Detrazione Iva e deducibilità dei costi auto 2018
La disciplina fiscale dei veicoli utilizzati dalle imprese, già oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli ultimi anni, é stata ulteriormente aggiornata dalla Legge di Bilancio 2018
9 marzo 2018 - La disciplina fiscale dei veicoli utilizzati dalle imprese, già oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli ultimi anni, é stata ulteriormente aggiornata dalla Legge di Bilancio 2018.
Si ricorda che, ai fini della deducibilità fiscale, i veicoli utilizzati dalle imprese possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
- veicoli a deducibilità integrale: sono integralmente deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego relative ai mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (art. 164, co. 1, lett. a) TUIR);
- veicoli a deducibilità limitata: sono parzialmente deducibili, nella misura del 20% del loro ammontare annuo, le quote di ammortamento e le spese di impiego relative ai veicoli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività d’impresa. Oltre al limite della percentuale di deducibilità, tale tipologia di spese ha un limite di costo annuo massimo fissato a 18.075,99 euro (art. 164, co. 1, lett. b) del TUIR);
- veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti: sono deducibili nella misura del 70% (senza alcun limite quantitativo) le spese relative alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, co. 1, lett. b-bis) del TUIR).
Particolare é la posizione degli agenti di commercio e dei professionisti: i primi deducono le spese all’80% (anziché al 20%) e hanno un tetto massimo di spesa di 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro), i secondi deducono le spese applicando gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese ma per un solo veicolo.
Ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ovvero:
- 40% dell’IVA per i veicoli ad uso promiscuo;
- 100% dell’IVA per i veicoli ad uso esclusivo.
Sino ad oggi l’imprenditore che acquistava carburante per autotrazione presso gli impianti stradali, ai fini della detrazione IVA e della documentazione del costo deducibile per le imposte dirette, aveva la facoltà di utilizzare la scheda carburante.
La Legge di Bilancio 2018 é intervenuta in maniera decisa sul tema abolendo la scheda carburante dal 1° luglio 2018 per i soggetti titolari di partita IVA relativamente ai mezzi aziendali (sia per quelli esclusivamente strumentali che per quelli a deducibilità ridotta), introducendo il nuovo comma 1-bis dell’art. 164, che subordina la deduzione delle spese per carburante per autotrazione al pagamento mediante moneta elettronica (carte di credito o carte di debito) e modificando l’art. 19-bis, comma 1, lett. d) del DPR 633/72, che subordina anche l’esercizio della detrazione IVA assolta sull’acquisto di carburanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante moneta elettronica o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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