INAIL: riduzione del tasso
medio di tariffa - "Modello di domanda OT24"
Gli interventi di
prevenzione
PREMESSA
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi del "Modello di domanda OT24" tali che la somma dei loro punteggi sia almeno pari a 100; gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni del modello. La selezione di un intervento della sezione A garantisce da sola il raggiungimento del punteggio 100 rendendo superflua la selezione di altri interventi del modello. Si fa presente che gli interventi con i punteggi più alti implicano l'adozione di misure di salute e sicurezza di maggiore impegno in termini sia economici che organizzativi e con un più ampio raggio di azione.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi del "Modello di domanda OT24" tali che la somma dei loro punteggi sia almeno pari a 100; gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni del modello. La selezione di un intervento della sezione A garantisce da sola il raggiungimento del punteggio 100 rendendo superflua la selezione di altri interventi del modello. Si fa presente che gli interventi con i punteggi più alti implicano l'adozione di misure di salute e sicurezza di maggiore impegno in termini sia economici che organizzativi e con un più ampio raggio di azione.
Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato
interventi migliorativi diversi da quelli indicati nel modello di domanda essa
può compilare i campi "Altro", posti nella sezione N.
Va fatto presente che gli interventi richiedono
misure di prevenzione e protezione che vanno sempre oltre quanto previsto dalla
normativa vigente. Alcuni di essi sono stati espressamente previsti per le
piccole imprese.
Informazioni più dettagliate sono presenti nelle
Istruzioni per la compilazione.
SEZIONE B - PREVENZIONE E PROTEZIONE
La sezione "B - prevenzione e protezione" è composta da 11 interventi che riguardano essenzialmente l'organizzazione dell'azienda nei confronti delle misure di prevenzione e protezione. Essi spaziano dalla richiesta della partecipazione attiva del RLS/RLST e dei lavoratori alla valutazione dei rischi, all'effettuazione delle prove di emergenza e pronto soccorso con frequenza superiore all'annuale. Per le piccole aziende fino a 10 dipendenti è richiesta la redazione del DVR e del piano di emergenza o in alternativa aver seguito le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, mentre per le aziende fino a 15 dipendenti l'effettuazione della riunione periodica almeno una volta all'anno. Grande importanza è data anche all'implementazione di un sistema di gestione ambientale e di revisione periodica dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla realizzazione di nuove buone pratiche, o semplicemente all'adozione di buone pratiche già esistenti per il miglioramento degli stessi. Laddove non previsto dalla normativa vigente l'implementazione di un SPP interno rappresenta senz'altro un'azione di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza ai fini della richiesta della riduzione del tasso.
La sezione "B - prevenzione e protezione" è composta da 11 interventi che riguardano essenzialmente l'organizzazione dell'azienda nei confronti delle misure di prevenzione e protezione. Essi spaziano dalla richiesta della partecipazione attiva del RLS/RLST e dei lavoratori alla valutazione dei rischi, all'effettuazione delle prove di emergenza e pronto soccorso con frequenza superiore all'annuale. Per le piccole aziende fino a 10 dipendenti è richiesta la redazione del DVR e del piano di emergenza o in alternativa aver seguito le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, mentre per le aziende fino a 15 dipendenti l'effettuazione della riunione periodica almeno una volta all'anno. Grande importanza è data anche all'implementazione di un sistema di gestione ambientale e di revisione periodica dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla realizzazione di nuove buone pratiche, o semplicemente all'adozione di buone pratiche già esistenti per il miglioramento degli stessi. Laddove non previsto dalla normativa vigente l'implementazione di un SPP interno rappresenta senz'altro un'azione di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza ai fini della richiesta della riduzione del tasso.
SEZIONE C - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI
La sezione "C - attrezzature, macchine e impianti" è composta da 5 interventi che si riferiscono alla gestione "in sicurezza" di questa fonte di rischio. Particolare attenzione è posta alla sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina od impianto la cui usura o malfunzionamento possono dar luogo ad incidenti e all'effettuazione di prove, controlli e manutenzione non previsti dalla normativa vigente. È dato rilievo anche all'adozione di una procedura per la raccolta e analisi sistematica delle informazioni sulle anomalie di funzionamento e/o sulle rotture avvenute sulle macchine, sugli impianti e sulle singole attrezzature e di un piano di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici. La stipula di un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione programmata di attrezzature, macchine o impianti in dotazione dell'azienda rappresenta senz'altro un punto di forza per l'azienda per l'ottenimento del beneficio in oggetto.
La sezione "C - attrezzature, macchine e impianti" è composta da 5 interventi che si riferiscono alla gestione "in sicurezza" di questa fonte di rischio. Particolare attenzione è posta alla sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina od impianto la cui usura o malfunzionamento possono dar luogo ad incidenti e all'effettuazione di prove, controlli e manutenzione non previsti dalla normativa vigente. È dato rilievo anche all'adozione di una procedura per la raccolta e analisi sistematica delle informazioni sulle anomalie di funzionamento e/o sulle rotture avvenute sulle macchine, sugli impianti e sulle singole attrezzature e di un piano di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici. La stipula di un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione programmata di attrezzature, macchine o impianti in dotazione dell'azienda rappresenta senz'altro un punto di forza per l'azienda per l'ottenimento del beneficio in oggetto.
SEZIONE D - SORVEGLIANZA SANITARIA
La sezione "D - sorveglianza sanitaria" è composta da 3 interventi, che riguardano l'impegno del Medico Competente ad acquisire dati e informazioni relativi agli ambienti di lavoro e al lavoratore.
La sezione "D - sorveglianza sanitaria" è composta da 3 interventi, che riguardano l'impegno del Medico Competente ad acquisire dati e informazioni relativi agli ambienti di lavoro e al lavoratore.
SEZIONE E - FORMAZIONE
La sezione "E - formazione" è costituita da 7 possibili interventi, in cui si richiede che i lavoratori, i dirigenti e i preposti siano sottoposti ad una corretta e costante formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con verifica dell'apprendimento e adozione di una procedura per la verifica nel tempo dell'efficacia della formazione. Ai datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP è richiesta la partecipazione a corsi di formazione in tema di igiene e sicurezza sul lavoro specifici del proprio settore produttivo, aggiuntivi a quello previsto per legge. Inoltre assume una certa importanza l'organizzazione di momenti formativi per comparto produttivo, con la divulgazione di dati e casistiche relative agli infortuni e alle malattie professionali del comparto.
La sezione "E - formazione" è costituita da 7 possibili interventi, in cui si richiede che i lavoratori, i dirigenti e i preposti siano sottoposti ad una corretta e costante formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con verifica dell'apprendimento e adozione di una procedura per la verifica nel tempo dell'efficacia della formazione. Ai datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP è richiesta la partecipazione a corsi di formazione in tema di igiene e sicurezza sul lavoro specifici del proprio settore produttivo, aggiuntivi a quello previsto per legge. Inoltre assume una certa importanza l'organizzazione di momenti formativi per comparto produttivo, con la divulgazione di dati e casistiche relative agli infortuni e alle malattie professionali del comparto.
SEZIONE F - INTERVENTI CONNESSI ALLA SPECIFICA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
La sezione "F - interventi connessi alla specifica tipologia contrattuale" è rivolta ai lavoratori con tipologie di contratto diverse da quello a tempo indeterminato; essa è composta da 4 interventi in cui si tiene conto delle esigenze diverse di questa tipologia di lavoratori e si richiede che essi vengano informati sui rischi specifici presenti in azienda, si nomini un tutor con l'incarico di seguirli nelle fasi di formazione, eventuale addestramento ed inserimento lavorativo e vengano messe punto delle procedure per la verifica dell'apprendimento delle procedure di lavoro e di emergenza e per il coinvolgimento e la partecipazione di tali lavoratori alle iniziative aziendali in materia di salute e sicurezza.
La sezione "F - interventi connessi alla specifica tipologia contrattuale" è rivolta ai lavoratori con tipologie di contratto diverse da quello a tempo indeterminato; essa è composta da 4 interventi in cui si tiene conto delle esigenze diverse di questa tipologia di lavoratori e si richiede che essi vengano informati sui rischi specifici presenti in azienda, si nomini un tutor con l'incarico di seguirli nelle fasi di formazione, eventuale addestramento ed inserimento lavorativo e vengano messe punto delle procedure per la verifica dell'apprendimento delle procedure di lavoro e di emergenza e per il coinvolgimento e la partecipazione di tali lavoratori alle iniziative aziendali in materia di salute e sicurezza.
SEZIONE G - LAVORATORI STRANIERI
La sezione "G - lavoratori stranieri" è costituita da 2 interventi in cui si richiede che l'azienda effettui corsi di lingua italiana integrativi per la formazione dei lavoratori stranieri e nomini un tutor con funzioni di interfaccia tra la direzione e i lavoratori stranieri in materia di salute e sicurezza.
La sezione "G - lavoratori stranieri" è costituita da 2 interventi in cui si richiede che l'azienda effettui corsi di lingua italiana integrativi per la formazione dei lavoratori stranieri e nomini un tutor con funzioni di interfaccia tra la direzione e i lavoratori stranieri in materia di salute e sicurezza.
SEZIONE H - GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO E/O
D'OPERA
La sezione "H - gestione dei contratti d'appalto e/o d'opera" è rivolta alle misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate nei confronti di lavoratori di ditte che svolgono lavori in appalto e subappalto. Essa è costituita da 4 interventi in cui si richiede che l'azienda preveda, già a livello contrattuale, la raccolta sistematica dei dati sugli eventi infortunistici degli appaltatori e dei subappaltatori (avvenuti in seno al proprio processo produttivo) e ne tenga conto per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione. Agli appaltatori e ai subappaltatori va inoltre estesa la procedura adottata dall'azienda per la segnalazione di infortuni ed incidenti. All'azienda è richiesta l'adozione di una procedura che preveda il non utilizzo di fornitori che hanno dimostrato carenze nel rispetto delle regole aziendali o della legislazione in materia di SSL e di un sistema di controlli periodici per verificare il rispetto delle disposizioni aziendali e di legge nei luoghi di lavoro su cui ha disponibilità giuridica.
La sezione "H - gestione dei contratti d'appalto e/o d'opera" è rivolta alle misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate nei confronti di lavoratori di ditte che svolgono lavori in appalto e subappalto. Essa è costituita da 4 interventi in cui si richiede che l'azienda preveda, già a livello contrattuale, la raccolta sistematica dei dati sugli eventi infortunistici degli appaltatori e dei subappaltatori (avvenuti in seno al proprio processo produttivo) e ne tenga conto per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione. Agli appaltatori e ai subappaltatori va inoltre estesa la procedura adottata dall'azienda per la segnalazione di infortuni ed incidenti. All'azienda è richiesta l'adozione di una procedura che preveda il non utilizzo di fornitori che hanno dimostrato carenze nel rispetto delle regole aziendali o della legislazione in materia di SSL e di un sistema di controlli periodici per verificare il rispetto delle disposizioni aziendali e di legge nei luoghi di lavoro su cui ha disponibilità giuridica.
SEZIONE I - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
La sezione "I - cantieri temporanei o mobili" è dedicata ad uno dei comparti produttivi caratterizzati da elevati indici infortunistici ed è composta da 5 interventi, nei quali sostanzialmente di richiede l'utilizzo di personale qualificato, interno o esterno, per la verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza del cantiere e il possesso da parte dell''impresa titolare del cantiere di procedure di controllo sulla corretta realizzazione degli impianti, dei ponteggi e sulla periodica e pianificata manutenzione delle macchine ed attrezzature. Il datore di lavoro è chiamato a verificare tramite l'adozione di procedure apposite che sia attuato quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza e che tra questi vi sia congruità.
La sezione "I - cantieri temporanei o mobili" è dedicata ad uno dei comparti produttivi caratterizzati da elevati indici infortunistici ed è composta da 5 interventi, nei quali sostanzialmente di richiede l'utilizzo di personale qualificato, interno o esterno, per la verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza del cantiere e il possesso da parte dell''impresa titolare del cantiere di procedure di controllo sulla corretta realizzazione degli impianti, dei ponteggi e sulla periodica e pianificata manutenzione delle macchine ed attrezzature. Il datore di lavoro è chiamato a verificare tramite l'adozione di procedure apposite che sia attuato quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza e che tra questi vi sia congruità.
SEZIONE L - ATTIVITÀ DI TRASPORTO
La sezione "L - attività di trasporto" è dedicata ad una tipologia di lavoro assolutamente peculiare caratterizzata, come nel caso dei cantieri, da elevatissimi indici infortunistici; è composta da 6 interventi, i quali richiedono che l'azienda abbia fatto effettuare al personale addetto all'autotrasporto uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura, abbia dotato i propri mezzi di trasporto di cronotachigrafi di tipo digitale e di una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79:2009., effettui una manutenzione programmata per almeno la metà del parco veicoli a cadenza più frequente delle revisioni obbligatorie e che abbia adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei Trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti. Per i trasporti con tempi di percorrenza superiori a 9 ore giornaliere deve essere adottata una procedura che garantisca la presenza del doppio autista.
La sezione "L - attività di trasporto" è dedicata ad una tipologia di lavoro assolutamente peculiare caratterizzata, come nel caso dei cantieri, da elevatissimi indici infortunistici; è composta da 6 interventi, i quali richiedono che l'azienda abbia fatto effettuare al personale addetto all'autotrasporto uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura, abbia dotato i propri mezzi di trasporto di cronotachigrafi di tipo digitale e di una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79:2009., effettui una manutenzione programmata per almeno la metà del parco veicoli a cadenza più frequente delle revisioni obbligatorie e che abbia adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei Trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti. Per i trasporti con tempi di percorrenza superiori a 9 ore giornaliere deve essere adottata una procedura che garantisca la presenza del doppio autista.
SEZIONE M - INFORTUNI STRADALI E MOBILITÀ
SOSTENIBILE
La sezione "M - infortuni stradali e mobilità sostenibile" è rivolta alla riduzione degli infortuni in itinere che sono poco meno del 50% degli infortuni stradali, i quali a loro volta sono oltre il 50% del totale degli infortuni mortali. Tale sezione è composta da 3 interventi rivolti al miglioramento della sicurezza stradale mediante una razionalizzazione del percorso casa-lavoro, la realizzazione di opere e infrastrutture e l'adozione di procedure di gestione del parco veicoli aziendale. In particolare si richiede che l'azienda organizzi un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi collettivi o un servizio integrativo a quello fruibile con mezzi pubblici, partecipi o abbia partecipato alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro e che attui una procedura per la gestione dell'utilizzo dei veicoli aziendali.
La sezione "M - infortuni stradali e mobilità sostenibile" è rivolta alla riduzione degli infortuni in itinere che sono poco meno del 50% degli infortuni stradali, i quali a loro volta sono oltre il 50% del totale degli infortuni mortali. Tale sezione è composta da 3 interventi rivolti al miglioramento della sicurezza stradale mediante una razionalizzazione del percorso casa-lavoro, la realizzazione di opere e infrastrutture e l'adozione di procedure di gestione del parco veicoli aziendale. In particolare si richiede che l'azienda organizzi un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi collettivi o un servizio integrativo a quello fruibile con mezzi pubblici, partecipi o abbia partecipato alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro e che attui una procedura per la gestione dell'utilizzo dei veicoli aziendali.
SEZIONE N - ALTRO
La sezione "N - altro" è costituita da tre campi liberi nei quali l'azienda può descrivere il tipo di intervento migliorativo effettuato, non previsto nelle altre sezioni del modello. L'intervento dettagliatamente descritto e documentato sarà valutato dalla Contarp dell'Inail per l'approvazione ai fini dell'erogazione del beneficio. Ai fini della richiesta del beneficio possono essere segnati anche tre interventi nella presente sezione, purché siano riconducibili ad almeno due diverse tematiche afferenti a due sezioni diverse del modello.
La sezione "N - altro" è costituita da tre campi liberi nei quali l'azienda può descrivere il tipo di intervento migliorativo effettuato, non previsto nelle altre sezioni del modello. L'intervento dettagliatamente descritto e documentato sarà valutato dalla Contarp dell'Inail per l'approvazione ai fini dell'erogazione del beneficio. Ai fini della richiesta del beneficio possono essere segnati anche tre interventi nella presente sezione, purché siano riconducibili ad almeno due diverse tematiche afferenti a due sezioni diverse del modello.
NOTA: INTERVENTI PLURIENNALI
Per ciò che concerne gli interventi di cui alla sezione A e i seguenti interventi relativi alle altre sezioni:
B: 7,8,9,10.
C: 14,15,16.
E: 20,22.
F: 29.
H: 34,35,36.
I: 37,38,39,40,41.
L: 44,47.
M: 50.
Per ciò che concerne gli interventi di cui alla sezione A e i seguenti interventi relativi alle altre sezioni:
B: 7,8,9,10.
C: 14,15,16.
E: 20,22.
F: 29.
H: 34,35,36.
I: 37,38,39,40,41.
L: 44,47.
M: 50.
essi mantengono la loro validità negli anni fin
tanto che l'azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità
operative oggetto dell'intervento. La continuità nell'attuazione va dimostrata
anno per anno fornendo la relativa documentazione probante.
COSA SONO GLI INTERVENTI PARTICOLARMENTE
RILEVANTI (SEZIONE A)
Sono gli interventi previsti nella sezione A del
modello di domanda per la riduzione del tasso. La loro importanza in termini
prevenzionali è tale da garantire, da sola, livelli di attenzione all'igiene e
sicurezza sul lavoro molto superiori alla mera conformità normativa.
La selezione di uno degli interventi della sezione A rende, quindi, superflua la compilazione dei campi delle successive sezioni del modello OT24 in quanto il punteggio ad esso assegnato è già 100.
La selezione di uno degli interventi della sezione A rende, quindi, superflua la compilazione dei campi delle successive sezioni del modello OT24 in quanto il punteggio ad esso assegnato è già 100.
Quali sono gli
interventi particolarmente rilevanti:
- a) L'adozione di comportamento socialmente
responsabile
- b) L'implementazione o mantenimento di un sistema di
gestione della salute e sicurezza
- c) La
selezione dei fornitori
- d) La realizzazione di interventi rilevanti in
attuazione di accordi di comparto INAIL/Organizzazioni delle Parti
sociali/Organismi del Sistema della Bilateralità
Autocertificare uno dei quattro interventi
suindicati è sufficiente per ottenere lo sconto
Cosa è la "Responsabilità Sociale di
Impresa"
La risposta è nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che all'art. 2 - definizioni - lett. ff riporta: "«responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".
La risposta è nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che all'art. 2 - definizioni - lett. ff riporta: "«responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".
Di cosa si tratta
Si tratta dell'adozione da parte dell'impresa di un modo di operare conforme alle indicazioni della norma UNI ISO 26000:2010, attento non solo agli aspetti economici, ma anche agli ambiti che ricadono nella sfera sociale ed ambientale; di fatto il riferimento presente nel D.lgs 81/08 e s.m.i. legittima il collegamento tra la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e un'imprenditorialità responsabile.
Si tratta dell'adozione da parte dell'impresa di un modo di operare conforme alle indicazioni della norma UNI ISO 26000:2010, attento non solo agli aspetti economici, ma anche agli ambiti che ricadono nella sfera sociale ed ambientale; di fatto il riferimento presente nel D.lgs 81/08 e s.m.i. legittima il collegamento tra la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e un'imprenditorialità responsabile.
Cosa deriva per le aziende che richiedono la
riduzione del premio
Si offre l'opportunità, introdotta con la voce a) della sezione A del modello OT24 di accedere alla riduzione del premio assicurativo alle aziende che abbiano adottato o mantenuto un comportamento socialmente responsabile ed abbiano conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si offre l'opportunità, introdotta con la voce a) della sezione A del modello OT24 di accedere alla riduzione del premio assicurativo alle aziende che abbiano adottato o mantenuto un comportamento socialmente responsabile ed abbiano conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In sintesi cosa deve aver fatto un'azienda per
poter barrare la voce a) della sezione A
Deve avere adottato una serie di modi di operare e di comportamenti che dimostrino l'attenzione ai lavoratori, alla comunità in cui opera e all'ambiente.
Deve avere adottato una serie di modi di operare e di comportamenti che dimostrino l'attenzione ai lavoratori, alla comunità in cui opera e all'ambiente.
Cosa deve fare l'azienda
Deve selezionare l'intervento sul modello di domanda e compilare l' Allegato I secondo le modalità in esso specificate, indicando tra gli interventi proposti quelli attuati.
Deve selezionare l'intervento sul modello di domanda e compilare l' Allegato I secondo le modalità in esso specificate, indicando tra gli interventi proposti quelli attuati.
b) IMPLEMENTAZIONE O MANTENIMENTO DI UN
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
Cosa è un SGSL
I Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro definiscono e propongono una metodologia organizzativa che consente di gestire e migliorare gli aspetti di salute e sicurezza nell'azienda. Oggi i riferimenti in materia (citati anche dall'art. 30 del D.lgs 81/08 e s.m.i.) sono le linee guida SGSL (meglio note come UNI-INAIL) e la norma BS OHSAS 18001:07.
I Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro definiscono e propongono una metodologia organizzativa che consente di gestire e migliorare gli aspetti di salute e sicurezza nell'azienda. Oggi i riferimenti in materia (citati anche dall'art. 30 del D.lgs 81/08 e s.m.i.) sono le linee guida SGSL (meglio note come UNI-INAIL) e la norma BS OHSAS 18001:07.
In sintesi cosa deve aver fatto un'azienda per
poter barrare uno degli interventi della voce b) della sezione A
La voce b) della sezione A prevede 3 casi diversi:
1) l'azienda ha fatto certificare il proprio SGSL da un Organismo di Certificazione specificatamente accreditato da ACCREDIA e nel rispetto del regolamento RT12 (rev 1 del Giugno 2006). Nel modello di domanda deve essere riportata la data di scadenza del certificato;
La voce b) della sezione A prevede 3 casi diversi:
1) l'azienda ha fatto certificare il proprio SGSL da un Organismo di Certificazione specificatamente accreditato da ACCREDIA e nel rispetto del regolamento RT12 (rev 1 del Giugno 2006). Nel modello di domanda deve essere riportata la data di scadenza del certificato;
2) l'azienda ha adottato un SGSL certificato da
organismi accreditati presso enti diversi da ACCREDIA nel rispetto della norma
ISO 17021:06. In questo caso, l'azienda deve compilare l'Allegato II e inviarlo
alla sede competente unitamente al modello di domanda;
3) l'azienda ha adottato un SGSL che risponde ai
criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali. In questo
caso, l'azienda deve compilare l'Allegato II e inviarlo alla sede competente
unitamente al modello di domanda.
Sono escluse dai punti 2 e 3 quelle aziende a rischio di incidente rilevante (D.lgs 334/99 come integrato dal D.lgs 238/05) per le quali l'adozione del sistema è obbligatoria. Ciò in coerenza con il presupposto di riconoscere il beneficio premiale in base all'adozione di interventi migliorativi (non cogenti) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali aziende possono comunque ottenere il beneficio se ricadono nelle fattispecie di cui al punto 1) o in alternativa, qualora abbiano effettuato interventi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad N, tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100 (gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, secondo le regole generali).
Sono escluse dai punti 2 e 3 quelle aziende a rischio di incidente rilevante (D.lgs 334/99 come integrato dal D.lgs 238/05) per le quali l'adozione del sistema è obbligatoria. Ciò in coerenza con il presupposto di riconoscere il beneficio premiale in base all'adozione di interventi migliorativi (non cogenti) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali aziende possono comunque ottenere il beneficio se ricadono nelle fattispecie di cui al punto 1) o in alternativa, qualora abbiano effettuato interventi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad N, tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100 (gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, secondo le regole generali).
Perché l'INAIL riconosce uno sconto
Ogni attività lavorativa, sia essa di produzione o di erogazione di servizi, si avvale di "fornitori"; questi talvolta agiscono collaborando effettivamente con i lavoratori di una data azienda, in altri casi fornendo semplicemente prodotti o servizi. Viene così a costituirsi quella che è definita "filiera produttiva".
Dal punto di vista della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro questo fenomeno ha generato una difficoltà sempre maggiore di gestire i rischi legati ai processi produttivi e in definitiva un aumento degli infortuni.
Questi aspetti, ben noti al legislatore, sono oggetto di più di un punto del recente D.lgs. 81/08 e s.m.i., sia con riguardo all'obbligo di valutazione dei rischi interferenziali, attraverso l'elaborazione del DUVRI, sia soprattutto con il previsto meccanismo di "qualificazione delle imprese".
Ogni attività lavorativa, sia essa di produzione o di erogazione di servizi, si avvale di "fornitori"; questi talvolta agiscono collaborando effettivamente con i lavoratori di una data azienda, in altri casi fornendo semplicemente prodotti o servizi. Viene così a costituirsi quella che è definita "filiera produttiva".
Dal punto di vista della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro questo fenomeno ha generato una difficoltà sempre maggiore di gestire i rischi legati ai processi produttivi e in definitiva un aumento degli infortuni.
Questi aspetti, ben noti al legislatore, sono oggetto di più di un punto del recente D.lgs. 81/08 e s.m.i., sia con riguardo all'obbligo di valutazione dei rischi interferenziali, attraverso l'elaborazione del DUVRI, sia soprattutto con il previsto meccanismo di "qualificazione delle imprese".
In sintesi cosa deve aver fatto un'azienda per
poter barrare la voce c) della sezione A
Deve aver adottato una procedura che le consenta di selezionare i fornitori anche tenendo conto degli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro sia che si avvalga solo di fornitori di prodotti, sia che di avvalga di fornitori di prodotti e di fornitori di servizi. Per ottenere il beneficio, l'azienda deve compilare l'Allegato III secondo le modalità specificate nell'allegato stesso e trasmesso alla sede competente unitamente al modello di domanda.
Deve aver adottato una procedura che le consenta di selezionare i fornitori anche tenendo conto degli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro sia che si avvalga solo di fornitori di prodotti, sia che di avvalga di fornitori di prodotti e di fornitori di servizi. Per ottenere il beneficio, l'azienda deve compilare l'Allegato III secondo le modalità specificate nell'allegato stesso e trasmesso alla sede competente unitamente al modello di domanda.
d) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN
ATTUAZIONE DI ACCORDI DI COMPARTO INAIL/ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI SOCIALI O
ORGANISMI DEL SISTEMA DELLA BILATELARITÀ
Cosa sono gli accordi di comparto INAIL/Parti
sociali
L'Inail, nell'ambito dell'attività di assistenza al mondo produttivo, stipula accordi con le associazioni datoriali e sindacali di specifici comparti produttivi volti a realizzare interventi di prevenzione di ampio respiro. Si tratta in genere di progetti riguardanti la responsabilità sociale delle imprese o i Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che nell'ambito dell'accordo vengono opportunamente adattati alle specificità di quel determinato settore produttivo.
L'Inail, nell'ambito dell'attività di assistenza al mondo produttivo, stipula accordi con le associazioni datoriali e sindacali di specifici comparti produttivi volti a realizzare interventi di prevenzione di ampio respiro. Si tratta in genere di progetti riguardanti la responsabilità sociale delle imprese o i Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che nell'ambito dell'accordo vengono opportunamente adattati alle specificità di quel determinato settore produttivo.
In sintesi cosa deve aver fatto un'azienda per
poter barrare la voce d) della sezione A
Le aziende che appartengono ad un comparto produttivo per il quale è stato stipulato un accordo ed hanno aderito allo stesso realizzando gli interventi previsti devono semplicemente barrare sul modello la casella corrispondente all'accordo di comparto.
Generalmente gli interventi da attuare sono descritti in specifiche "linee di indirizzo" redatte dalle parti firmatarie dell'accordo.
Al momento quelle disponibili per l'applicazione sono le seguenti:
Le aziende che appartengono ad un comparto produttivo per il quale è stato stipulato un accordo ed hanno aderito allo stesso realizzando gli interventi previsti devono semplicemente barrare sul modello la casella corrispondente all'accordo di comparto.
Generalmente gli interventi da attuare sono descritti in specifiche "linee di indirizzo" redatte dalle parti firmatarie dell'accordo.
Al momento quelle disponibili per l'applicazione sono le seguenti:
- Linee di
indirizzo SGI - AE Aziende dell'energia
- Linee di indirizzo SGSL - AR Imprese a rete
- Linee di indirizzo SGSL - AA Aziende Aeronautiche ad
Ala Fissa
- Linee di indirizzo SGSL - MPI - Piccole e medie
imprese
- Linee di indirizzo SGSL - R per
le Aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali
- Linee di indirizzo SGSL - Per i
lavori in appalto nella Cantieristica Navale
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