Collaboratori abituali, stop ai contributi se la malattia supera 60 giorni
Una delle misure
introdotte dalla L.n. 81 del 2017 riguarda i collaboratori abituali e i
professionisti che, in caso di malattia o infortunio superiore a 60 giorni,
possono sospendere il versamento dei contributi e dei premi per tutta la durata
dell’evento, fino ad un massimo di due anni, come chiarito anche dalla Circolare n. 69 del 2018 dell’INPS.
Cerchiamo di capirci
di più sullo stop ai contributi in caso di malattia o infortunio dei
collaboratori abituali con lo speciale pubblicato oggi (11.6.2018) dal Sole 24
Ore (Firma: M. R. Gheido; Titolo: “Stop ai contributi dei collaboratori
abituali se il periodo di malattia supera i 60 giorni”, e: Firma: A. Casotti;
Titolo: “Tre mesi di versamenti concedono l’indennità a chi perde l’impiego”)
che di seguito riportiamo.
Le nuove tutele su
malattia, maternità e disoccupazione per i professionisti e per i collaboratori
coordinati e continuativi previste dal Jobs act dei lavoratori autonomi (legge
81/2017) hanno un riflesso anche per i committenti di questi lavoratori.
In caso di malattia o infortunio che impediscono al professionista o al collaboratore di svolgere l’attività lavorativa per oltre 60 giorni, ad esempio, il versamento dei contributi e dei premi può essere sospeso per l’intera durata dell’evento, fino a un massimo di due anni. È una delle misure introdotte dalla legge 81/2017, a tutela dei soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps, che ne ha illustrato l’applicazione con la circolare 69 dell’11 maggio. La legge 81/2017 ha integrato le regole sulla collaborazione coordinata e continuativa, estendendo alcune tutele e introducendo l’applicazione a regime della Dis-coll, l’indennità prevista in caso di cessazione del rapporto.
Gli interessati
Il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi, in caso di eventi che non permettono lo svolgimento della normale attività lavorativa per oltre 60 giorni, spetta a coloro che svolgono l’attività in modo continuativo, siano essi lavoratori autonomi titolari di partita Iva, o collaboratori coordinati e continuativi. L’articolo 14 della legge 81/2017 fa un generico riferimento ai lavoratori autonomi «che prestano la loro attività in via continuativa per il committente»: l’Inps precisa che la sospensione interessa sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi. Questi ultimi sono identificati dall’Istituto con i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 2, del Dlgs 81/2015, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge 81/2017. Si tratta dei rapporti di collaborazione che, in base all’articolo 409 del Codice di procedura civile, si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività.
La gestione della malattia
Poiché nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del committente, che provvede ai versamenti, è quest’ultimo il soggetto che può chiedere la sospensione dei versamenti. La sospensione opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di due anni. Alla fine del periodo di sospensione, il lavoratore verserà i contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Per quanto riguarda l’aspetto civilistico del contratto di collaborazione, l’articolo 14 della legge 81/2017 ripristina la clausola della permanenza del rapporto di lavoro durante i periodi di malattia, infortunio e maternità, che era stata abrogata dal Dlgs 81/2015, insieme a tutte le norme sul lavoro a progetto. Questi eventi non comportano dunque l’estinzione del rapporto di lavoro che, su richiesta del lavoratore, rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. Se l’assenza è dovuta a maternità, con il consenso del committente le lavoratrici autonome possono farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, che abbiano i requisiti professionali necessari, anche con il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Una ulteriore misura della legge 81/2017 a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata aumenta l’indennità economica per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, con l’equiparazione di questi periodi alla degenza ospedaliera, che prevede un indennizzo raddoppiato rispetto agli eventi di malattia.
Maternità
Fra le tutele per i lavoratori autonomi che sono state ampliate dalla legge 81/2017, vale ricordare che:
1. l’indennità di maternità è erogata per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se l’attività lavorativa non è sospesa;
2. il periodo di congedo parentale indennizzato spetta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il trattamento economico spetta a prescindere dal requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti, se il congedo è fruito nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.
In caso di malattia o infortunio che impediscono al professionista o al collaboratore di svolgere l’attività lavorativa per oltre 60 giorni, ad esempio, il versamento dei contributi e dei premi può essere sospeso per l’intera durata dell’evento, fino a un massimo di due anni. È una delle misure introdotte dalla legge 81/2017, a tutela dei soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps, che ne ha illustrato l’applicazione con la circolare 69 dell’11 maggio. La legge 81/2017 ha integrato le regole sulla collaborazione coordinata e continuativa, estendendo alcune tutele e introducendo l’applicazione a regime della Dis-coll, l’indennità prevista in caso di cessazione del rapporto.
Gli interessati
Il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi, in caso di eventi che non permettono lo svolgimento della normale attività lavorativa per oltre 60 giorni, spetta a coloro che svolgono l’attività in modo continuativo, siano essi lavoratori autonomi titolari di partita Iva, o collaboratori coordinati e continuativi. L’articolo 14 della legge 81/2017 fa un generico riferimento ai lavoratori autonomi «che prestano la loro attività in via continuativa per il committente»: l’Inps precisa che la sospensione interessa sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi. Questi ultimi sono identificati dall’Istituto con i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 2, del Dlgs 81/2015, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge 81/2017. Si tratta dei rapporti di collaborazione che, in base all’articolo 409 del Codice di procedura civile, si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività.
La gestione della malattia
Poiché nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del committente, che provvede ai versamenti, è quest’ultimo il soggetto che può chiedere la sospensione dei versamenti. La sospensione opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di due anni. Alla fine del periodo di sospensione, il lavoratore verserà i contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Per quanto riguarda l’aspetto civilistico del contratto di collaborazione, l’articolo 14 della legge 81/2017 ripristina la clausola della permanenza del rapporto di lavoro durante i periodi di malattia, infortunio e maternità, che era stata abrogata dal Dlgs 81/2015, insieme a tutte le norme sul lavoro a progetto. Questi eventi non comportano dunque l’estinzione del rapporto di lavoro che, su richiesta del lavoratore, rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. Se l’assenza è dovuta a maternità, con il consenso del committente le lavoratrici autonome possono farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, che abbiano i requisiti professionali necessari, anche con il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Una ulteriore misura della legge 81/2017 a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata aumenta l’indennità economica per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, con l’equiparazione di questi periodi alla degenza ospedaliera, che prevede un indennizzo raddoppiato rispetto agli eventi di malattia.
Maternità
Fra le tutele per i lavoratori autonomi che sono state ampliate dalla legge 81/2017, vale ricordare che:
1. l’indennità di maternità è erogata per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se l’attività lavorativa non è sospesa;
2. il periodo di congedo parentale indennizzato spetta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il trattamento economico spetta a prescindere dal requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti, se il congedo è fruito nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.
COME FUNZIONANO LE
TUTELE
Malattia: gli
adempimenti del committente
In caso di malattia o
infortunio grave del collaboratore coordinato e continuativo il committente,
per chiedere la sospensione dei contributi, può:
- inviare il flusso UniEmens del
prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della
contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda
committente);
Alla fine della
sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio della malattia, il
committente deve fare il versamento in un’unica soluzione o chiedere la
rateazione degli importi sospesi
Malattia: gli
adempimenti del lavoratore
Se la malattia o
l’infortunio grave interessa il lavoratore autonomo titolare di partita Iva o
associato, per ottenere la sospensione, deve:
- indicare nel quadro RR,
sezione II, l’importo della contribuzione sospesa;
sospendere il versamento della contribuzione dovuta; - presentare all’Inps una
richiesta di sospensione tramite il cassetto previdenziale liberi
professionisti gestione separata – comunicazione bidirezionale.
Alla fine della
sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio della malattia, il
lavoratore autonomo deve fare il versamento in un’unica soluzione o chiedere la
rateazione degli importi.
I congedi parentali
per i collaboratori
La durata
dell’indennità:
- il trattamento economico per i
congedi parentali usati dai genitori iscritti alla gestione separata Inps
non può superare sei mesi
La misura:
- per ciascuna giornata del
periodo indennizzabile, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% di
1/365 del reddito derivante dal lavoro, percepito negli stessi 12 mesi
considerati per accertare il requisito contributivo
Il diritto scatta:
- con almeno tre mensilità
contributive accreditate nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile. Il trattamento economico spetta a prescindere da questo
requisito se il congedo è fruito nel primo anno di vita del figlio o
dell’ingresso in famiglia in caso di adozione
La dis-coll
Per fruire
dell’indennità in caso di perdita del lavoro:
- il collaboratore deve fare
domanda all’Inps in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del
contratto di collaborazione
La Dis-coll spetta:
- dall’ottavo giorno successivo
alla fine del rapporto di collaborazione se la domanda è presentata entro
l’ottavo giorno
- dal primo giorno successivo
alla presentazione della domanda se è presentata dopo l’ottavo giorno
Tre mesi di
versamenti concedono l’indennità a chi perde l’impiego
L’aiuto nel 2018 è
pari al 75% del reddito mensile fino a 1.308,15 euro
È definitivo il diritto allla
Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla gestione separata dell’Inps e non pensionati, che
hanno perso involontariamente il lavoro. Lo ha previsto la legge 81/2017 (articolo
7), per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° luglio 2017.
Nella circolare 115/2017, l’Inps ha chiarito che l’indennità è riconosciuta a coloro che hanno entrambi i seguenti requisiti:
essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (ex articolo 19, comma 1 del Dlgs 150/2015);
essere in grado di far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del lavoro, fino a questo evento. I periodi di tutela della maternità sono utili a raggiungere il requisito contributivo.
L’indennità è riconosciuta nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario se questo reddito è pari o inferiore, per il 2018, a 1.308,15 euro, con un lieve incremento in caso di superamento di questo importo. In ogni caso non può superare il tetto mensile di 1.314,30 euro per il 2018.
L’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dal 91° giorno di fruizione). È corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro, fino a questo momento. Per calcolare la durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della Dis-coll. I periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti utili per la contribuzione figurativa. L’indennità cessa in caso di:
perdita dello stato di disoccupazione;
non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di trarre dall’attività;
titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità Dis-coll.
Il beneficiario che intraprende un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale deriva un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti in base all’articolo 13 del Tuir, deve comunicare all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di trarre. Se il reddito dichiarato è inferiore o pari al limite (8mila euro per i parasubordinati, 4.800 per gli autonomi) la prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra la data di inizio dell’attività e la data di fine fruizione dell’indennità, o, se antecedente, la fine dell’anno.
Nella circolare 115/2017, l’Inps ha chiarito che l’indennità è riconosciuta a coloro che hanno entrambi i seguenti requisiti:
essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (ex articolo 19, comma 1 del Dlgs 150/2015);
essere in grado di far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del lavoro, fino a questo evento. I periodi di tutela della maternità sono utili a raggiungere il requisito contributivo.
L’indennità è riconosciuta nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario se questo reddito è pari o inferiore, per il 2018, a 1.308,15 euro, con un lieve incremento in caso di superamento di questo importo. In ogni caso non può superare il tetto mensile di 1.314,30 euro per il 2018.
L’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dal 91° giorno di fruizione). È corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro, fino a questo momento. Per calcolare la durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della Dis-coll. I periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti utili per la contribuzione figurativa. L’indennità cessa in caso di:
perdita dello stato di disoccupazione;
non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di trarre dall’attività;
titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità Dis-coll.
Il beneficiario che intraprende un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale deriva un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti in base all’articolo 13 del Tuir, deve comunicare all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di trarre. Se il reddito dichiarato è inferiore o pari al limite (8mila euro per i parasubordinati, 4.800 per gli autonomi) la prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra la data di inizio dell’attività e la data di fine fruizione dell’indennità, o, se antecedente, la fine dell’anno.
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