Lavoratori domestici, importo dei contributi dovuti
per il 2019
Stampa
L’INPS, con la Circolare n. 16 del 2019, ha informato gli interessati circa
l’importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, cioè colf,
assistenti familiari, baby sitter, cameriere, governanti, badanti, dame di
compagnia, cuoche, autisti, ecc. per l’anno 2019.
Come è noto, i datori di lavoro sono tenuti a versare trimestralmente i
contributi previdenziali per tale categoria di lavoratori.
I trimestri di riferimento sono i seguenti:
1° TRIMESTRE dal 1° al 10 aprile
2019
2° TRIMESTRE dal 1° al 10 luglio
2019
3° TRIMESTRE dal 1° al 10 ottobre 2019
4° TRIMESTRE dal 1° al 10 gennaio 2020
Il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici deve avvenire entro
tali date e nel caso in cui l’ultimo giorno utile per il versamento cada di
domenica o in una festività, questo verrà prorogato automaticamente al giorno
successivo non festivo.
Il mancato pagamento o il ritardo del pagamento comporta l’applicazione da
parte dell’INPS di sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro
inadempiente.
Il datore di lavoro riceverà da parte dell’INPS un carnet di bollettini già
compilati che questi dovrà pagare alle scadenze ivi indicate, consegnandone poi
una copia al lavoratore domestico.
Ma vediamo ora quanto si legge nelle Premesse alla circolare 16/2019.
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale
verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e
impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio
2018-dicembre 2018. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di
retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i
lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi
dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1°
febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361
e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006,
come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore
aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI)
dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide
sull’aliquota complessiva. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato
continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di
lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori
assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Per conoscere nel dettaglio l’importo dei contributi dovuti, consultare la
circolare n. 16 del 2019 disponibile cliccando sul link.