mercoledì 31 luglio 2013

applicazione del nuovo regolamento (DPR 151/2011)

La Direzione dei VVF sull’applicazione del nuovo regolamento (DPR 151/2011)

La Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha divulgato in questi giorni le risposte ai quesiti pervenuti da alcune proprie  Direzioni territoriali.
La prima richiesta riguardava a quale normativa si debba fare riferimento per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose (in una determinata quantità, Nda), per cui il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (art. 8 del Dlgs 334/99*). La risposta è stata: si applichi il nuovo Regolamento di semplificazione di prevenzioni incendi (DPR 151/2011 – elenco delle attività ex all. 1 -).
Sulle procedure di prevenzione incendi per le cosiddette“attività Seveso” (rischio incidente rilevante), la Direzione ha risposto che “anche per le attività soggette all’ art.8 del DLgs 334/99* si applicano le procedure  del nuovo Regolamento, peraltro, “con i dovuti adattamenti: in particolare il Certificato di prevenzione incendi (CPI) per l’intera attività potrà essere rilasciato solo a valle dellaconclusione istruttoria e dei sopralluoghi della Commissione nominata dal Comitato tecnico regionale (CTR)”.
E infine per gli stabilimenti esistenti in cui siano presenti attività elencate nell’all.1 del nuovo Regolamento, il gestore, deve:
  • ottenere il parere del CTR sul rapporto di sicurezza;
  • presentare, nei termini di legge, al Comando dei VVF la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio previsto dal nuovo regolamento del 2011.
Così conclude il Dipartimento nella risposta ai tre quesiti.
  1. Il Comando dei VVF:  a) effettua i controlli,  di norma nell’ambito della Commissione sopralluogo, nominata dal CTR e comunque secondo la tempistica di legge;  b) per le attività di categoria C**, in caso di esito positivo dei controlli,  rilascia il CPI e ne trasmette copia al CTR.
  2. La Commissione sopralluogo redige il verbale delle visite tecniche.
* “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
** Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica di riferimento.

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