone;
- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 e inferiore a 26.
Il provvedimento ha individuato anche i casi in cui è obbligatorio l’installazione dei dispositivi conformi alla UNI EN 1125 e cioè quando si verifichi che
- l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzata da più di 9 persone;
- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- che nei locali si svolgono attività con pericoli di esplosioni e specifi rischi di incendio ed occupino più di 5 persone.
L’Art. 5. (Termini attuativi e disposizioni transitorie) prevede che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del decreto, devono essere sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c. 3) dell'art. 4.
Vale la pena ricordare le definizioni fornite dal decreto per aver chiaro che “via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga) è il percorso senza ostacoli che
consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro nei casi di emergenza; che l’uscita di emergenza è un passaggio che immette in un luogo sicuro; che l’uscita di piano è l’uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come uscita che immette direttamente in un luogo sicuro o che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro
oppure uscita che immette su di una scala esterna.
Il luogo sicuro è rappresentato invece da un luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio ed un percorso protetto il percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
Tipologie di maniglioni |
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