martedì 15 settembre 2015

Mensa o ambiente ad uso refettorio.


Ambienti di lavoro e normativa: la mensa
giovedì, 19 maggio, 2011
Refettori e mense: la normativa sui luoghi di lavoro
Cosa dice la normativa circa le mense e i locali ad uso refettorio negli ambienti di lavoro.
Per la normativa vigente ogni datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori almeno un ambiente destinato a uso refettorio, munito di tavoli e sedie.
L’obbligo di mettere a disposizione una sala mensa per il personale riguarda:
·         Le aziende che hanno più di 30 dipendenti
·         Le imprese nelle quali i dipendenti svolgono un lavoro all’aperto (in questo caso la mensa svolge anche la funzione di locale di riposo)
·         I luoghi di lavoro nei quali i dipendenti svolgono attività insudicianti oppure nell’attività si è a contatto con polveri o sostanze tossiche
I locali destinati ad uso refettorio devono essere ben illuminati, areati a dovere e riscaldati nella stagione fredda. La sala mensa deve rispettare le norme in termini di sicurezza e igiene, il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate e imbiancate.
Qualora l’organo di vigilanza non ritenga necessaria la presenza di un refettorio in una azienda può esonerare il datore di lavoro dal provvedere a tale obbligo.
Nella prassi le aziende che non dispongono di un servizio mensa hanno generalmente, a prescindere dal numero dei dipendenti, un ambiente destinato a uso refettorio.

Ma quali sono le  caratteristiche che dovrebbero avere questi locali?
I lavoratori devono poter scaldare le proprie vivande e lavare i recipienti una volta consumato il pasto.
Generalmente i refettori sono dotati di uno scaldavivande e un frigorifero e, a volte, di un fornello. Anche questi ambienti, ovviamente, devono rispettare le norme che regolano la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Non devono essere presenti elettrodomestici o apparecchiature di proprietà dei dipendenti, i quali potrebbero, inconsapevolmente, introdurre nel luogo di lavoro dei fattori di rischio per la sicurezza dell’azienda.

mercoledì 9 settembre 2015

Valvole di sicurezza su apparecchi a pressione - foglio di calcolo






Capacità di un impianto di riscaldamento ad acqua










norme per settori lavorativi specifici

LETTURE ESTIVE – Cliclavoro, la pagina sulle norme per settori lavorativi specifici

LETTURE ESTIVE – Quarto e ultimo articolo (anche ultimo della serie Letture estive, da lunedì 31 si torna pienamente online) dedicato alle informazioni e alle pagine di Cliclavoro, il portale pubblico per il lavoro.
Questa volta segnaliamo la pagina Settori specifici, settori lavorativi, la pagina nella quale vengono analizzate le peculiarità di alcune professioni, che oltre a essere regolamentate dalla normativa generica, sono “regolamentate da leggi ad hoc“.

I settori

Questi sono i settori analizzati dalla pagina, con la normativa di riferimento, gli adempimenti, le caratteristiche del lavoro, i contratti, le tutele. Informazioni utili sia alle aziende impegnate nelle professioni indicate, che ai cittadini che aspirano a tali impieghi:
  • professione turistica;
  • pubblico impiego;
  • lavoro domestico;
  • lavoro marittimo;
  • spettacolo e sport;
  • il socio lavoratore di cooperativa.
Riportiamo un passaggio del testo che introduce la pagina in esame: “Il lavoro domestico è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Domestico vigente e prevede quattro categorie per l’inquadramento di questi lavoratori a seconda del livello di istruzione e del grado di professionalità richiesto, individuando specifiche prestazioni.
Altro settore specifico è quello del lavoro marittimo. Il Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, che contiene il c.d. Codice della navigazione, specifica le qualifiche professionali del personale marittimo e i requisiti minimi per accedere alle professioni del mare.
Il lavoro nel settore marittimo è trattato anche a livello internazionale nella Convenzione OIL sul Lavoro Marittimo, conosciuta come MLC 2006“.
Articolo appartenente a Ministero del Lavoro e taggato Permalink.

soggetti autorizzati a svolgere lavori sotto tensione

Ministero Lavoro, secondo elenco soggetti autorizzati a svolgere lavori sotto tensione

ROMA – Pubblicato dal Ministero del Lavoro con Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014 il secondo elenco dei soggetti abilitati a effettuare i lavori sotto tensionein impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. Il presente elenco sostituisce integralmente il precedente allegato al Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013.
Il provvedimento, emanato ai sensi del  D.M. 04/02/2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che:
  • l’iscrizione nell’elenco ha durata triennale;
  • le aziende, ai sensi del punto 2.1.e) dell’allegato 1 al D.M. 04/02/11, devono comunicare al Mlps gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del decreto;
  • il Mlps entro il periodo di validità  dell’iscrizione nell’elenco può procedere al controllo della permanenza dei requisiti e che a seguito di gravi inadempienze l’iscrizione all’elenco può essere revocata.
Le aziende dovranno quindi comunicare al Ministero del Lavoro ogni variazione, per permettere a un’apposita Commissione di valutarne l’ammissibilità e confermarne o meno l’iscrizione

Autoclavi per spumante


Altri tempi





venerdì 4 settembre 2015

Regione Sicilia, le Linee guida per la redazione del piano comunale amianto


PALERMO – Linee guida per la redazione del piano comunale amianto. Pubblicata sulla GURS della Regione Sicilia del 7 agosto 2015 n.32 la circolare 22 luglio 2015 con la quale l’amministrazione regionale notifica l’adozione delle Linee guida per la redazione del piano comunale amianto ai sensi della Legge regionale 29 aprile 2014 n.10Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto.

Piano amianto comuni Sicilia

La circolare presenta le linee guida utili ai Comunidel territorio per la stesura dei propri piani amianto previsti dall’articolo art. 4, c. 1, lettera b) della citata legge regionale 10/2014.
“I comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio Piano comunale amianto che, entro 30 giorni dall’adozione, è trasmesso all’Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civile”. […] per consentire a tutte le amministrazioni comunali di redigere il Piano comunale amianto, con nota prot. n. 29257 del 7 maggio 2015 sono state notificate, tramite e-mail, le linee guida già apprezzate dalla Giunta regionale con la delibera richiamata”.

Linee guida

Le linee guida forniscono ai Comuni indicazioni in merito agli obiettivi del piano, a come realizzarli, le modalità e la modulistica necessarie all’acquisizione delle informazioni sul territorio, le descrizioni dettagliate dei principali tipi di materiali con amianto generalmente esistenti e i siti nei quali in regione la presenza può essere probabile (edifici privati, impianti a pressione, impianti industriali, presenza naturale).
Gli obiettivi del piano dovranno essere il censimento di edifici impianti e mezzi contenenti amianto, la rimozione dei rifiuti abbandonati, la programmazione della rimozione dei materiali censiti.

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Nuova PA, occorre anche conciliare tempi di vita e di lavoro


È in vigore dal 28 agosto 2015 la L. 7 agosto 2015, n. 124Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Oltre che della semplificazione amministrativa e della riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, comprese le funzioni ed il funzionamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la 124/2015 si pone l’obiettivo della “promozione dellaconciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”(art. 14, capo III, “personale”).
L’argomento è di sicuro interesse e va inserito fra quelli trattati da questa rubrica, per l’impatto sulle amministrazioni pubbliche che sono tenute ad adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali:
  • per l’attuazione del telelavoro;
  • per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.
In questo senso, specialmente per le nuove modalità spazio-temporali di lavoro, l’impegno delle amministrazioni deve essere tale da consentire “entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti… di avvalersi di tali modalità”. Ciò dovrà avvenire con la garanzia che gli interessati “non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.
A questo scopo la norma prevede che sulle misure organizzative e sul raggiungimento dei relativi obiettivi, all’interno delle pubbliche amministrazioni verranno attivate azioni divalutazione dei percorsi di misurazion: a) della performance organizzativa e b) individuale.
Spetta alle stesse amministrazioni pubbliche adeguare i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, “individuando specifici indicatori per la verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, … sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.
Nell’ambito dell’obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, le amministrazioni azioni pubbliche, “stipulano convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a organizzano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica”.
Per l’attuazione di questi obiettivi è prevista una direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri che ne definisca indirizzi e linee guida, tenendo conto del parere della Conferenza unificata ex DLgs 281/1997 (“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni…”).
Articolo appartenente a Esperto risponde e taggato Permalin