sabato 17 settembre 2016

Formazione Piemonte tatuaggio piercing e trucco

Formazione Piemonte tatuaggio piercing e trucco

Generale    by Secondo MartinoCommenti chiusi

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016 , n. 20-3738 REGIONE PIEMONTE BU34 25/08/2016

Formazione Piemonte tatuaggio piercing e trucco

#tatuaggio #piercing e #trucco permanente: in Piemonte chi intende esercitare queste attività deve avere conseguito un attestato di #formazione.
Il corso può essere svolto presso le agenzie formative in possesso dellSi è Ritenuto necessario:
- predisporre un percorso formativo obbligatorio si a per quanti già eseguono prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via esclusiva o complementari ad altre attività), sia per i soggetti che intendono avviare tali attività, finalizzato ad acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione;
- specificare che il percorso formativo non è obbligatorio per coloro che effettuano esclusivamente la foratura del lobo dell’orecchio (anche come prestazione complementare alle attività di farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di oggetti preziosi) e operano secondo le indicazioni di cui all’Allegato A;
- stabilire che la frequenza al corso rappresenta i l presupposto per il conseguimento di un’idoneità professionale dal punto di vista delle conoscenze sanitarie e che il corso non attribuisce alcuna qualifica professionale;
- precisare che tale percorso formativo non abilita ad effettuare attività di piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle);
- approvare l’allegato A e l’allegato B quali parti integranti della presente deliberazione al fine di consentire il corretto svolgimento e l’organizzazione dei corsi sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente nella Regio ne Piemonte;
La delibera per le motivazioni in premessa: approva l’allegato A relativo alla “Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente e l’allegato B denominato “Obiettivi formativi”, parti integranti della presente deliberazione;
Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell’accreditamento regionale alla formazione (Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006.
La durata del percorso è così definita: 94 ore totali (comprensive della prova finale d’esame) suddivise in 4 moduli la cui frequenza complessiva è obbligatoria per coloro che devono avviare l’attività. Coloro che, alla data di entrata in vigore della deliberazione hanno regolarmente avviato (evidenza di notifica ai sensi del DPGR n. 46 del 23/05/2003) e svolgono l’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente da almeno 2 anni, hanno l’obbligo di frequenza del solo 4° modulo; essi hanno 2 anni di tempo per frequentare tale modulo formativo del corso. Coloro che sono in possesso di qualifica e/o abilitazione di estetista sono esentati dalla frequenza del 1° modulo. Tutti gli altri soggetti (cioè coloro che, alla data di entrata in vigore della deliberazione, devono avviare l’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente o l’hanno avviata da meno di 2 anni) devono iscriversi al primo corso utile ed hanno 1 anno di tempo per frequentare i moduli del corso secondo le indicazioni sopra riportate. Il possesso dell’attestato di frequenza con profitto al corso è condizione necessaria per l’apertura di nuove attività. I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni delle circolari del Ministero della Salute. n. 2.9/156 del 05.02.1998 e n. 2.8/633 del 16.07.1998 e l’articolazione del profilo e del percorso di cui all’allegato B (presente attualmente sulla vetrina regionale degli standard, www.collegamenti.org ). Formatori: Specializzazione o esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, concernente le tematiche di insegnamento oppure esperienza di insegnamento nell’ambito specifico di riferimento. Dovrà inoltre essere garantita la coerenza con la figura professionale indicata per ciascun argomento del percorso nell’allegato B. E’ previsto l’obbligo di seguire un corso di aggiornamento ogni 4 anni dal conseguimento dell’attestato di frequenza con profitto di cui al punto 7 o di altro attestato rilasciato da altre Regioni ritenuto equivalente. I corsi di aggiornamento hanno la durata di 8 ore e vertono in particolare sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di formazione base. I corsi sono organizzati dagli enti di cui al punto 2 sono autorizzati, riconosciuti o finanziati nell’ambito degli indirizzi regionali ex art. 18 della l.r. n. 63/95. Al termine del corso di aggiornamento l’ente organizzatore rilascia un attestato di frequenza e profitto.

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