lunedì 8 ottobre 2012

Responsabilità e posizioni di garanzia del presidente della cooperativa di servizi.



Infortunio sul lavoro: responsabilità e posizioni di garanzia

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 06.08.2010 n° 31385 (Manuela Rinaldi)

Il presidente della cooperativa è responsabile in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori e non anche i soci della stessa.
In quanto legale rappresentante della stessa egli è da ritenersi equiparabile al datore di lavoro agli effetti della normativa antinfortunistica.
Così hanno sentenziato i giudici della Suprema Corte facendo applicazione ratione temporis dei principi sanciti dal Decreto Legislativo n. 626/94, come sostituito dal Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.
Nel nuovo testo unico la nozione di datore di lavoro si riferisce, infatti, espressamente non più soltanto a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva – quale, come sancito dalla pronuncia in esame, il legale rappresentante di un’impresa cooperativa – ma anche a chi detenga, al di là della qualifica rivestita, concreti poteri direttivi, organizzativi e di spesa nell’ambito dell’organizzazione nella quale il lavoratore presti la propria attività lavorativa.
Nella sentenza in commento si precisa che “il presidente dell'impresa cooperativa in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati a lavoratori subordinati (Cass. n. 32958/04)”.
La Corte precisa ancora che tale responsabilità non sorge anche in capo ai soci-lavoratori (equiparati a semplici lavoratori) ma solo in capo al presidente equiparato al datore di lavoro.

(Altalex, 13 settembre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 14 aprile - 6 agosto 2010, n. 31385
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-1- Con sentenza del 22 aprile 2004, il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, ha dichiarato L.P., M. G., S.G. e P.R. colpevoli del delitto di cui all'art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 2 e 3, commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di D.G.M. e, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, li ha condannati alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione ciascuno ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, cui ha assegnato una provvisionale di 10.000,00 Euro.
Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, gli imputati, nelle rispettive qualità - il M., di presidente della cooperativa "Mediterranea produzione paste alimentari", lo S. di responsabile preposto allo stabilimento della stessa, il P. quale responsabile della manutenzione degli impianti e dei macchinari, il L. quale presidente della cooperativa "Servizi Malaspina" a r.l. e datore di lavoro del D.G. - per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare il D.P.R. n. 547 del 1956, artt. 4 e 56, D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 6, 21 e 22, hanno causato allo stesso D.G. lesioni personali gravi.
Era accaduto, invero, che costui, mentre era intento al proprio lavoro, consistente nella pulizia dei locali della cooperativa "Mediterranea", era stato agganciato per i pantaloni della tutta da uno degli alberi rotanti, rimasto in funzione, ed aveva riportato lo strozzamento degli arti inferiori.
-2- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 17 marzo 2009, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P. R. perchè estinto il reato per morte del reo, ha dichiarato inammissibili gli appelli di S.G. e di M. G. ed ha confermato la sentenza nei confronti di L. P..
Quanto all'appello proposto dal L. - che aveva dedotto la violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p., in relazione al fatto che il PM all'udienza del 6.11.03, aveva modificato il capo d'imputazione descritto sub a) anche individuando il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, al posto dell'art. 6 in precedenza contestato, nonchè l'assenza di responsabilità per quanto accaduto al D.G., viceversa allo stesso imputabile per avere omesso di richiedere, prima di iniziare il suo lavoro, lo spegnimento delle macchine e per avere inopportunamente arrotolato in vita la parte superiore della tuta - la corte territoriale ha sostenuto: a) che per nulla violato doveva ritenersi il principio di correlazione, poichè il PM si era limitato a correggere un mero errore materiale riscontrato nell'articolazione del capo d'imputazione, nel quale era stato citato l'art. 6, richiamato D.Lgs. invece che l'art. 7, immutata essendo rimasta la sostanza della contestazione; b) che il D.G. non aveva alcuna responsabilità per l'accaduto, posto che erano stati i committenti a pretendere che, durante la pulizia dei locali, le macchine rimanessero in funzione e che l'arrotolamento in vita della tuta non aveva avuto alcuna efficacia causale nell'incidente.
Quanto agli appelli proposti dallo S. e dal M., i giudici del gravame hanno rilevato la genericità e manifesta irrilevanza dei rispettivi contenuti, donde la declaratoria d'inammissibilità degli stessi.
-3- Avverso tale sentenza propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, il L., lo S. ed il M..
1) Il L. deduce:
a) Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla modifica, da parte del PM, del capo d'imputazione, come descritto nel decreto di citazione a giudizio, non più relativo alla mancata fornitura al lavoratore di idonei dispositivi di protezione individuale, ma alla mancata opera di formazione ed informazione dello stesso; non si tratterebbe, quindi, solo della mera correzione di un errore materiale nella indicazione della norma di prevenzione, bensì della formulazione di una diversa contestazione, accompagnata dall'indicazione di una specifica e diversa norma di riferimento;
b) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo:
- alla identificazione dell'imputato quale datore di lavoro del D. G., laddove il presidente della cooperativa sarebbe solo, a giudizio del ricorrente, un lavoratore, come gli altri soci, e non un datore di lavoro; improprio sarebbe anche il richiamo al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, posto che nelle cooperative di produzione e lavoro, come la "Servizi Malaspina", il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa non è il presidente, bensì il consiglio di amministrazione, con l'avallo ed il controllo dell'assemblea dei soci;
- alla individuazione di condotte colpevoli attribuite all'imputato che, in realtà, non avrebbe violato alcuna norma di sicurezza e di prevenzione, avendo costantemente organizzato corsi di formazione per i soci-lavoratori ed avendo sempre provveduto ad informarli;
- ai poteri di intervento dell'imputato sul luogo di lavoro, alla cui sicurezza avrebbe dovuto provvedere il committente;
- alla valutazione del comportamento del lavoratore infortunato, cui spettava di chiedere il fermo delle macchine, ritenuto abnorme ed imprevedibile;
2) S. e M. congiuntamente deducono vizio di motivazione in punto di inammissibilità delle impugnazioni proposte che, a loro giudizio, contenevano i requisiti di cui all'art. 581 c.p.; in particolare, sostengono i ricorrenti che l'incidente doveva attribuirsi al comportamento imprudente del lavoratore; lo S., altresì, contesta di avere ricoperto un ruolo di garanzia, sotto il profilo della sicurezza, all'interno dello stabilimento.
-4-A- Osserva, anzitutto la Corte, con riguardo a L. P., che, non ravvisandosi ragioni d'inammissibilità dei motivi di doglianza dallo stesso proposti, il reato di lesioni colpose gravi del quale egli è stato ritenuto responsabile, deve essere dichiarato estinto per prescrizione.
Considerato, invero, che l'infortunio si è verificato il 30 ottobre 2001 e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine massimo di prescrizione è, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4 (nella formulazione precedente l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, applicabile nel caso di specie, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10, perchè più favorevole rispetto alla disciplina sopravvenuta), di cinque anni, estensibile a sette anni e sei mesi, deve prendersi atto del fatto che tale termine, pur considerato un breve periodo di sospensione, è interamente decorso in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata. D'altra parte, le diffuse e coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale escludono qualsiasi ipotesi di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, posto che, dall'esame di detta decisione, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell'insussistenza del fatto contestato all'imputato o della sua estraneità allo stesso, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla sua responsabilità.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, nei confronti del L., annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato allo stesso ascritto.
A questo punto occorre, tuttavia, rilevare che - in tema di declaratoria di estinzione del reato - l'art. 578 c.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta, come nel caso di specie, "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti civili; a tal fine, quindi, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, occorre procedere all'esame dei motivi di ricorso, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2.
Orbene, ritiene la Corte che, anche sotto lo specifico profilo appena menzionato, le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata sono infondate.
In realtà, le osservazioni svolte dal ricorrente circa: a) l'erroneità della sua identificazione quale datore di lavoro dell'operaio infortunato in quanto presidente della cooperativa "Mediterranea", b) il proclamato rispetto, da parte dello stesso, delle norme antinfortunistiche e dei relativi obblighi, c) l'attribuzione alla stessa vittima della esclusiva responsabilità dell'infortunio, si presentano certamente infondate, ove si consideri:
a) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presidente dell'impresa cooperativa, in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati (Cass. n. 32958/04);
b) che, in ragione di tale sua qualità, egli avrebbe dovuto, da un lato, assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, e dunque curare l'effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni effettivamente esercitate, compito non adeguatamente assolto, secondo quanto accertato dai giudici del merito che hanno richiamato le dichiarazioni acquisite in atti; dall'altro, attivarsi per una proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si recassero a lavorare in locali tecnici ove si trovavano in funzione macchinari privi di protezione, come pure accertato dagli stessi giudici;
c) che a fronte di tali acquisizioni, l'asserito rispetto, da parte del ricorrente, delle norme antinfortunistiche si presenta quale apodittica affermazione, in realtà chiaramente smentita dalle acquisizioni probatorie richiamate dai giudici del merito;
d) che la condotta, ove anche imprudente, del D.G., che non aveva richiesto, secondo il ricorrente, l'arresto delle macchine prima di iniziare il proprio lavoro, non escluderebbe la responsabilità del ricorrente, stante l'assoluta prevedibilità di tale condotta, peraltro indotta dal rifiuto dei committenti di fermare le macchine.
Devono, quindi, essere confermate la condanna del L. al risarcimento del danno e le altre statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
-4-B) I ricorsi proposti da S.G. e da M. G. devono essere, viceversa, dichiarati inammissibili.
In realtà, il giudizio d'inammissibilità degli appelli dagli stessi proposti avverso la sentenza di primo grado si presenta del tutto coerente rispetto alla genericità ed all'irrilevanza delle censure in quella sede formulate, dirette, quanto allo S., all'apodittico diniego di avere ricoperto, al tempo, incarichi attinenti alla sicurezza dello stabilimento ed alla generica contestazione di nullità della sentenza per mancata notifica allo stesso della "nuova contestazione", e, quanto al M., all'immotivata attribuzione della responsabilità dell'infortunio all'operaio che ne è rimasto vittima.
Genericità ed irrilevanza che caratterizzano anche i motivi di ricorso, laddove lo S. ancora nega di avere ricoperto posizioni di garanzia, in quanto privo di incarichi in ordine alla sicurezza dello stabilimento, senza considerare che tale posizione egli è stata attribuita in vista delle funzioni ricoperte, dallo stesso non contestate, di preposto, responsabile dello stabilimento ove l'infortunio si è verificato; mentre l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado viene riproposta negli identici, generici, termini che hanno caratterizzato i motivi d'appello. Il M., da parte sua, continua a proporre, in termini ancora generici, la tesi dell'esclusiva responsabilità della vittima, senza confrontarsi con quanto, sul punto, hanno correttamente sostenuto i giudici del merito.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di L.P., perchè il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. I ricorsi proposti da S.G. e da M.G. devono essere dichiarati inammissibili, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. P., perchè il reato è estinto per prescrizione; dichiara inammissibili i ricorsi di M.G. e S.G. e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

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