martedì 30 ottobre 2012

Applicazione delle norme

Per tornare a casa sano e salvo è necessario conoscere le norme e il mestiere e metterli  in atto entrambi.

Alcuni anni addietro, quando ricoprivo l'incarico di personale tecnico ispettivo dell'Ass. Naz. per il Controllo della Combustione, in occasione di un controllo di vigilanza su un impianto termico, mi fu chiesto se i dispositivi di sicurezza e controllo erano necessari anche su impianti che per le loro caratteristiche non rientravano nei controlli obbligatori.

L'interlocutore quando ascoltò le mie argomentazioni restò perplesso senza rendersi conto della bestialità che aveva innanzi pronunciata.

Se un impianto di ridotta potenzialità non fosse stato dotato di quei dispositivi quali garanzie di funzionamento poteva offrire anche per soli pochi minuti di esercizio ?

Salire su un'impalcatura senza aver indossato di DPI previsti per proteggere il capo, gli occhi, le mani e i piedi ed una eventuale cintura di sicurezza da fissare ad un ancoraggio idoneo in presenza di operatività in assenza di opere provvisionali in fase di montaggio equivale a moltiplicare il rischio di caduta dall'alto presente comunque nelle attività praticate ad un'altezza superiore ai due metri dal piano di campagna.

La stessa cosa vale per un saldatore che si appresta a svolgere la sua attività. Deve necessariamente dotarsi di parannanza ignifuga, di scarpe di sicurezza facilmente scalzabili nell'eventualità che una schicchera di fuoco dovesse penetrare all'interno di esse; indossare scarpe adeguate a sopportare eventuali cadute di gravi; guanti ignifughi e resistenti al taglio su eventuali profili metallici che si presentano con limiti taglienti ed irregolari; occhiali adatti per proteggere gli occhi; Impianto di aspirazione localizzato se non si vuole indossare una maschera contro i fumi prodotti dal processo di saldatura e via di seguito.

Oggi a fianco della valutazione dei rischi residui sono obbligatorie le procedure che non possono derivare solamente da programmi preconfezionati, le procedure devono rispondere al superamento delle problematiche che il lavoro presenta per cui la loro standardizzazione è da condannare mentre é necessario richiamare l'attenzione sull'analisi costante delle metodologie adottate per apportare le correzioni necessarie alla buon riuscita della riduzione del rischio residuo senza prenderci confidenza.

Potrei proseguire per ore, ma non è questo il metodo per richiamare l'attenzione di chi mi legge sulla necessità di non diventare abitudinari come certi ex colleghi ispettivi che scrivevano sempre le stesse contravvenzioni  concludendo con prescrizioni che annotavano sempre la stessa soluzione, cioè quella di risolvere le problematiche nel rispetto della norma violata.

                                                                                           Per. Ind.  Gioacchino Ruocco



Laser estetico defocalizzato per la depilazione


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21b
Categoria : LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .
Elenco apparecchi: LASER PER DEPILAZIONE ESTETICA (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione dell'apparecchio: Apparecchio laser impulsato, progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico e opportunamente defocalizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione. Affinche' il trattamento risulti efficace e sicuro, lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densita' di energia non deve superare i 40 J/cm2, la durata di impulso laser massima T=300 millisecondi e la lunghezza d'onda deve essere compresa nell'intervallo fra 800 e 1200 nanometri. Gli strumenti devono avere un misuratore di potenza a bordo ed eventualmente un sistema di controllo della distanza e dell'area da trattare. Il manipolo che garantisce la defocalizzazione non deve essere rimovibile da parte dell'operatore e garantire la non dispersione della radiazione al di fuori della zona da trattare. L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica. Sarebbe opportuno che l'apparecchio fosse dotato di: a) dispositivi di sicurezza come sensori a contatto o di prossimita' che impediscano l'emissione quando il manipolo non e' a contatto con la pelle; b) un misuratore di energia che controlli il livello di emissione dell'apparecchio all'uscita della fibra ottica/ manipolo; c) eventuali mezzi di protezione che racchiudano l'emissione nell'area di trattamento per impedire emissioni laterali o riflessioni del target.

- Meccanismo d'azione: L'interazione laser-bulbo pilifero e' essenzialmente termica. Il processo, noto come "fototermolisi selettiva", richiede un certo numero di sedute (tipicamente all'incirca 10). Le sedute devono essere intervallate a distanza di circa un mese l'una dall'altra. Opportune tabelle messe a disposizione dal costruttore spiegano come ottimizzare i risultati in funzione di parametri quali: a) il colore del pelo; b) la parte del corpo da trattare; c) la "fase" di crescita in cui il pelo si trova al momento del trattamento; d) il fototipo del soggetto da trattare; e) lo spessore del pelo (fine - medio - grosso).

2) MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti "tecnici" dei trattamenti stessi. Prima di effettuare il trattamento pulire accuratamente la pelle e radere i peli. Impostare la macchina con i parametri suggeriti dal costruttore in funzione di quanto elencato ai punti a), b), c), d) ed e) indicati nel precedente capitolo. Utilizzare un sistema di raffreddamento della cute, che si puo' sviluppare attraverso il contatto di una parete fredda, sia utilizzando aria e/o spray criogeno, sia mediante un opportuno strato di gel freddo o prodotto equivalente. E' preferibile che l'emissione avvenga dopo l'attivazione di un doppio comando manuale o a pedale. E' responsabilita' di chi detiene la titolarita' dell'attivita' di estetista:
- mantenere controlli di sicurezza (specifici per l'apparecchiatura laser)
- fornire addestramento ad eventuale altro personale che utilizza (e collabora all'utilizzo) l'apparecchiatura laser
- fornire informazioni (specifiche per l'apparecchiatura laser) a coloro che ricevono il trattamento estetico e ad ogni altro visitatore. Controlli, informazioni e modalita' di addestramento specifici per l'apparecchiatura laser dipendono dalla classe del laser e sono da richiedere direttamente al costruttore-fornitore dell'apparecchiatura laser, soprattutto se non esplicitate in modo chiaro nel manuale d'uso. Chi utilizza un'apparecchiatura laser deve conoscere il significato:
- delle classi laser;
- dell'intero contenuto delle etichette di avvertimento dell'apparecchiatura laser;
- dei rischi all'occhio e alla pelle dei diversi tipi di laser;
- delle possibili interazioni del laser con oggetti nell'ambiente circostante;
- di efficacia delle protezioni oculari. AVVERTENZE Oltre a quelle sopra indicate, e comunque prima di iniziare il trattamento, proteggere gli occhi con appositi occhiali. Non dirigere il raggio sugli occhi del soggetto trattato, dell'operatore e di altre persone eventualmente presenti nella sala dove il laser e' in uso, ovvero su superfici riflettenti.
L'apparecchiatura e' esclusivamente riservata all'uso professionale e deve essere direttamente utilizzata dall'operatore estetico. Ogni apparecchio e' dotato di uno specifico manuale completo per l'uso, che comprende sia le fasi tecniche del trattamento sia le avvertenze specifiche e le cautele per l'uso per ogni singola parte dell'apparecchio, nonche' i riferimenti alle norme in materia di locali destinati agli apparecchi stessi.
Nel manuale d'uso e nelle aree di utilizzo delle apparecchiature deve essere posizionato in un luogo visibile un cartello con precise indicazioni relative al particolare danno biologico indotto (
depilazione permanente).

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Direttiva 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Fascicolo 9891 -
Anno 2009 - Edizione Quinta+EC1 - Sicurezza degli apparecchi laser -
Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti e relative varianti (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica).

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti






giovedì 25 ottobre 2012

SOFT LASER PER TRATTAMENTI RILASSANTI


Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21a
Categoria : SOFT LASER PER TRATTAMENTI RILASSANTI E TONIFICANTI DELLA CUTE - FOTOSTIMOLANTE DELLE AREE RIFLESSOGENE DEI PIEDI E DELLE MANI
Elenco apparecchi Laser estetico (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione dell'apparecchio: Laser delicato per trattamenti estetici a scopo rilassante, rassodante, tonificante per la cute e fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani. Apparecchi costituiti da uno o piu' generatori di luce monocromatica coerente e di lunghezza d'onda compresa fra i 760 nanometri (nm) e i 1200 nanometri (nm), infrarosso vicino, non focalizzato e non manomissibile e con una densita' massima di 10 millesimi di Watt per centimetro quadrato (mW/cmq). Non sono assolutamente ammesse per tali applicazioni apparecchiature laser di classe 3B o di classe 4. Il tempo massimo di applicazione a trattamento puo' raggiungere i 1200 (milleduecento) secondi.

- Meccanismo d'azione: Il laser o i laser estetici agiscono sulla cute con diversi meccanismi; secondo la lunghezza d'onda possono: tonificare, rassodare o fotostimolare particolari aree del corpo quali piedi o mani, oppure possono favorire l'assorbimento o la distribuzione dei vari prodotti applicati che non contengano principi con attivita' farmacologica.

2) MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

A. Passare il getto di luce monocromatica sulle parti da trattare;
questa applicazione puo' essere effettuata manualmente o con una scansione automatica. Ogni trattamento puo' durare al massimo 1200 (milleduecento) secondi. Vanno protetti gli occhi sia dell'operatrice sia della persona trattata con occhiali adeguati al tipo di luce e forniti dal fabbricante dell'apparecchiatura. Il raggio o i raggi non vanno diretti su superfici riflettenti o su altre persone presenti. B. Vanno seguite le istruzioni del manuale ed il personale deve aver ricevuto un'adeguata formazione circa le possibili applicazioni coerentemente ai contenuti del "Manuale per l'uso" fornito dal costruttore. Particolare attenzione deve essere prestata per le classi 3R, trattandosi di lunghezze d'onda al di fuori del visibile. C. E' preferibile che l'emissione laser avvenga dopo l'attivazione di un doppio comando. D. E' responsabilita' di chi detiene la titolarita' dell'attivita' di estetista:
- mantenere il controllo della sicurezza;
- fornire addestramento ad eventuale altro personale che collabora con l'utilizzatore;
- fornire informazioni specifiche a coloro che ricevono il trattamento estetico con il laser. E. Controlli, informazioni, addestramento specifici sono da richiedere al costruttore-fornitore, che puo' integrare cio' che esiste nel manuale tecnico-applicativo. F. Chi utilizza un'apparecchiatura laser deve conoscere il significato:
- dei vari tipi dei simboli di classi laser;
- delle varie etichette di avvertimento e di sicurezza;
- dei rischi per gli occhi o per la pelle se usata in modo non corretto;
- delle differenze tra i vari tipi e categorie di laser, in modo che non si generino confusioni con laser di altro tipo o per altri trattamenti;
- di efficacia delle protezioni oculari.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Fascicolo 9891 -
Anno 2009 - Edizione Quinta+EC1 - Sicurezza degli apparecchi laser -
Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti e relative varianti (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica).

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti Il laser o i laser estetici agiscono sulla cute con diversi meccanismi; secondo la lunghezza d'onda possono: tonificare, rassodare o fotostimolare particolari aree del corpo quali piedi o mani, oppure possono favorire l'assorbimento o la distribuzione dei vari prodotti applicati che non contengano principi con attivita' farmacologica.
Si fa riferimento a tali norme esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione degli apparecchi in quanto la destinazione d'uso non e' medica. Nel considerare le prescrizioni particolari di Compatibilita' Elettromagnetica, presenti in tali norme, si ricorda che queste prescrizioni si ricollegano alla Norma CEI EN 60601-1-2:2003+A1:2006
- Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilita' elettromagnetica -
Prescrizioni e prove.(IEC 60601-1- 2:2001+A1:2004).




lunedì 22 ottobre 2012

RSPP a disposizione per incarichi



Organigramma DLgs n. 81/2008

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Gioacchino

Ruocco

Appartenenza

Studio RP progetti di Pasquale Ruocco
– Via C. Casana 20 – Roma - 00122
 rp@pec.rpprogetti.it
gioacchinoruocco@libero.it

06.56304565  / 347.6804476

Titolo professionale

Certificato di Collaboratore Sanitario esperto Tecnico della prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro. 
ASL RMD -   Prot. 177 del 07/04/2005.

Abilitazione in Prevenzione Incendi   del 10.07.2007

Iscrizione al Collegio Provinciale dei Periti Industriali di Napoli del 1978

Titolo di studio

Capitano di macchine della Marina Mercantile anno 1959;
Perito industriale meccanico- anno 1978;
Equipollenza - Diploma universitario di Tecnico della prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DMS n. 58 del 17/01/1997  - DMS 27/07/2000 G U n. 191 del 17/08/2000).


Esterno all’ azienda.



Nominato dal



Provvedimento del



Comunicato alla ASL RMD


Comunicato all 'IPL il


Curriculum

Vedi allegati.
Formazione ATECO


Attestato di frequenza al Corso di Formazione ATECO - modulo C destinato agli RSPP del 28/07/2008
Crediti Formativi

Formazione DLgs.195/2003
10/2003
/
Corso di aggiornamento Norma antincendio UNI EN 12845 Collegio Periti Ind, Napoli  15/05/2008

15/05/08

003

Corso di aggiornamento AIFOS  per RSPP – direttiva Severo Ter per tutti macrosettori ATECO

08/02/12

008

Convegno di gestione della Sicurezza nei Luoghi di lavoro / Roma 09/03/2012 – CONFFSAL-Fesica GlobakForm Prot. CIG 00178

09/03/12

006

Aggiornamento R.S.P.P. / Modulo B Tutti i Macrosettori - I contenuti del corso corrispondono ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs 106/09 e dell’Accordo
Stato Regioni

20/03/12


100

L’applicazione della Sicurezza nel settore Sanitario (D. Lgs. 81/08)
05/06/12

005

Valutazione Rischio incendio, soluzioni, spegnimento (Pro-Fire) - Roma

06/06/12

























Vedi allegati:








CURRICULUM di Ruocco Gioacchino.

I
Risiede ad Ostia Lido 06.5630.4565. portatile: 374/6804476


Attività lavorativa svolta:

Dal 1959 al 1962 ha navigato per  31 mesi prima in marina militare e poi in marina mercantile come Ufficiale di macchine.

Dal 1° maggio 1963 al 31/12/1983 ha prestato servizio come Agente Tecnico presso l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione con compiti ispettivi   per la vigilanza    sulla  costruzione e sull'utilizzo degli apparecchi a pressione nelle aziende pubbliche e private prima in Piemonte e poi nel Lazio.

Dal 1 gennaio 1984 fino al 30 aprile 2003, con la Riforma sanitaria, è transitato con "compiti ispettivi negli ambienti di lavoro"  prima al Presidio Multizonale di Prevenzione di Roma e poi alla ASL RM 13, attuale ASL RM D, comprendente il territorio di Ostia, Fiumicino e Municipi XV e XVI del Comune di Roma.

Ha ricoperto per più di dieci anni l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa di Igiene del Lavoro e poi di Medicina del Lavoro dello SPRESAL con la qualifica di Operatore Professionale Dirigente Sanitario Esperto.

Esperienze formative e partecipative.
Durante il servizio prestato all' Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, oltre all'attività ispettiva, ha tenuto:
Corsi di formazione professionali per Conduttori di generatori di vapore;
Corsi di formazione per il conseguimento del patentino per la conduzione di impianti  di riscaldamento ad acqua calda e surriscaldata (D.M. 1/12/1975)
ed ha fatto parte, come membro, di commissioni di  esami per il rilascio di patenti per la conduzione di generatori di vapore e di impianti da riscaldamento.

In seno all'ASL RMD ha organizzato o partecipato come docente a numerosi corsi sull'edilizia e sull'amianto:
·        Educazione alla sicurezza nei cantieri edili (1990) - relatore;
·        Emergenza in edilizia (1992) - segreteria;
·        Prevenzione Igiene e sicurezza del Lavoro  (1995) - relatore;
·        Piano di formazione per la prevenzione … amianto (1997) - docente.
·        Sicurezza del lavoratore nel settore edile  (2000) - docente;
·        DLgs 626/94. Il datore di lavoro.  (2001) - docente.
·        Il piano di lavoro amianto (2001) - docente.
·        Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (2001) - docente.
·        Elementi di costruzione navale. (2002) - docente.
·        Sicurezza del lavoratore nel settore edile  (2003) - docente;

Incarichi.
* Collaboratore professionale sanitario esperto responsabile degli operatori di vigilanza dello  Spresal ASL RM D.
* Responsabile del Gruppo di lavoro di VRQ (Verifica e revisione della qualità) del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RMD dal 1995 al 2001.
* Dal 1996 Membro dell'Unità operativa di vigilanza multidisciplinare sulle case di cura dell'ASL    RM D.
* 1996 - Nomina a membro della Commissione regionale di coordinamento ed indirizzo tecnico dei  Servizi PISLL delle Aziende ASL del Lazio.          
* Referente dell’attività di mappatura.                                                             1993
* Referente ex attività ANCC                                                 dal 1984   al     1993
* Procedure per attività di pertinenza dello SPISLL     (SPRESAL)                            1993
* Costituzione gruppo di lavoro art. 8, comma 6 DCR 1170/90                                  1994
·        Collabora al Progetto LARA del CNR di Pomezia  dal                                         2000
·        Ha collaborato  dal 1994 con l’U. O. di Nefrologia ed Emodialisi dell’Ospedale
Grassi di Ostia Lido per la concessione delle prestazioni domiciliari (Emodialisi
peritoneali) per gli accertamenti sulla Legge 46/90 (messa a terra degli impianti
elettrici) .

Ha partecipato a corsi vari tra i quali:
·         2° corso di aggiornamento sul rumore.                                                                    1986
·         Convegno Comparto Ceramica.                                                                             1989
·         Il rischio da amianto.                      Primo modulo.                                                  1993
·         Il rischio da amianto.                      Secondo modulo.                                              1993
·         Lineamenti per un approccio economico e pratico al contenimento del rumore…      1993
·         1° seminario aziendale di VRQ.                                                                             1996
·         Introduzione del Sistema Qualità nelle ASL  : I  Corso del Progetto formativo           1997
·         Il sistema qualità nei Servizi di Prevenzione.  II Corso del Progetto formativo           1997
·         Piano di formazione per la prevenzione ….amianto                                                   1997
·         Corso di informatica                                                                                              1997
·         La qualità nei servizi: metodologie e strumenti.                                                        1998
·         Anagrafe generale, procedure di servizio, tabella dei codici e funzionalità
      del sistema Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.                                                            2003
·         Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLgs 626/94 e
DLgs. 195/03)                                                                                                     2003
·        Seminario su obblighi derivanti dall’applicazione della normativa HACCP
Igiene degli alimenti – DLgs 155/1997                                                                  2005
·       La certificazione di qualità ambientale e gli adempimenti derivanti
dal DLgs 626/94   
                                                                                        2005
Formazione DLgs 195/03
17/24/29 ottobre 2003 (Sindacato USAE)

Aggiornamento

Attestato di frequenza al Corso di Formazione ATECO Modulo C destinato agli RSPP del 28/07/2008


Pubblicazioni.

·        Manuale per l’organizzazione dei Servizi di prevenzione delle ASL della dott.ssa  Maria Claudia Proietti - Edizioni ASI
      Da pag. 91 / 98 Le innovazioni introdotte dal Dlgvo 626/94;
      da pag 98 / 99  Elementi per la redazione del documento di valutazione dei rischi.     

·        Ha fatto parte dal 1992 ad aprile  2001, come membro, della 2° Commissione di censura cinematografica  presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento spettacolo di Roma

      Dalla collaborazione con il CNR di Pomezia e l’ISPESL é scaturita la pubblicazione “ Indagine conoscitiva su alcuni fabbricati con coperture in cemento-amianto in località Magliana – Roma.  “ Autori: L.Fiumi, L.Camillucci, A.Campopiano, S.Casciardi, D.Ramirez, F.Fioravanti, G.Ruocco. Edizioni: CNR – ISPESL   2004.




·        Ha collaborato dal febbraio 2004/2007 con “IL GIORNALE DI OSTIA” con la rubrica settimanale dedicata alla Prevenzione negli ambienti di lavoro L’Esperto risponde... , 

nel 2007/08 al settimanale “Il Tirrenico”, e dal 2008 a “La gazzetta del Litorale”, a “La Gazzetta” e ad “@urelium 18” di Roma.

*Collabora con diversi studi di consulenza. e associazioni di categoria. 

giovedì 18 ottobre 2012

EQUIPOLLENZE UNIVERSITARIE



MINISTERO DELLA SANITA'  DECRETO 27 luglio 2000 


Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione
dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 58, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.


Sez. A - diploma universitario
Sez. B - titoli equipollenti
Tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58
Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341

Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341

Tecnico di igiene ambientale e del lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341

Operatore vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20  dicembre 1979 - decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

domenica 14 ottobre 2012

ELETTROSTIMOLATORE AD IMPULSI


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 19

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : ELETTROSTIMOLATORE AD IMPULSI
Elenco apparecchi: ELETTROSTIMOLATORE AD IMPULSI (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio generatore di un flusso di corrente ad impulsi con forma d'onda e frequenza variabili, applicato sulle zone da trattare mediante elettrodi di diverse forme e diversi materiali. Gli elettrodi mobili, sono tipicamente metallici a forma sferica ma non necessariamente. Gli elettrodi fissi, possono essere metallici con interposte spugnette bagnate, oppure in gomma conduttiva o con gel o pasta conduttiva. Le forme degli elettrodi possono essere quadrate, rettangolari, tonde, di varie misure. La corrente erogata e' di debole entita' e con frequenze variabili, a seconda dei modelli, fra 0.1 Hz e 100 kHz, di varie forme d'onda, simmetriche o asimmetriche. L'apparecchio puo' disporre di regolazione di intensita' della corrente applicata, della regolazione delle frequenze, di regolazione del tempo di azione e pausa, nonche' della commutazione di polarita'. Puo' disporre di uno strumento di controllo dell'intensita'. Deve essere dotato di un dispositivo limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti di intensita' tale da poter essere nocive per la salute. La densita' di corrente per ogni elettrodo non deve superare 1,5 mA/cmq (valore efficace). L'attivazione dell'erogazione iniziale, dovra' essere possibile solo con intensita' uguale a zero. I valori di energia successivamente incrementati dopo l'attivazione, disattivando l'erogazione, dovranno automaticamente scendere a zero. Apparecchio e' alimentato a corrente di rete e/o a batteria. Il costruttore deve fornire indicazioni affinche' la collocazione degli elettrodi non consenta che la corrente erogata interessi l'area cardiaca e l'apparato riproduttivo.

Meccanismo d'azione (applicazione): Il principio fisico dell'elettrostimolazione ad impulsi, e' basato sulle correnti eccitomotorie di bassa o media frequenza applicate agli elettrodi, i quali, stimolano la contrazione e decontrazione del muscolo interessato. Inoltre, l'effetto "pompa" che si ottiene dal movimento muscolare, favorisce il linfodrenaggio della parte interessata al trattamento. Con questo apparecchio si possono eseguire trattamenti di elettrostimolazione ad impulsi che agiscono sulle fasce muscolari, producendo positivi effetti riarmonizzanti e tonificanti sul viso e sul corpo. La stimolazione muscolare permette il rassodamento in zone mirate, migliorando la tonicita' cutanea e sottocutanea. Per favorire l'azione tonificante puo' essere usato in abbinamento a specifici prodotti che non contengano principi con attivita' farmacologica, dei quali favorisce il piu' rapido assorbimento.

2) CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO

Cautele d'uso: Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri. Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare. Non trattare: portatori di impianti attivi come: Pace-maker, pompa insulina o altri; portatori di protesi articolari metalliche; soggetti con processi flogistici in atto, con lesioni cutanee, con neoplasie; donne in stato di gravidanza. Non trattare soggetti con pelle sensibile, eventualmente limitarsi a potenze di erogazione molto basse. Applicare solo su pelle integra.

Modalita' di esercizio: Pulire accuratamente la parte che si deve trattare. E' opportuno sia ben sgrassata, in caso contrario gli elettrodi, fissi o mobili, trasferiranno l'energia in modo incostante e spesso fastidioso. Collegare gli elettrodi all'apparecchio con gli appositi cavi rispettando le indicazioni riportate nel manuale d'uso.
Gli elettrodi devono essere posizionati (fissi) o fatti scorrere (mobili) sulle zone da trattare. Rispettare le polarita' e le zone di applicazione degli elettrodi fissi come riportato sui manuali d'uso. Gli elettrodi mobili, devono essere mossi in modo lento e costante, uniformemente sulla zona interessata. Il tempo di applicazione varia in funzione del trattamento da effettuare ed e', di norma variabile tra 15 e 60 minuti. L'attivazione non deve essere possibile se le uscite non sono programmate per valori diversi da zero. E'consigliabile procedere alla regolazione di intensita' di corrente erogata, azionando lentamente i relativi comandi, avendo cura di operare con valori appena percettibili dal soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti dalla Norma CEI 62-24-1997 richiamata al capitolo 3). Dove possibile, l'incremento di intensita' deve essere automaticamente graduale. Il soggetto trattato non dovra' avvertire fastidio, in caso contrario diminuire l'intensita' di erogazione.
Disattivando l'erogazione, l'intensita' programmata si riportera' automaticamente a zero. Controllare sempre il buono stato degli elettrodi e seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale d'uso. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale d'uso.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 -
Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2:
Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari +
VARIANTE: CEI EN 60601- 2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 -
Fascicolo 6723 - Anno 2002 e relative varianti (Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non e' medica).

lunedì 8 ottobre 2012

IMPIANTI TERMICI - 1







DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia"

Coordinato con
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell’edilizia"

Coordinato con
LEGGE 6 agosto 2008, n. 133: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

TITOLO I / PRINCIPI GENERALI
Art. 1- (Finalità)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il  calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali.

Art. 2 - (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;
e) cogenerazione è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) sistema di condizionamento d'aria è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;
g) generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
i) pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
l) valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A.

Art. 3 - (Ambito di intervento) come modificato dall’art. 1, del D.Lgs. 311/06

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell’intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio all’infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.