giovedì 26 luglio 2018

Decreto dignità e contrasto al precariato


Decreto dignità e contrasto al precariato, come cambierà il contratto a termine 
 Redazione  3 luglio 2018  0 Comments


Vi abbiamo già informato sulla conferenza stampa che si è tenuta oggi per la presentazione da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro del lavoro Di Maio e il sottosegretario Giorgetti del decreto dignità, cioè il decreto legge recante DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE.
Tra le norme contenute nel decreto dignità vi sono quelle relative al contrasto al precariato ed in particolare sull’utilizzo del contratto a termine e sui lavoratori in somministrazione.
Per conoscere nel dettaglio le misure che saranno adottate riportiamo di seguito quanto chiarito sul punto dalla relazione illustrativa di accompagnamento al decreto dignità.
Il Titolo I recante disposizioni per il contrasto al precariato.
Le misure introdotte con il decreto dignità intendono limitare con maggiore efficacia l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più ricorrenti e spesso non corrispondenti ad una  reale necessità da parte del datore di lavoro.
Per questo si intendono limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale.
L’articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) prevede che fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessitàl’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:
a) temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
b) connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.
In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 36 mesi.
Attraverso tale misura sarà così possibile utilizzare il lavoratore per un periodo più breve, entro il quale il datore di lavoro avrà la possibilità di valutare l’eventuale conferma, anche a seguito di utilità per l’azienda.
Allo stesso tempo, se il datore di lavoro sarà in grado sin da subito di determinare le motivazioni per cui il lavoratore, pur essendo assunto per un periodo sufficientemente lungo, non potrà comunque essere stabilizzato all’interno dell’azienda, sarà per lui possibile assumere il lavoratore fino ad un termine massimo di 36 mesi.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine sarà priva di effetti se non risultante da atto scrittoe il contratto sarà considerato da subito a tempo indeterminato.
Una copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Si applicherà, inoltre, un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire dal secondo. In questo modo sarà possibile disincentivare l’utilizzo del contratto a termine, il quale deve rappresentare una tipologia utile esclusivamente ad esigenze limitate e particolari.
È inoltre aumentato fino a 270 giorni il termine entro il quale sarà possibile consentire l’impugnazione del contratto, estendendo così la possibilità per il lavoratore di poter far valere l’eventuale abuso.
Il termine del contratto a tempo determinato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a trentasei mesi, non potrà essere comunque prorogato più di quattro volte nell’arco dei trentasei mesi, a prescindere dal numero di contrattiDovesse superare tale limite il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.
L’articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro), invece, stabilisce che al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si dovrà applicare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatte salve speciali previsioni di legge. Il termine iniziale può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, ma nei limiti previsti dalle nuove disposizioni  introdotte dal decreto.
Articolo 3 (Modifiche alla legge n. 92 del 2012) – Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di formecontrattuali stabili, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Al fine vengono apportate le necessarie modifiche all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.
Il contributo è destinato a finanziare la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ossia l’indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Non viene modificata la regola secondo la quale il contributo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.


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