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giovedì 21 maggio 2020
LINEE GUIDA PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
LINEE GUIDA PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI E NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più rappresentative, tra cui Confprofessioni, che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020. L’intesa costituisce un passaggio fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori. Si ritiene pertanto utile fornire le linee guida per l’applicazione dei contenuti del Protocollo per gli studi professionali con riferimento alle aree economica, tecnica e giuridica che presentano i medesimi profili di rischio. Per quanto riguarda le professioni sanitarie verranno predisposte, di intesa con le associazioni di riferimento, specifiche linee guida. Non sono state considerate nel testo le norme sulla sicurezza che i lavoratori degli studi professionali dell’area tecnica devono seguire per l’accesso nei cantieri in quanto oggetto di un protocollo ad hoc di carattere nazionale a cui per opportunità si rinvia. Seguendo l’ordine dei principi individuati dal Protocollo si segnalano quindi le principali azioni che i professionisti sono tenuti a porre in essere per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previste dall’Autorità.
1. Informazione Il datore di lavoro è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci quali l’affissione in un luogo visibile dello studio o la consegna di un documento informativo, ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in studio, circa le disposizioni delle Autorità. Le informazioni da fornire riguardano:
2 a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenza li e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente per Regione1 ;
2b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto da parte del lavoratore di non poter fare ingresso e/o permanere nello studio, con obbligo di comunicazione tempestiva, nel caso in cui, anche successiva mente all’ingresso, emergano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea > 37,5 C°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone sicuramente positive al virus nei 14 giorni precedenti, soggetti già in sorveglianza attiva durante il periodo contumaciale da parte delle rispettive ASL, etc.). Condizioni che impongono, in base ai provvedimenti vigenti, di informare il medico di famiglia o l’Autorità sanitaria competente per Regione;
c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’accesso allo studio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
d) l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti E’ utile consegnare copia del documento ai lavoratori e far firmare la ricevuta per accettazione.
2. Modalità di ingresso in studio
Il datore di lavoro può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere momentanea mente isolate e fornite di mascherine chirurgiche. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma saranno tenute a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
1 Di regola il SISP-Servizio Igiene e Sanità Pubblica- all’interno del Dipartimento di Prevenzione- preposto per il controllo delle patologie infettive e diffusive.
3 E’ necessario comunque che i lavoratori siano stati preventivamente informati con le modalità di cui al punto 1 delle situazioni di rischio e del comportamento da tenere, inclusa la preclusione all’accesso al luogo di lavoro, in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi, di sintomi, di recenti contatti con soggetti positivi e/o di provenienza da zone considerate a rischio. Si consiglia a tal proposito di inviare una email prima della ripresa dell’attività lavorativa a tutti i lavoratori. L’ingresso in studio di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. E’ bene ricordare che qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro dovrà fornire la massima collaborazione.
3. Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni
Per l’accesso allo studio i clienti dovranno seguire tutte le indicazioni sopra riportate (dare quindi sempre evidenza dell’affissione delle informative) volte a limitare il contatto con il personale presente in studio. E’ utile a tal proposito ricevere sempre per appuntamento, richiedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso e ridurre il tempo di attesa nelle sale di aspetto che possono essere attrezzate con appositi divisori mobili. Tali indicazioni devono comunque riguardare l’accesso di tutti i soggetti esterni all’organizzazione dello studio (ad esempio addetti alla pulizia e manutentori) Per l’accesso di fornitori è necessario individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti. Si consiglia pertanto di concordare gli orari delle consegne in via preventiva e di limitare l’accesso dei corrieri nello studio professionale. Il Protocollo prevede che per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sia necessario individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale 4 dipendente e garantendo una adeguata pulizia giornaliera. Occorrerà pertanto valutare attentamente le richieste di tali soggetti ove non si disponga di servizi dedicati.
4. Pulizia e sanificazione dello studio
Nello studio va assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Si invita ad utilizzare detergenti a base di alcool. Nel caso in cui si riscontri la presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia a fine giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, e negli uffici. Il protocollo fa riferimento altresì alla necessità di una sanificazione periodica del luogo di lavoro. Si tratta di una pulizia approfondita effettuata con prodotti specifici di tutti gli spazi e strumenti di lavoro. Può essere utile tenere un registro di tali operazioni. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli studi professionali in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5. Precauzioni igieniche personali
Il protocollo detta alcune regole di base per garantire l’igiene sul luogo di lavoro. In particolare: a) lo studio deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base di alcool per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai soggetti esterni anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili; b) va raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; in alternativa è consigliabile anche l’uso di guanti monouso da sostituire giornalmente. Si specifica che l’uso di detergenti gel a base di alcool può essere eseguita anche sopra i guanti monouso. 5
6. Dispositivi di protezione individuali
Il Protocollo individua quale strumento di base per la prevenzione del contagio la mascherina chirurgica2 . Al fine di individuare la tipologia adatta, anche in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento che possono determinarsi, si fa riferimento alle indicazioni dell’Autorità sanitaria competente per Regione. L’utilizzo della mascherina chirurgica è sempre consigliato qualora la distanza tra lavoratori sia inferiore al metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.
7. Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori etc…)
L’accesso agli spazi comuni (e titolo esemplificativo aree fumatori, locali per la preparazione e consumazione dei pasti e comunque, si ritiene, qualsiasi spazio di uso comune in cui non sia possibile il distanziamento di 1 metro) deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Occorre garantire la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali destinati alla consumazione dei pasti, qualora presenti, e delle tastiere dei distributori di bevande e snack, nonché la sanificazione periodica.
8. Organizzazione del lavoro
Il protocollo favorisce il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione dei luoghi di lavoro e l’utilizzo, laddove possibile, anche di spazi inutilizzati (es. sale riunioni). 2 Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE per le mascherine igieniche; norma europea EN 146. Le mascherine approvate per uso come dispositivi medici sono state testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. 6 L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orario. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato.
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti E’ necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, locali di preparazione e consumazione dei pasti). Ove possibile occorre individuare una porta di ingresso e una di uscita.
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all’interno dello studio professionale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del datore di lavoro. E’ preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Eventuali riunioni dovranno essere effettuate quindi in locali ampi e con tavoli di congrue dimensioni che permettano il distanziamento a posti alternati dei partecipanti che dovranno comunque indossare mascherina chirurgica e guanti monouso. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione dello studio lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 7 continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).
11. Gestione di una persona sintomatica in studio
Una persona presente in studio che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. Il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in studio che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo studio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito fornito, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12. Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente il Protocollo prevede dei contenuti particolarmente importanti. Il protocollo non prevede una sorveglianza sanitaria specifica legata al virus COVID-19 ma si rammenta che negli studi professionali il medico competente viene nominato e la sorveglianza sanitaria viene effettuata generalmente in presenza di lavoratori videoterminalisti. La sorveglianza sanitaria periodica, stabilisce il protocollo, non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale che può consentire di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e permettere una ulteriore informazione e formazione ai lavoratori. 8 Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente, ove nominato, collabora con il datore di lavoro e (se presenti) i RLS/RLST. Lo stesso segnala al datore di lavoro, anche attraverso un suo coinvolgimento nella fase di riapertura dello studio, situazioni di particolare fragilità (anche legate all’età del lavoratore) e patologie attuali o pregresse dei dipendenti provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy. Egli può altresì suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Gli strumenti diagnostici consistono nell’esecuzione di specifica sierologia come da allegato al presente documento. Particolare attenzione deve essere posta sul reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
Per il reintegro progressivo di questi ultimi il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalle singole Regioni (certificato di avvenuta negativizzazione emesso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica), effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione o per valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
09 COME LAVORARE IN SICUREZZA NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19 - Informare i lavoratori con la consegna e l’affissione di un documento contenente le regole per la gestione dell’emergenza (non recarsi al lavoro in caso di febbre oltre i 37,5 gradi; informare immediatamente il datore di lavoro in caso di sintomi; lavare frequentemente le mani ed utilizzare i detergenti; pulire le postazioni di lavoro; rispettare la distanza di sicurezza di un metro; utilizzare le mascherine chirurgiche; rispettare eventuali turni di lavoro e le regole per gli spazi comuni). E’ utile far firmare al lavoratore per accettazione le indicazioni sopra riportate. - Informare i clienti, i fornitori, gli addetti alle pulizie e i manutentori delle regole per la gestione dell’emergenza attraverso l’affissione o la consegna di documenti informativi. - Pulire quotidianamente le postazioni e l’ufficio coinvolgendo nell’operazione gli stessi lavoratori. - Sanificare periodicamente l’ambiente. - Organizzare il luogo di lavoro in modo tale da evitare assembramenti e contatti ravvicinati e garantire la distanza di sicurezza (un metro). Ciò vale non solo per il luogo in cui si svolge l’attività lavorativa, ma anche per gli spazi comuni. - Distribuire le mascherine chirurgiche e disporne l’utilizzo in caso di impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza. - Favorire lo smart working. - Coinvolgere il medico competente, qualora nominato, nella fase di riapertura e di sorveglianza sanitaria (ad esempio nelle visite mediche per i lavoratori videoterminalisti) in modo da individuare situazioni di rischio. - Contattare l’Autorità sanitaria in caso di lavoratori con sintomi o positivi al COVID-19.
10 ALLEGATO La sierologia dedicata al Virus Sars-Cov 2 L’esame sierologico ha come obiettivo l’individuazione di anticorpi neutralizzanti e protettivi a lungo termine contro il Sars-Cov 2 nel sangue del soggetto. Si specifica che le IgM sono anticorpi che si formano nella prima fase della malattia –dopo 4-7 gg- e le IgG invece vengono a sintetizzazione dopo 10-14 gg. Le IgG sono solitamente permanenti ed in caso di nuovo contatto con lo stesso agente infettivo sono protettive in quanto la memoria immunologica del soggetto ne garantisce una pronta sintesi. Nel caso del Virus in questione la protezione verso nuovo contatto è “potenziale” in quanto solo un secondo ciclo epidemico potrà comprovarne l’efficacia. Comunque studi già pubblicati verificano l’efficacia dell’uso di plasma di pazienti guariti (quindi ricco in IgG) nella guarigione di pazienti in fase acuta. Esecuzione dei test. Vi sono due modalità di esecuzione di test sierologici: Test quantitativo: è effettuato su prelievo di sangue venoso e permette di titolare gli anticorpi. Laddove la sola presenza di IgG superi il valore indicato dalla metodica scelta il soggetto può considerarsi potenzialmente immune. L’indagine solitamente è eseguita dai laboratori pubblici o dai laboratori privati accreditati con il pubblico Test rapido: è un test qualitativo su sangue capillare di screening che permette di verificare la presenza o meno di anticorpi ma non la quantità. In caso di positività (presenza di IgM, di IgM e di IgG, di IgG ) va comunque confermato con un tampone naso faringeo. L’analisi può avere tre esiti: A. Assenza di contatto con il virus (mancanza di IgM e di IgG): il soggetto è suscettibile all’infezione. Ciò non significa che il lavoratore è a rischio ma che deve solo monitorare il suo stato di salute (ad esempio la temperatura). Dovrà ripetere il test (anche rapido e a cura del medico competente) dopo un tempo congruo (ad esempio mensilmente) fino a sieroconversione o a somministrazione (quando disponibile) del vaccino specifico.
11 B. Presenza di IgM : il soggetto ha avuto un contatto recente con il virus che va confermato con il tampone oro-faringeo e nasale. Se negativo il lavoratore non è a rischio e non è contagioso e dopo alcune settimane dovrà ripetere il test per verificare la siero conversione attraverso la presenza di IgG (può lavorare). Se il tampone fosse positivo il lavoratore deve essere messo in quarantena fino a negativizzazione. In caso di contemporanea presenza di IgM e di IgG si consiglia ugualmente l’esecuzione del tampone naso-faringeo per verificare l’eventuale infettività del soggetto. C. Presenza di sole IgG a livello neutralizzante (dipendente dalla metodica): il soggetto è venuto a contatto con il Virus, si è siero convertito ed ha sviluppato una potenziale immunità. Il soggetto può lavorare e non deve sottoporsi ad altre indagini
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