Per effetto dell’art. 42 del DL 69/2013, decreto Del Fare, sono abolite le visite mediche preventive per l’assunzione di minori*, di apprendisti** e di pubblici dipendenti. A meno che non si tratti di soggetti da adibirsi ad attività per le quali la visita è invece prevista da specifica normativa.
Il Del Fare è intervenuto a modificare la vecchia normativa a conclusione di una serie di interventi sia di alcune Regioni che della Corte costituzionale (sentenza 162/2004) e del Consiglio di stato (parere del novembre 2005) che avevano operato a favore della semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni e alle certificazioni sanitarie e, nello specifico, a quelle di idoneità fisica all’assunzione dei minori, degli apprendisti o degli aspiranti al pubblico impiego, la cui competenza era attribuita alle Asl.
Quindi, non più certificati medici di idoneità fisica rilasciati dalle Asl per questo tipo di soggetti. Ma nei casi di attività per le quali, come detto, sia prevista la visita preventiva all’assunzione, chi deve provvedere al rilascio della certificazione? La risposta del Del Fare è“il Medico competente” (art. 41 del TU 81/08, sorveglianza sanitaria), e non più Asl, autorità non più incaricata, dopo la sentenza della Corte costituzionale 162/2004, del rilascio della certificazioni per i minori, per gli apprendisti, ma anche per i lavoratori a contatto con gas tossici*** e per gli aspiranti al pubblico impiego****.
La soppressione delle certificazioni sanitarie ha riguardato, fra l’altro, i farmacisti, i maestri di sci, gli addetti alla vendita di generi di monopolio.
* Lo prevedeva l’art. 8, della L. 977/1967, tutela dei bambini e degli adolescenti.
** Lo prevedeva l’art. 9 del Regolamento sull’apprendistato, approvato con DPR 1668/1956.
*** RD 147/1927.
**** DPR 3/1957.
** Lo prevedeva l’art. 9 del Regolamento sull’apprendistato, approvato con DPR 1668/1956.
*** RD 147/1927.
**** DPR 3/1957.
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