Nuovi modelli di relazione tecnica di progetto
obbligatori dal primo ottobre 2015
Decreto con i nuovi modelli di relazione tecnica di progettoex legge 10, differenziati per tipologie di intervento e obbligatori dal primo ottobre 2015
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, il presente decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica
Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto
Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentito il parere della Conferenza Unificata.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, il presente decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica
Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto
Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentito il parere della Conferenza Unificata.
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