martedì 07 luglio 2015
2015LUG
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La formazione dei lavori come gestirla
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Prendiamo spunto dal documento redatto dalla Regione Piemonte, che riguarda, le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DLGS 81/08 E S.M.I.
La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Se da un lato, però, questa consistente produzione di atti di indirizzo costituisce un importante supporto per tutti coloro che erogano o usufruiscono della formazione, nonché per le amministrazioni deputate al controllo, dall’altro è indubbia la necessità di indicazioni operative che diano omogeneità a tale impianto normativo, oltre che chiarezza nelle modalità per adempiere correttamente ad alcuni obblighi. A ciò si aggiunge il fatto che le indicazioni nazionali necessitano di essere calate nelle diverse realtà regionali, anche perché la Costituzione attribuisce alle Regioni potestà di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
Figura | Rif. Normativo nazionale |
Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) | Art. 32, comma 2 del DLgs 81/08 e Accordo Stato- Regioni del 26/01/2006 e s.m.i. |
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi | Art. 34, comma 2 del DLgs 81/08, Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e s.m.i. |
Lavoratori | Art. 37, comma 1 del DLgs 81/08, Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e s.m.i. |
Dirigenti e preposti | Art. 37, comma 7 del DLgs 81/08, Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e s.m.i. |
Lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi | Art. 116, comma 2 e allegato XXI del DLgs 81/08 e s.m.i. |
Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi | Art. 136, comma 6 e allegato XXI del DLgs 81/08 e s.m.i. |
Lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari | Art. 73, comma 5 del DLgs 81/08 e Accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 e s.m.i. |
Le definizioni sono importanti per comprendere e redigere in modo corretto un attestato. Riportiamo alcuni termini individuati dalla regione Piemonte dei quali è necessario comprendere esattamente il significato, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni scorrette.
Soggetto formatore: è l’ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 DLgs 81/08.
Soggetto erogatore: è l’ente che concretamente realizza l’attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite “soggetto erogatore”. In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell’elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.
Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, ecc. Anche questi devono possedere specifici requisiti seppure differenti da quelli richiesti per i soggetti formatori.
Accreditamento: è l’accreditamento, per la formazione e/o per il riconoscimento dei corsi, rilasciato dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e dell’accordo sancito il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 gennaio 2009. Non esistono, in Piemonte, modalità di accreditamento diverse da questa, ad esempio per soggetti formatori che erogano corsi sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Diretta emanazione: come chiarito nell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un ente bilaterale oppure ancora di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.
Corso: è il progetto formativo, comprensivo di titolo, programma e contenuti, come previsto dalla normativa di riferimento. Ad esempio: corso per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP), corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ecc.
Edizione del corso è il singolo intervento formativo realizzato da uno specifico soggetto erogatore e caratterizzato da date e sedi di svolgimento. Ad esempio: edizione del corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, tenuto da ____, a ________, via ________, dal _______ al ________.
Nel Bollettino Regione Lombardia Serie Ordinaria n.38 individua per il rilascio degli attestati i Destinatari ex Accordo art. 34, commi 2 e 3 e i Destinatari ex Accordo art. 37, comma 2 individuando i soggetti formatori come :
Accreditato, legittimato, datore lavoro
Modalità di erogazione dei percorsi
Fermo restando quanto stabilito negli Accordi, per ogni percorso formativo i soggetti che realizzano i corsi devono utilizzare un registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati. Il registro delle presenze deve essere redatto, per ogni corso realizzato, nel rispetto di requisiti minimi di registrazione, quali:
− compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
− firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
− firme dei docenti e dei tutor (se previsti).
Il Registro deve essere compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo che può essere anche un docente (Accordo ex art. 34, Punto 3; Accordo ex art. 37, Punto 2).
I contenuti della formazione erogata devono essere esplicitati indicando i seguenti elementi minimi:
− tipologia di percorso di riferimento (Normativa, Accordo di riferimento, ecc);
− ore di formazione programmate (totali e distinte per materia);
− nominativi dei docenti, dei tutor, degli esperti e di altre figure che intervengono nell’ambito dell’erogazione delle azioni formative;
− modalità organizzative del percorso (lezioni frontali, esercitazioni, ecc);
− valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia e quantità delle prove, ecc.).
I soggetti che realizzano i corsi devono conservare presso la propria sede e rendere disponibile, anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Organi di vigilanza e degli Uffici competenti, tutta la documentazione attinente all’attività svolta per il periodo di tempo richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente (max 10 anni), tra cui:
− il registro degli attestati rilasciati;
− le prove finali, i verbali finali e tutti i documenti di valutazione dell’ apprendimento degli allievi;
− i curricula vitae dei docenti formatori, dei tutor, ecc..
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