mercoledì 31 luglio 2013

Trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole): allegati II, III, IV, IVbis, V, VI, VII - Elenco schede



L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) 

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08
Linee guida INAIL Ricerca, Certificazione e Verifica - Roma, aggiornamento luglio 2012, pubblicato agosto 2012.
Allegato II:Dispositivi di attacco
Dispositivi di attacco (File Pdf 4.47 kb) 
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Allegato III: Dichiarazione di conformità del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
Dichiarazione di conformità del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (File Pdf 164 kb) 
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Allegato IV: Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (File Pdf 131 kb) 
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Allegato IV bis: Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforme alle direttive comunitarie ovvero a codici OCSE
Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforme alle direttive comunitarie ovvero a codici OCSE (File Pdf 131 kb) 
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Allegato V: Dichiarazione del costruttore della motoagricola della non disponibilità commerciale della struttura di protezione in caso di capovolgimento
Dichiarazione del costruttore della motoagricola della non disponibilità commerciale della struttura di protezione in caso di capovolgimento (File Pdf 130 kb) 
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Allegato VI: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.p.r. del 28/01/2000)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.p.r. del 28/01/2000) (File Pdf 131 Kb) 
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Allegato VII: Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di ritenzione del conducente
Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di ritenzione del conducente (File Pdf 161 kb) 
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Appendice: Strutture di protezione per l'adeguamento di specifici modelli di trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole)

Scheda 1A Adeguamento della motoagricola tipo transporter modello Paoli FP e simili 
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Scheda 2A Adeguamento della motoagricola di tipo articolato modello Goldoni 526 e simili
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Scheda 3A Adeguamento della motoagricola di tipo articolato modello Goldoni RS40 e simili 
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Scheda 4A Adeguamento della motoagricola di tipo articolato modello Bertolini 318 e simili 
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Scheda 5A Adeguamento della motoagricola di tipo articolato modello Valpadana VM 180 e simili 
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Scheda 6A Adeguamento della motoagricola di tipo articolato modello Pasquali 956 e simili 
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Scheda 7A Adeguamento della motoagricola tipo Transporter modello OZ e simili 
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Scheda 8A Adeguamento della motoagricola di tipo articolato modello Grillo 33 e simili 
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Scheda 9A Adeguamento della motoagricola di tipo articolato modello Ferrari MC 60 e simili 
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Scheda 10A Adeguamento della motoagricola di tipo rigido modello Carraro Tigrotto Transcar e simili 
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Ribaltamento nei trattori agricoli o forestali con piano di carico: Allegato 1



L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole)
Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08
Linee guida INAIL settore Ricerca, Certificazione e Verifica- Roma, aggiornamento luglio 2012, pubblicato agosto 2012.
Allegato I: Telai di protezione
Scheda 1 Telaio anteriore fisso saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 2 Telaio anteriore fisso piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 3 Telaio anteriore abbattibile saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 4 Telaio anteriore abbattibile piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 5 Telaio posteriore fisso saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 6 Telaio posteriore fisso piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 7 Telaio posteriore telescopico saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 8 Telaio posteriore telescopico piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 9 Telaio posteriore abbattibile saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 10 Telaio posteriore abbattibile piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa compresa tra 400 kg e 1000 kg
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Scheda 11 Telaio anteriore fisso saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 12 Telaio anteriore fisso piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 13 Telaio anteriore abbattibile saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 14 Telaio anteriore abbattibile piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 15 Telaio posteriore fisso saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 16 Telaio posteriore fisso piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 17 Telaio posteriore telescopico saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 18 Telaio posteriore telescopico piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 19 Telaio posteriore abbattibile saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 20 Telaio posteriore abbattibile piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 1000 kg e fino a 2000 kg
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Scheda 21 Telaio anteriore fisso saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 22 Telaio anteriore fisso piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 23 Telaio anteriore abbattibile saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 24 Telaio anteriore abbattibile piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 25 Telaio posteriore fisso saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 26 Telaio posteriore fisso piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 27 Telaio posteriore telescopico saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 28 Telaio posteriore telescopico piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 29 Telaio posteriore abbattibile saldato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 30 Telaio posteriore abbattibile piegato per motoagricole con struttura portante di tipo articolato o rigido con posto di guida arretrato e massa maggiore di 2000 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 31 Telaio posteriore telescopico piegato per motoagricole di tipo transporter con massa maggiore di 1000 kg e fino a 2500 kg
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Scheda 32 Telaio a quattro montanti saldato per motoagricole di tipo transporter con massa maggiore di 1000 kg e fino a 2500 kg
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Scheda 33 Telaio posteriore telescopico piegato per motoagricole di tipo transporter con massa maggiore di 2500 kg e fino a 3500 kg
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Scheda 34 Telaio a quattro montanti saldato per motoagricole di tipo transporter con massa maggiore di 2500 kg e fino a 3500 kg
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Amianto, commissioni Regione Toscana approvano proposta di legge


FIRENZE –Approvata dalle commissioni Ambiente e Sanità della Regione Toscana la proposta di legge Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione di energie alternative.
La proposta rinnova l’impegno contro l’amianto assunto dalla Regione Toscana nel 1997 con il Piano di decontaminazione, smaltimento e bonifica.
Obiettivi della proposta di legge, sono la messa in sicurezza dei manufatti più pericolosi entro il 2016, la sostituzione di coperture in amianto con impianti solari e la realizzazione di campagne di comunicazione sensibilizzazione per la cittadinanza.
Il provvedimento introduce nuovi strumenti per una più efficace rilevazione delle situazioni di pericolo e la mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto.
Inoltre i proprietari di immobili contenenti amianto, potranno comunicarne la presenza come condizione per ottenere finanziamenti regionali finalizzati alla rimozione. La nuova proposta approfondisce poi gli aspetti che riguardano la salute umana e la tutela dell’ambiente e sancisce l’obbligo di “controllo di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro” e la “rilevazione delle situazioni di pericolo”.
Le funzioni di sorveglianza epidemiologica delle patologie correlate all’amianto saranno affidate all’Ispo, Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica.
Previste inoltre campagne di informazione condotte in collaborazione con l’Arpat e con il Servizio sanitario regionale per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’amianto per la salute umana dell’ambiente.

applicazione del nuovo regolamento (DPR 151/2011)

La Direzione dei VVF sull’applicazione del nuovo regolamento (DPR 151/2011)

La Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha divulgato in questi giorni le risposte ai quesiti pervenuti da alcune proprie  Direzioni territoriali.
La prima richiesta riguardava a quale normativa si debba fare riferimento per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose (in una determinata quantità, Nda), per cui il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (art. 8 del Dlgs 334/99*). La risposta è stata: si applichi il nuovo Regolamento di semplificazione di prevenzioni incendi (DPR 151/2011 – elenco delle attività ex all. 1 -).
Sulle procedure di prevenzione incendi per le cosiddette“attività Seveso” (rischio incidente rilevante), la Direzione ha risposto che “anche per le attività soggette all’ art.8 del DLgs 334/99* si applicano le procedure  del nuovo Regolamento, peraltro, “con i dovuti adattamenti: in particolare il Certificato di prevenzione incendi (CPI) per l’intera attività potrà essere rilasciato solo a valle dellaconclusione istruttoria e dei sopralluoghi della Commissione nominata dal Comitato tecnico regionale (CTR)”.
E infine per gli stabilimenti esistenti in cui siano presenti attività elencate nell’all.1 del nuovo Regolamento, il gestore, deve:
  • ottenere il parere del CTR sul rapporto di sicurezza;
  • presentare, nei termini di legge, al Comando dei VVF la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio previsto dal nuovo regolamento del 2011.
Così conclude il Dipartimento nella risposta ai tre quesiti.
  1. Il Comando dei VVF:  a) effettua i controlli,  di norma nell’ambito della Commissione sopralluogo, nominata dal CTR e comunque secondo la tempistica di legge;  b) per le attività di categoria C**, in caso di esito positivo dei controlli,  rilascia il CPI e ne trasmette copia al CTR.
  2. La Commissione sopralluogo redige il verbale delle visite tecniche.
* “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
** Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica di riferimento.

venerdì 26 luglio 2013

ISFCI fino al 31 luglio





Esplode fabbrica fuochi d’artificio a Città di Sant’Angelo (PE), un morto


Questa mattina alle 10.30 a Villa Cipressi, Città di Sant’Angelo in provincia di Pescara è esplosa una fabbrica di fuochi d’artificio.
I soccorsi hanno estratto dalle macerie una persona senza vita e tre feriti gravi. Altre tre persone risultano disperse. Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorsi. Danneggiati edifici nell’area circostante. Un incendio ha invaso i campi intorno allo stabilimento.


Vedi post

venerdì 26 luglio 2013

Fuochi d'artificio e rischi connessi.

Collegio dei Periti Industriali di Napoli: chiusura estiva.


Fuochi d'artificio e rischi connessi.

Quante

sono le persone che non si emozionano difronte ai fuochi d'artificio, a fronte dello stupore che determinano con le loro esplosioni e le loro figurazioni colorate ?
E quanti sono quelli maledicono in casi che determinano morte, mutilazioni ed altro ?
Ogni morte violenta provoca forti emozioni, stati d'animo che possono essere certamente condivisi ma non per questo fatti propri.
Di fronte a situazioni del genere ci si può solamente interrogare per capire quale è stata la disattenzione che le hanno provocate per correggere le procedure o insistere sulla formazione fino alla noia per evitare di arrivare fino alla morte.

Da TRECCANI per ragazzi
I fuochi artificiali nascono in Oriente, probabilmente in Cina, dopo che fu inventata la polvere da sparo, un ingrediente essenziale per produrre esplosioni. 
La polvere da sparo è utilizzata infatti sia come propellente, per portare i fuochi in quota o farli girare, sia come detonante, per farli esplodere una volta raggiunta l'altezza desiderata. Sulla data non c'è sicurezza, ma siamo certi che in Cina i fuochi artificiali erano conosciuti e usati attorno all'anno Mille, sotto la dinastia Song. In Europa i primi fuochi artificiali furono sviluppati assieme alle applicazioni militari della polvere da sparo e usati, nel 12° secolo, soprattutto per celebrare le vittorie nelle guerre.
I primi fuochi artificiali non erano però colorati: l'arte della colorazione è infatti molto più recente. Fu l'introduzione, attorno al 1740, del cloruro di potassio nella miscela esplosiva a produrre le prime esplosioni luminose colorate. Iniziò allora l'epoca d'oro degli spettacoli pirotecnici. Non c'era avvenimento importante, riguardante per esempio le famiglie reali, o vittoria militare, o anche semplice festa popolare che facesse a meno dello spettacolo di fuochi artificiali.
Questi spettacoli sono ancora oggi preparati da artigiani del settore che fanno a gara per creare sempre nuovi effetti di luci colorati, suoni e scoppi. Varie famiglie di artigiani, in Italia e Germania soprattutto, si tramandano i segreti per la costruzione di fuochi sempre più complessi, colorati e dagli effetti strabilianti, in una tradizione che si rinnova a ogni generazione. Esistono anche gare internazionali dove si affrontano i migliori tecnici del settore.

CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
ALLEGATO "B"
CAPITOLO II.
Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della quarta categoria

(Artifici)
Struttura e posizione

l. -Le fabbriche di esplosivi della quarta categoria, nelle quali non si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, ne altri prodotti similari, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famiglia, di cui al successivo n. 4.
La sua costituzione e struttura è dipendente dalla principale misura di prevenzione considerata dalla norma, costituita nella fattispecie dalle distanze di sicurezza, interne ed esterne.

2. -L 'impianto della fabbrica dev'essere fatto in modo che l'officina di preparazione dei fuochi artificiali, e il deposito di questi, dopo ultimati, siano ciascuno in locali distinti e lontani l'uno dall'altro almeno venti metri, riducibili però della metà quando siano divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura, senza aperture e dello spessore di almeno quaranta centimetri. 
Le diverse lavorazioni dei fuochi d'artificio devono essere fatte, secondo la loro natura, in locali distinti e lontani l'uno dall'altro, come sopra è detto, in modo che nella fabbrica esistano almeno:
- un casello per la confezione delle bombe, per il caricamento dei mortai e simili;
- un casello per i preparati esplosivi, ma non detonanti;
- un casello per la preparazione delle miscele coloranti, per il confezionamento dei bengala e simili.

La norma prevede strutture distinte per:
la confezione dei fuochi artificiali (laboratorio)
il deposito delle polveri e dei clorati
la preparazione delle miscele coloranti
il deposito di prodotti finiti
- l’alloggio del guardiano

Normalmente ad esse si aggiungono le altre strutture
di servizio (servizi igienici, spogliatoi, ufficio)
deposito inerti (carta, cartone, il corpo dei mortai, spago e simili)
alloggio molazza, pressa, betoniera

Le distanze di sicurezza sono stabilite in:
- 30m tra il deposito delle polveri e qualunque altro locale della fabbrica
- 20m tra i locali pericolosi e tra questi e i luoghi che non lo sono (depositi inerti, pressa, ecc.)
- 30m tra l’alloggio del fabbricante o del guardiano e i locali pericolosi

Tali distanze di sicurezza interne sono riducibili alla metà quando si interpone tra i locali pericolosi un muro tagliafuoco in muratura, senza aperture, dello spessore di almeno 40cm o un terrapieno.

Il quantitativo massimo di polvere nera che è possibile detenere è di 100 Kg.

Il quantitativo massimo di clorato di potassio o di bario che è possibile detenere è stabilito in 100Kg.

Tali sostanze, in virtù di un recente chiarimento avvenuto da parte della CCSEI, possono essere detenute nello stesso casotto se questo presenta una separazione costituita da muro tagliafuoco ed ingressi separanti per due distinti locali contenenti le due distinte sostanze (polvere nera e clorato).


3. -Il deposito delle polveri occorrenti alla preparazione degli esplosivi della quarta categoria, può contenere chilogrammi 100 di polveri e dev'essere situato alla distanza di almeno trenta metri, riducibili della metà, come al n. 2, dagli altri locali della fabbrica. Nel caso in cui si voglia impiantare un deposito di polveri per quantità superiore ai 100 chilogrammi, devono osservarsi le norme stabilite al Capitolo IV del presente allegato.

4. -L 'alloggio del fabbricante, o quello del guardiano e rispettiva famiglia, deve distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri e da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi d'artificio.
5. -Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della quarta categoria, devono osservarsi le norme contenute nelle lettere a), b), c), d), i ), del n. 5 del capitolo precedente.
Inoltre, l'apertura delle casse, delle botti e di qualunque recipiente contenente materie esplodenti dev'essere fatta con utensili di legno, rame, ottone, bronzo o alluminio.
6. -Non si possono impiegare, nella composizione dei fuochi artificiali, materie prime, che, per la loro natura o per il loro stato di impurità, possano dar luogo a decomposizione o reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici.
È proibito inoltre rimpiego delle dinamiti, e quelle del miscuglio di clorato di potassio, zolfo e antimonio, oppure quello di clorato di potassio e fosforo.
È permesso invece rimpiego di miscugli di clorato di potassio, zolfo e carbone, oppure di clorato di potassio, zolfo e pece greca, o anche di clorato di potassio, gomma lacca e solfato di rame ammoniacale (solfo-ammoniuro di rame), a condizione che tali miscugli siano preparati in locale speciale e limitati alla quantità strettamente necessaria per la preparazione di volta in volta dei  fuochi artificiali, senza lasciare residui.
Al solo scopo di sicurezza contro intrusione dall’esterno la fabbrica va dotata di opportuna recinzione continua di accertata efficacia costituita da rete metallica alta 2,5 m o muro non scalabile.
Tale recinzione deve essere disposta a non meno di 40m dai locali pericolosi, riducibili a 20m se esistono ostacoli naturali o artificiali. In questo caso la recinzione viene innalzata a 3,50m.
I caselli destinati a contenimento di inerti possono essere anche a ridosso della recinzione.
Di recinzione è d’uso circondare anche il locale materie prime e il deposito prodotti finiti.

Caselli
I tetti dei locali devono essere realizzati con materiali leggeri ed infrangibili allo stesso tempo.
Questo in modo che il tetto offra:
il minimo ostacolo possibile all’azione dirompente o la resistenza alla ricaduta di materiali e frammenti dovuti alla esplosione di un altro casotto o la salvaguardia da ricaduta di frammenti incendiati così che sia scongiurato un effetto “domino” che coinvolga successivamente i vari casotti.
- Le finestre devono essere munite di vetri di sicurezza atti ad impedire lo spargimento di frammenti di vetro in caso di esplosione.
- Le porte devono aprirsi verso l’esterno e devono essere montate su cardini di metallo antiscintilla e
dotate di serrature dello stesso metallo.
- Le pareti dei casotti sono in muratura e talvolta in legno, trattate, almeno esternamente, con opportune vernici al fine di migliorarne la caratteristica di reazione al fuoco del materiale.

Norme di esercizio
A parte il rispetto dei contenuti generali di cui alle norme di prevenzione infortuni vigenti si  raccomanda in particolare:
- negli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplodenti gli operai devono utilizzare abiti da lavoro fatti confezionare appositamente;
- devono evitarsi nelle calzature chiodate elementi in metallo che non siano di ottone o rame o durante le lavorazioni, quando il tempo lo permetta, le porte, di massima, devono restare aperte, in caso diverso, i loro battenti devono essere semplicemente socchiusi e non mai fissati, né con serrature a chiave, né con saliscendi, né con chiavistelli, né in alcun altro modo, tal chè sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai locali in ogni istante;
- il riscaldamento degli essiccatoi per gli esplosivi e dei locali ove si fabbricano o manipolano gli esplosivi deve essere esclusivamente a vapore, a liquidi caldi, ad aria o elettrici. L'alimentazione elettrica degli essiccatoi e la realizzazione dell’impianto di illuminazione e forza motrice va realizzato secondo la regola dell’arte (norme CEI 64-2);
- nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o depositi degli esplosivi deve essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi o altre sostanze atte a far fuoco;
- i locali devono essere periodicamente puliti;
- le aperture di casse, delle botti e di qualunque recipiente contenente materie esplodenti deve essere fatta con utensili di legno, rame, ottone, bronzo o alluminio;
- non possono utilizzarsi materie prime che per la loro natura o presenza di impurità, possono decomporsi o dare luogo a reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici o della miscele o divieto di lavoro notturno.

Altre raccomandazioni:
- Nei laboratori deve trovare posto solo il minimo indispensabile di materiali attivi. Tutto il resto, sia esso esplosivo o inerte, deve essere sistemato altrove, in ordine e nel rispetto dei criteri di compatibilità che tutti conoscono, ma che ben pochi rispettano.
- Avventurarsi nell'impiego di miscele che non hanno mai avuto il suffragio di una corretta sperimentazione significa solamente creare ingiustificabili rischi.
- All'interno della fabbrica non si devono introdurre fiammiferi, accendini ed ogni altra fonte di fuoco o di fiamma. E non fumare!
- Tenere materie prime ed artifici finiti lontani dall'azione dei raggi diretti del sole, specie nei mesi caldi.
- Trasportare gli esplosivi e gli artifici evitando urti e cadute in idonei contenitori o nei loro imballaggi.
- Evitare altresì lunghi tragitti a piedi e pesi eccessivi; la stanchezza fa perdere lucidità.
- Distruggere il materiale deteriorato, evitando assolutamente di recuperarlo attraverso incaute operazioni di smontaggio.
- Maneggiare con attenzione le confezioni, specie di esplosivo sciolto; non aprirle mai all'interno di depositi.
- Impiegare solo attrezzi di materiale antiscintilla quando si manipolano esplosivi o quando si aprono i loro imballaggi.
- Richiudere sempre gli imballaggi che contengono ancora dell'esplosivo.

Materiali
La pirotecnica è l’arte di mescolare sostanze atte a fornire ossigeno con i combustibili.
Tipica sostanza pirotecnica è la polvere pirica o polvere nera che è per l’appunto una miscela di
nitrato di potassio, zolfo e carbone vegetale. E’ usata come spacco per l’apertura delle bombe, come mina di lancio, per la confezione degli stoppini.
In generale in una fabbrica di prodotti pirotecnici ritroviamo i seguenti materiali:
- avvolgenti: sono la carta di imballaggio per la preparazione dei cartocci e lo spago impecciato per rivestire botti e bombe;
- agglutinanti: servono a fare presa e sono, tra gli altri, la destrina e la gomma arabica;
- isolanti: il terreno stacciato, la creta e la segatura usata in fondo ai bengala per esempio;
- combustibili: metallici, quali l’alluminio, il magnesio, il titanio; non metallici: zolfo, fosforo (troppo reattivo); organici;
- ossidanti: solidi ionici che decompongono con l’incremento di temperatura liberando ossigeno quali nitrato di potassio, perclorato di potassio, clorato di potassio, clorato di bario, perclorato di  ammonio;

- coloranti delle fiamme.
Si vuole sottolineare che il clorato di potassio, erroneamente annoverato tra i combustibili in più di
un articolo apparso anche su riviste specializzate, è un ossidante: Per la pericolosità e reattività
delle sue miscele con i combustibili e perché coinvolto direttamente nella maggior parte dei disastri
coinvolgenti fabbriche di prodotti pirotecnici esso è riportato nell’Allegato A al regolamento come
prodotto esplodente do prima categoria gruppo B.

La quantità di tale sostanza presente nella fabbrica è limitata a 100 Kg in presenza di apposito 
deposito, seppure ricavato in adiacenza a quello della polvere nera e separato da esso da muro
tagliafuoco di opportuno spessore.

Queste le necessarie precauzioni, ma non si sa quale di queste sia stata disattesa.
Non è previsto un registro a distanza delle attività nonostante i ritrovati tecnici ed informatici, con lettori che consento lo spostamento dei prodotti altamente