martedì 13 marzo 2018

Il Concordato dei piccoli



Il Concordato dei piccoli, 
l’alternativa vantaggiosa alla rottamazione
L'opzione del Concordato dei piccoli per insolvenze e sovraindebita mento di privati e imprese: costi e precedura di una possibilità poco nota e poco utilizzatao.20evasioboom rottamazione


13 marzo 2018 – La rottamazione delle cartelle esattoriali non è l’unica via a disposizione dei contribuenti per estinguere le somme a ruolo senza pagare interessi e sanzioni aggiuntive. Un’altra opzione infatti esiste: il cosiddetto


 Concordato dei piccoli, che consente di far fronte ai debiti con il Fisco in modo coerente con le proprie risorse, ma che per la sua complessità è poco conosciuto.
Un’opzione che peraltro si rivolge a tutti: partite Iva, chi non riesce a pagare le rate dopo aver perso il lavoro, piccoli artigiani, chi ha una start up o un’impresa agricola. Il cosiddetto ‘Concordato dei piccoli’ ha potenzialità enormi per il consumatore – può far fronte ai debiti in modo coerente con le proprie risorse – per il creditore e per il bilancio pubblico, stimabile in oltre due punti di Pil. Una norma peraltro priva di scadenza, a differenza della rottamazione delle cartelle esattoriali.
COS’E’ E COME FUNZIONA – L’articolo 15 della Legge 3/2012 prevede la costituzione degli Occ (Organismi di composizione della crisi, il Regolamento contenente i requisiti per gli Occ è nel DM Giustizia n.202 del 24 settembre 2014, in vigore dal 2015) – Enti Pubblici, Camere di Commercio, Ordini Professionali – volti a supportare i debitori non fallibili, ossia coloro i quali per legge non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Quel che informalmente viene definito come “concordato dei piccoli”, è dunque accessibile i chi si trova in stato di insolvenza ma non può né fallire né avvalersi di altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente tramite accordo con i creditori.
La procedura prevede che il contribuente si rivolga dunque ad un Organismo di composizione delle crisi (Occ), che nomina – in alternativa ad un presidente del tribunale – un professionista (avvocato, commercialista, notaio) con lo scopo di aiutare il debitore a trovare la soluzione migliore per mettersi in regola (stralci, dilazioni di pagamento, concessione di garanzie, cessioni di credito ed altre misure) con la garanzia dell’omologazione della sezione fallimentare del Tribunale.
NUMERI – Nel 2016 – secondo i dati forniti dal ministero della Giustizia – sono state concluse 152 procedure, in particolare 56 casi di proposta di accordo (37%); 82 di piano del consumatore (54%); 11 casi di liquidazione del patrimonio (7%). I costi per il lavoro dei professionisti e la complessità delle tre procedure scoraggiano i debitori. E’ un professionista (avvocato, commercialista, notaio) nominato dal presidente del tribunale o dall’Occ a vagliare la soluzione migliore. Varie le decisioni lungo la Penisola, fino agli sconti record: a Como il tribunale ha decretato la riduzione dei debiti fiscali di un lavoratore dipendente da 509mila euro a 5mila (-89%), da circa 1,4 milioni a 350mila euro a favore di un’imprenditrice, a Busto Arsizio ha limato una cartella Equitalia da 86mila a 11mila euro (-87%).
PROCEDURE ATTIVABILI – Queste le procedure attivabili dal contribuente:
  • Piano del consumatore: proposta di rateizzazione debiti, deve essere approvata mediante omologa del giudice (entro sei mesi).
  • Accordo per enti e imprese non fallibili: deve essere accettato da giudice e creditori del 60% dei debiti.
  • Liquidazione: patrimonio venduto da un liquidatore nominato dal tribunale, per pagare i debiti.
Le spese fisse prevedono un pagamento iniziale di 98 euro alla nomina del professionista e di altri 98 euro alla scelta della soluzione, più tutti i costi del professionista (richiesti per valutare il caso).
APPROVAZIONE – Il piano del consumatore è la proposta di abbattere e rateizzare i debiti, viene approvato mediante omologa del giudice (entro sei mesi dal deposito del piano) se il debitore è ritenuto meritevole dello sconto. L’accordo presentato da enti e imprese non fallibili richiede che sia accettato dal giudice e dai creditori che rappresentano il 60% dei propri debiti. Con la liquidazione invece il debitore mette a disposizione il suo patrimonio che viene venduto da un liquidatore nominato dal tribunale, con i soldi guadagnati si ripagano i debiti.


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