LINEE GUIDA PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E
NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo
Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative, tra cui Confprofessioni,
che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. L’intesa costituisce un passaggio fondamentale
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori.
Si ritiene pertanto utile fornire le linee guida per l’applicazione dei contenuti del Protocollo per gli
studi professionali con riferimento alle aree economica, tecnica e giuridica che presentano i medesimi
profili di rischio.
Per quanto riguarda le professioni sanitarie verranno predisposte, di intesa con le associazioni di
riferimento, specifiche linee guida. Non sono state considerate nel testo le norme sulla sicurezza che
i lavoratori degli studi professionali dell’area tecnica devono seguire per l’accesso nei cantieri in
quanto oggetto di un protocollo ad hoc di carattere nazionale a cui per opportunità si rinvia.
Seguendo l’ordine dei principi individuati dal Protocollo si segnalano quindi le principali azioni che
i professionisti sono tenuti a porre in essere per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nel
luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previste dall’Autorità.
1. Informazione
Il datore di lavoro è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci quali l’affissione in un luogo
visibile dello studio o la consegna di un documento informativo, ad informare tutti i lavoratori e
chiunque entri in studio, circa le disposizioni delle Autorità. Le informazioni da fornire riguardano:
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a)
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenza li e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente
per Regione1
;
2b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto da parte del lavoratore di non poter fare
ingresso e/o permanere nello studio, con obbligo di comunicazione tempestiva, nel caso
in cui, anche successiva mente all’ingresso, emergano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura corporea > 37,5 C°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone sicuramente positive al virus nei 14 giorni precedenti, soggetti già in sorveglianza
attiva durante il periodo contumaciale da parte delle rispettive ASL, etc.). Condizioni che
impongono, in base ai provvedimenti vigenti, di informare il medico di famiglia o
l’Autorità sanitaria competente per Regione;
c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nell’accesso allo studio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
d) l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
E’ utile consegnare copia del documento ai lavoratori e far firmare la ricevuta per accettazione.
2. Modalità di ingresso in studio
Il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la
temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà
consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere
momentanea mente isolate e fornite di mascherine chirurgiche. Non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso, ma saranno tenute a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.
1 Di regola il SISP-Servizio Igiene e Sanità Pubblica- all’interno del Dipartimento di Prevenzione- preposto per il
controllo delle patologie infettive e diffusive.
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E’ necessario comunque che i lavoratori siano stati preventivamente informati con le modalità di cui
al punto 1 delle situazioni di rischio e del comportamento da tenere, inclusa la preclusione all’accesso
al luogo di lavoro, in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi, di sintomi, di recenti contatti con
soggetti positivi e/o di provenienza da zone considerate a rischio. Si consiglia a tal proposito di inviare
una email prima della ripresa dell’attività lavorativa a tutti i lavoratori.
L’ingresso in studio di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere
preceduto da una preventiva comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
E’ bene ricordare che qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree
maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive
specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro dovrà
fornire la massima collaborazione.
3.
Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni
Per l’accesso allo studio i clienti dovranno seguire tutte le indicazioni sopra riportate (dare quindi
sempre evidenza dell’affissione delle informative) volte a limitare il contatto con il personale presente
in studio.
E’ utile a tal proposito ricevere sempre per appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine
chirurgiche e guanti monouso e ridurre il tempo di attesa nelle sale di aspetto che possono essere
attrezzate con appositi divisori mobili.
Tali indicazioni devono comunque riguardare l’accesso di tutti i soggetti esterni all’organizzazione
dello studio (ad esempio addetti alla pulizia e manutentori)
Per l’accesso di fornitori è necessario individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
in forza negli uffici coinvolti. Si consiglia pertanto di concordare gli orari delle consegne in via
preventiva e di limitare l’accesso dei corrieri nello studio professionale.
Il Protocollo prevede che per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sia necessario
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale
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dipendente e garantendo una adeguata pulizia giornaliera. Occorrerà pertanto valutare attentamente
le richieste di tali soggetti ove non si disponga di servizi dedicati.
4. Pulizia e sanificazione dello studio
Nello studio va assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni. Si invita ad utilizzare detergenti a base di alcool.
Nel caso in cui si riscontri la presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e
sanificazione dei medesimi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia a fine giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi
touch, mouse con adeguati detergenti, e negli uffici.
Il protocollo fa riferimento altresì alla necessità di una sanificazione periodica del luogo di lavoro. Si
tratta di una pulizia approfondita effettuata con prodotti specifici di tutti gli spazi e strumenti di
lavoro. Può essere utile tenere un registro di tali operazioni.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli studi professionali in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5. Precauzioni igieniche personali
Il protocollo detta alcune regole di base per garantire l’igiene sul luogo di lavoro. In particolare:
a) lo studio deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base di alcool per le mani che
devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai soggetti esterni anche grazie a specifici
dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
b) va raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; in alternativa è
consigliabile anche l’uso di guanti monouso da sostituire giornalmente. Si specifica che l’uso
di detergenti gel a base di alcool può essere eseguita anche sopra i guanti monouso.
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6. Dispositivi di protezione individuali
Il Protocollo individua quale strumento di base per la prevenzione del contagio la mascherina
chirurgica2
. Al fine di individuare la tipologia adatta, anche in considerazione delle difficoltà di
approvvigionamento che possono determinarsi, si fa riferimento alle indicazioni dell’Autorità
sanitaria competente per Regione. L’utilizzo della mascherina chirurgica è sempre consigliato qualora
la distanza tra lavoratori sia inferiore al metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
7.
Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori etc…)
L’accesso agli spazi comuni (e titolo esemplificativo aree fumatori, locali per la preparazione e
consumazione dei pasti e comunque, si ritiene, qualsiasi spazio di uso comune in cui non sia possibile
il distanziamento di 1 metro) deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Occorre garantire la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali destinati alla consumazione
dei pasti, qualora presenti, e delle tastiere dei distributori di bevande e snack, nonché la sanificazione
periodica.
8.
Organizzazione del lavoro
Il protocollo favorisce il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione dei luoghi di
lavoro e l’utilizzo, laddove possibile, anche di spazi inutilizzati (es. sale riunioni).
2 Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE per le mascherine igieniche; norma europea EN 146. Le mascherine
approvate per uso come dispositivi medici sono state testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti
della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca.
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L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orario.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato.
9.
Gestione entrata e uscita dei dipendenti
E’ necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, locali di preparazione e consumazione dei pasti). Ove possibile occorre
individuare una porta di ingresso e una di uscita.
10.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle indicazioni del datore di lavoro.
E’ preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Eventuali riunioni dovranno essere
effettuate quindi in locali ampi e con tavoli di congrue dimensioni che permettano il distanziamento
a posti alternati dei partecipanti che dovranno comunque indossare mascherina chirurgica e guanti
monouso.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione dello studio lo
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a
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continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di
necessità).
11.
Gestione di una persona sintomatica in studio
Una persona presente in studio che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base
alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute.
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in studio che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente lo studio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito fornito, ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
12. Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente il Protocollo prevede
dei contenuti particolarmente importanti. Il protocollo non prevede una sorveglianza sanitaria
specifica legata al virus COVID-19 ma si rammenta che negli studi professionali il medico
competente viene nominato e la sorveglianza sanitaria viene effettuata generalmente in presenza di
lavoratori videoterminalisti.
La sorveglianza sanitaria periodica, stabilisce il protocollo, non deve essere interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale che può consentire di
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e permettere una ulteriore informazione e
formazione ai lavoratori.
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Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e (se presenti) i RLS/RLST.
Lo stesso segnala al datore di lavoro, anche attraverso un suo coinvolgimento nella fase di riapertura
dello studio, situazioni di particolare fragilità (anche legate all’età del lavoratore) e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy. Egli può altresì
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della
diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Gli strumenti diagnostici consistono nell’esecuzione
di specifica sierologia come da allegato al presente documento.
Particolare attenzione deve essere posta sul reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa
infezione da COVID 19.
Per il reintegro progressivo di questi ultimi il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste dalle singole Regioni (certificato di avvenuta negativizzazione emesso dal Servizio Igiene e
Sanità Pubblica), effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in caso di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione o per valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza
per malattia.
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COME LAVORARE IN SICUREZZA NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19
- Informare i lavoratori con la consegna e l’affissione di un documento contenente le regole
per la gestione dell’emergenza (non recarsi al lavoro in caso di febbre oltre i 37,5 gradi;
informare immediatamente il datore di lavoro in caso di sintomi; lavare frequentemente le
mani ed utilizzare i detergenti; pulire le postazioni di lavoro; rispettare la distanza di sicurezza
di un metro; utilizzare le mascherine chirurgiche; rispettare eventuali turni di lavoro e le regole
per gli spazi comuni).
E’ utile far firmare al lavoratore per accettazione le indicazioni sopra riportate.
- Informare i clienti, i fornitori, gli addetti alle pulizie e i manutentori delle regole per la
gestione dell’emergenza attraverso l’affissione o la consegna di documenti informativi.
- Pulire quotidianamente le postazioni e l’ufficio coinvolgendo nell’operazione gli stessi
lavoratori.
- Sanificare periodicamente l’ambiente.
- Organizzare il luogo di lavoro in modo tale da evitare assembramenti e contatti ravvicinati
e garantire la distanza di sicurezza (un metro). Ciò vale non solo per il luogo in cui si svolge
l’attività lavorativa, ma anche per gli spazi comuni.
- Distribuire le mascherine chirurgiche e disporne l’utilizzo in caso di impossibilità di
rispettare la distanza di sicurezza.
- Favorire lo smart working.
- Coinvolgere il medico competente, qualora nominato, nella fase di riapertura e di
sorveglianza sanitaria (ad esempio nelle visite mediche per i lavoratori videoterminalisti) in
modo da individuare situazioni di rischio.
- Contattare l’Autorità sanitaria in caso di lavoratori con sintomi o positivi al COVID-19.
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ALLEGATO
La sierologia dedicata al Virus Sars-Cov 2
L’esame sierologico ha come obiettivo l’individuazione di anticorpi neutralizzanti e protettivi a lungo
termine contro il Sars-Cov 2 nel sangue del soggetto.
Si specifica che le IgM sono anticorpi che si formano nella prima fase della malattia –dopo 4-7 gg- e
le IgG invece vengono a sintetizzazione dopo 10-14 gg. Le IgG sono solitamente permanenti ed in
caso di nuovo contatto con lo stesso agente infettivo sono protettive in quanto la memoria
immunologica del soggetto ne garantisce una pronta sintesi. Nel caso del Virus in questione la
protezione verso nuovo contatto è “potenziale” in quanto solo un secondo ciclo epidemico potrà
comprovarne l’efficacia. Comunque studi già pubblicati verificano l’efficacia dell’uso di plasma di
pazienti guariti (quindi ricco in IgG) nella guarigione di pazienti in fase acuta.
Esecuzione dei test.
Vi sono due modalità di esecuzione di test sierologici:
Test quantitativo: è effettuato su prelievo di sangue venoso e permette di titolare gli anticorpi.
Laddove la sola presenza di IgG superi il valore indicato dalla metodica scelta il soggetto può
considerarsi potenzialmente immune. L’indagine solitamente è eseguita dai laboratori pubblici o dai
laboratori privati accreditati con il pubblico
Test rapido: è un test qualitativo su sangue capillare di screening che permette di verificare la
presenza o meno di anticorpi ma non la quantità. In caso di positività (presenza di IgM, di IgM e di
IgG, di IgG ) va comunque confermato con un tampone naso faringeo.
L’analisi può avere tre esiti:
A. Assenza di contatto con il virus (mancanza di IgM e di IgG): il soggetto è suscettibile
all’infezione. Ciò non significa che il lavoratore è a rischio ma che deve solo monitorare
il suo stato di salute (ad esempio la temperatura). Dovrà ripetere il test (anche rapido e a
cura del medico competente) dopo un tempo congruo (ad esempio mensilmente) fino a
sieroconversione o a somministrazione (quando disponibile) del vaccino specifico.
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B. Presenza di IgM : il soggetto ha avuto un contatto recente con il virus che va confermato
con il tampone oro-faringeo e nasale. Se negativo il lavoratore non è a rischio e non è
contagioso e dopo alcune settimane dovrà ripetere il test per verificare la siero conversione
attraverso la presenza di IgG (può lavorare). Se il tampone fosse positivo il lavoratore
deve essere messo in quarantena fino a negativizzazione.
In caso di contemporanea presenza di IgM e di IgG si consiglia ugualmente l’esecuzione
del tampone naso-faringeo per verificare l’eventuale infettività del soggetto.
C. Presenza di sole IgG a livello neutralizzante (dipendente dalla metodica): il soggetto è
venuto a contatto con il Virus, si è siero convertito ed ha sviluppato una potenziale
immunità. Il soggetto può lavorare e non deve sottoporsi ad altre indagini