PRESTAZIONI CHE IL MEDICO DEL LAVORO DEVE FORNIRE.
Articolo 25
- Obblighi del medico competente
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro
REV. MAGGIO 2014 - VERSIONE AGGIORNATA
1. Il medico competente:
a) collabora
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e
le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma
ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo
strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo
di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna
al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
del 30 giugno 2003 n.196(N), e
con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce
le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale
della cartella sanitaria e di
rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) Lettera soppressa dall’art. 15 del
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
g) fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
h) informa
ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica
per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo
35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita
gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai
fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa
alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica,
mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
SanzioniPenali
Sanzioni per il medico competente
• Art. 25, co. 1, lett. a):
con riferimento alla valutazione dei rischi:
arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]
• Art. 25, co. 1, lett. b),
c), g): arresto fino a
due mesi o ammenda da 328,80
a 1.315,20 euro [Art. 58,
co. 1, lett. b)]
• Art. 25, co. 1, lett. d),
e), primo periodo: arresto
fino a un mese o ammenda da 219,20
a 876,80 euro [Art. 58, co.
1, lett. a)]
• Art. 25, co. 1, lett. l):
arresto fino a tre mesi o
ammenda da 438,40 a
1753,60 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)]
Sanzioni Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 25, co. 1, lett. e), secondo
periodo: sanzione
amministrativa pecuniaria da 548,00
a 1.972.80 euro [Art. 55,
co. 5 lett. h)]
Sanzioni per il medico competente
• Art. 25, co. 1, lett. h),
i): sanzione
amministrativa pecuniaria da 657,60
a 2.192,00 euro [Art. 58,
co. 1, lett. d)]
Note
all’Art. 25
Richiami
all’Art. 25:
- Art. 18,
co. 3-bis - Art. 41, co. 5 - Art. 186, co. 1 - Art. 230,
co. 1 - Art. 243, co. 2 e 4 - ALL. 3A
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