giovedì 7 giugno 2018

Impugnativa di licenziamento


Impugnativa di licenziamento, l’interpretazione della cassazione
 Redazione  5 giugno 2018  0 Comments

La Corte Suprema di Cassazione, con la ordinanza n. 14212 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di impugnativa di licenziamento: “L’art. 6 della legge n. 604 del 1966 deve essere interpretato nel senso che l’ impugnativa di cui al comma 1 è soddisfatta con l’esercizio, nel termine di giorni 60, dell’azione ex articolo 28 della legge n. 300 del 1970 avverso il licenziamento del dipendente”. (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 5.6.2018).
A norma dell’art. 6 della legge n. 604/1966, l’ impugnativa di licenziamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, “entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento scritto”.
In pratica, ad avviso della Corte Suprema, la possibilità di impugnare il licenziamento attraverso l’organizzazione sindacale (qualunque associazione e non solo quella cui il lavoratore abbia in precedenza aderito) non ha altro significato che quello di conferire a tale associazione sindacale il potere di rappresentare ex lege il lavoratore, equiparando l’impugnazione effettuata dall’organizzazione sindacale, indipendentemente da un mandato o da una ratifica successiva, a quella compiuta direttamente dall’interessato.
Ma vediamo insieme i fatti di causa di cui alla ordinanza 14212/2018.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 36 del 2015, dichiarava inammissibile la domanda di impugnativa del licenziamento intimato a … dalla … spa, in accoglimento della preliminare eccezione di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966;
la Corte di Appello di Roma, investita con gravame di … con sentenza n. 2707 del 2016, rigettava l’appello;
per quanto qui rileva, la Corte distrettuale giudicava tardiva l’impugnativa del recesso, perché proposta unicamente con il ricorso introduttivo di primo grado, ben oltre il termine di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (60 giorni dalla sua comunicazione);
osservava, in particolare, che nessun rilievo aveva avuto, a detti fini, l’azione proposta dal sindacato, in relazione al medesimo atto di recesso, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, in quanto autonoma e posta a tutela di interessi diversi; né il lavoratore aveva spiegato intervento adesivo nel processo attivato dall’organo collettivo o conferito al sindacato una procura speciale per la tutela anche dell’interesse individuale;
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il lavoratore articolato su sette motivi, che veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.


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