giovedì 4 luglio 2013

LA PREVENZIONE FATTA DAL DI DENTRO.



Fatta dal di dentro si rischia di produrre un prodotto o ermetico o superficiale. Ermetico in quanto chi lo analizza rischia di non trovare riscontri con la realtà che deve fotografare ed analizzare e superficiale in quanto facente parte integrante del prodotto non riesce a valutare in maniera obiettiva le problematiche che i processi lavorativi denunciano, certe volte, anche in maniera evidente.

Il più delle volte non si arriva alla eliminazione dei rischi o alla loro riduzione per confidenza ed assuefazione al rischio che determina un conseguente calo di attenzione.

Tra gli altri motivi che non consentono di pervenire  a un risultato ottimale, già previsto dal legislatore quando ci dice di eliminare i rischi “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo“.

La necessità di sostituire “ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” non deve essere il risultato dell’accadimento di un infortunio che non abbiamo saputo prevedere o sottovalutare, ma l’esigenza di una conoscenza dell’avanzamento delle tecnologie del settore in cui si opera.

La riduzione del rischio e quindi l’attuazione di un maggior grado di sicurezza nella nostra azienda deve passare attraverso tutte quelle raccomandazioni che vengono inserite come raccomandazioni nei capitoli precedenti alle procedure operative;

all’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo;

alla  riduzione dei rischi alla fonte;

alla programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

al rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

alla priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

alla limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a un rischio;

all’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o biologici, sui luoghi di lavoro;

al  controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

all’ allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

all’adozione di misure igieniche;

all’adozione di misure di protezione collettiva e individuale;


all’adozione di misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

all’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

al regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

all’informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

a fornire istruzioni adeguate ai lavoratori.

Non bisogna mai dare niente per scontato anche se l’ipotesi di un infortunio è remota.

La formazione e l’informazione di un lavoratore deve iniziare dalla conoscenza del proprio ruolo all’interno dell’azienda della quale è entrato a far parte ad opera del datore di lavoro fornendogli:
informazioni sull'azienda, sull'attività in generale e sui rischi per la salute;
facendolo visitare da un medico per verificare l'idoneità e il suo stato di salute all'assunzione (nei casi previsti dalla legge);
facendogli conoscere l'ambiente di lavoro per favorire il suo inse­rimento;
facendogli conoscere le persone dell'azienda a cui deve rivolgersi per le varie evenienze in particolare:
chi è il responsabile del servizio dì prevenzione e protezione,
chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
 il nominativo del medico competente,
chi sono i suoi superiori (dirigenti e preposti), e gli addetti alle misure di emergenza.

Informandolo sulle regole, sui modi di lavorare e sui comporta­menti da seguire nell'ambiente di lavoro; sui compiti precisi della sua mansione e dei rischi ad essa legati; su quello che l'azienda ha fatto per la salute e la sicurezza dei lavoratori; sul modo di lavorare per ridurre i rischi di infortu­nio o di malattia.

Inoltre lo addestra in modo che possa svolgere i propri compiti in sicurezza, insegnandogli come usare correttamente i mezzi di prevenzio­ne personale e collettiva; verificando, in modo particolare nel primo periodo, che impari a lavorare in sicurezza e cosa fare in caso di incidente, infortunio o in caso di emergenza.


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