DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.
192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia"
Coordinato con
DECRETO LEGISLATIVO 29
dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE,
relativa al rendimento
energetico nell’edilizia"
Coordinato con
LEGGE 6 agosto 2008,
n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria"
TITOLO I / PRINCIPI
GENERALI
Art. 1- (Finalità)
1. Il presente decreto
stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica,
contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni
di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto
disciplina in particolare:
a) la metodologia per il
calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici;
b) l'applicazione di
requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali
per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche
degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per
garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione
energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle
informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento
della politica energetica del settore;
g) la promozione
dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione
degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al
comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi
di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti,
nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e
coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza
dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni
e di dati;
c) realizzazione di studi
che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei
cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell’uso
razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione
e l’informazione degli utenti finali.
Art. 2 - (Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si definisce:
a) edificio è un
sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti
gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé
stanti;
b) edificio di nuova
costruzione è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire
o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) prestazione
energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio è la
quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard
dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.
Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della
progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione
al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di
trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) attestato di
certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio è il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione
energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;
e) cogenerazione è
la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di
energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati
criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) sistema di
condizionamento d'aria è il complesso di tutti i componenti necessari per un
sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è
controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il
controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
g) generatore di
calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire
al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) potenza termica
utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità
di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
i) pompa di calore è un
dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura
controllata;
l) valori nominali delle
potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento
continuo.
2. Ai fini del presente
decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A.
Art. 3 - (Ambito di
intervento) come modificato dall’art. 1, del D.Lgs. 311/06
1. Salve le esclusioni
di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione
e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni
previste ai commi 2 e 3.
1. Salve le esclusioni di
cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei
consumi energetici:
a) alla progettazione e
realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati,
di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le
eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche
preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione
energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione
di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di
cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di
intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione
integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e
ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000
metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo
ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti
volumetricamente superiore al 20 percento dell’intero edificio esistente;
c) una applicazione
limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni,
nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni
totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio all’infuori
di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;
1) ristrutturazioni totali
o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
2) nuova installazione
di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di
generatori di calore.
3. Sono escluse
dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili
ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136,
comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati
industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati
con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
c-bis) gli impianti
installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati,
in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.