ATTREZZATURA:
GRU A TORRE
La
gru a torre è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei
carichi in cantiere. E' azionata da un proprio motore ed è costituita dalle
seguenti parti:
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I
tipi di gru si differenziano per le dimensioni e quindi per le portate
sollevabili. Le gru possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per
consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza
dover essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.
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PRESCRIZIONI PRELIMINARI
Tutti
gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a
Ogni
qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru,
argani, ecc.), già dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la
verifica di installazione ad opera dell'ASL-PMP, che ne rilascerà
certificazione (Art. 71, comma 11 del
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
Gli
apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione,
provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di
apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano (Allegato V Parte II Punto
3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) :
o
l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene
o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini
della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio
(dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
o
la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei
tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
I
tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi
delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il
libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato
V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
Tali
tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto
previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a
25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili
elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere
inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (Allegato V Parte II Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09).
Le
funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e
dovranno essere corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare
dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R.
21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70del
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
Le
funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di
trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono
avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi
composte di fibre e 5 per le catene (Allegato
V Parte II Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). L'estremità delle funi deve essere
provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09).
I
ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di
conformità alle norme e il carico massimo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
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