Contributi volontari del
settore agricolo, le modalità di calcolo
L’INPS, con la Circolare numero 83 del 2018,
ha illustrato le modalità di calcolo per l’anno 2018 dei contributi volontari
relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in
relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori
volontari.
Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 83/2018.
1. Lavoratori agricoli dipendenti
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 e nei confronti dei lavoratori
agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno
2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole,
l’aliquota applicata per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari
al 28,90%.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per i lavoratori agricoli
autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre
1995 l’aliquota è pari al 28,90%, così come ripartita nella seguente tabella.
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1 gennaio 2018
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995
Coefficienti di
riparto
|
Aliquota Base
0,11%
0,003806
|
Quota Pensione
28,79%
0,996194
|
Totale IVS
28,90%
1,000000
|
Autorizzati dal 31 dicembre 1995
Coefficienti di
riparto
|
0,11%
0,003806
|
28,79%
0,996194
|
28,90%
1,000000
|
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli
professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali
versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio
giornaliero.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i
contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio
2018.
Classi di reddito settimanale e
contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2018
Classi
|
Classi di reddito settimanale
|
Reddito settimanale
medio imponibile
|
Quota Pensione
22,00% RM
|
Addizionale
legge 233/90
2,00%RM
|
Addizionale
legge 160/75
(€ 0,67 x 3)
|
Contributo Totale
|
1°
|
Fino a
€ 227,10
|
€ 227,10
|
€ 49,97
|
€ 4,55
|
€ 2,01
|
€ 56,53 (a)
|
2°
|
Oltre
€ 227,10
Fino a
€ 302,80
|
€ 264,95
|
€ 58,29
|
€ 5,30
|
€ 2,01
|
€ 65,60 (a)
|
3°
|
Oltre
€ 302,80
Fino a
€ 378,50
|
€ 340,65
|
€ 74,95
|
€ 6,82
|
€ 2,01
|
€ 83,78
|
4°
|
Oltre
€ 378,50
|
€ 416,35
|
€ 91,60
|
€ 8,33
|
€ 2,01
|
€ 101,94
|
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti
importi:
– € 56,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è
stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
– € 66,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione
volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n.
1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive
modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere
richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del
contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti
volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo
determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere
applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD
è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota
base (cfr. la Circolare n. 44 del 2018).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova
più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del
quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie
convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997,
nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale;
sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 2006.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo
1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate
dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale
10 maggio 2018, ha determinato le retribuzioni medie giornaliere valevoli per
il corrente anno. Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti
dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali
continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno
per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli
operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2018.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari
ad integrazione relativa ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari.
Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la retribuzione imponibile
giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (Allegato 1).
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo n.
184/1997, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se
autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno
2018 dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data
antecedente al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 184/1997 (Allegato 2).
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale
della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997,
aggiornata all’indice del costo della vita.
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio
1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del
contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle
retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata
nell’anno 2018, il contributo integrativo è costituito dalla
somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime
obbligatorio pari a € 19,32;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria
IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno
precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota
dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui
all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297);
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo
di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni
imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di
autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS
|
0,005715
|
Quota Pensione
|
0,994285
|
Totale
|
1,000000
|
(Fonte: INPS)