Etichette dei prodotti: vietato raffigurare ingredienti assenti In evidenza
Non basta indicare precisamente la composizione di un prodotto alimentare, se poi l’immagine sulla confezione in vendita raffigura un ingrediente che non ne fa parte. In questi casi, infatti, non è assicurata la tutela del consumatore, che potrebbe essere tratto in inganno dall’etichettatura.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia della Ue: con la sentenza del 4 giugno 2015 (C-195/14) gli eurogiudici hanno fatto prevalere il peso dell’immagine, che certo cattura di più l’attenzione, rispetto al dato scritto, salvaguardando i consumatori dal rischio di etichettature ingannevoli.
È stata la Corte federale tedesca, che aveva ricevuto il ricorso dell’Unione federale delle organizzazioni e associazioni dei consumatori, a chiedere l’intervento della Corte Ue per la soluzione di alcuni quesiti interpretativi sul diritto dell’Unione. L’associazione dei consumatori riteneva che una società tedesca, che commercializza un infuso ai frutti raffigurando sulla confezione i lamponi e i fiori di vaniglia, malgrado poi questi alimenti non compaiano nella lista degli ingredienti, avesse effettuato una pubblicità ingannevole. Di qui l’azione giudiziaria.
Prima di tutto, la Corte Ue ha chiarito che la direttiva 2000/13 sull’etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari, nonché sulla relativa pubblicità (recepita in Italia con il Dlgs 181/2003), modificata dal regolamento 596/2009, impone ai produttori di fornire informazioni corrette, imparziali e obiettive, in grado di non indurre in errore il consumatore. È vero - scrive la Corte - che il consumatore deve leggere l’elenco degli ingredienti, ma non va dimenticato che la confezione attrae immediatamente l’attenzione ed è così in grado di condizionare le scelte dei consumatori attirati, in prima battuta, dall’immagine di un elemento e dal sigillo grafico. A ciò si aggiunga che va posto in primo piano l’obiettivo della direttiva, che è quello di informare e tutelare i consumatori con un’etichettatura indicante la natura esatta e le caratteristiche del prodotto in modo che l’acquirente sia in grado di «operare la propria scelta con cognizione di causa».
In questa direzione è richiesto che il produttore indichi, in un prodotto alimentare che mette in vendita, «la natura, l’identità, la qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso». Nel caso in cui ci sia una divergenza tra elenco degli ingredienti, che risulta corretto, e immagine non veritiera della confezione, va accertata, per stabilire se l’etichettatura è ingannevole, l’aspettativa del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento. È evidente che la lettura degli ingredienti eviterebbe l’errore: tuttavia, l’impatto delle immagini riportate sulla confezione può essere determinante nel momento dell’acquisto anche per il consumatore medio, risultando così ingannevole. Di conseguenza, l’esattezza e l’esaustività dell’elenco degli ingredienti non sono in grado di correggere «l’impressione errata o equivoca del consumatore» provocata da altri elementi, come i simboli grafici o le immagini dell’etichettatura.
Pertanto, sulla confezione di un prodotto alimentare non possono essere rappresentati ingredienti che con il prodotto stesso non hanno a che fare.
AdA
fonte Sole24Ore M.C.
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