venerdì 4 settembre 2015

La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna per incidente rilevante


Fra i 17 allegati del DLgs 105/2015 (Seveso 3) mi è sembrato di interesse diffuso, anche se meno tecnico, il Regolamento per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna in caso di incidente rilevante.
Detto che con il termine “popolazione” si intendono le persone fisiche, singole e associate, gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna relativa agli incidenti rilevanti, propongo qui di seguito la lettura delle modalità di consultazione.
Per la consultazione della popolazione il Prefetto nel corso della predisposizione del Piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d’intesa con il Comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi,questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
La consultazione si ripete nel corso della revisione e dell’aggiornamento del Piano di emergenza esterna.
Allo scopo, il Prefetto rende disponibili alla popolazione le informazioni su:
  • le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
  • la natura dei rischi;
  • le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
  • le autorità pubbliche coinvolte;
  • le fasi e il relativo crono-programma della pianificazione o della sperimentazione;
  • le azioni previste dal Piano di emergenza esterna riguardanti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
Le informazioni sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni prima dell’inizio della consultazione.
Durante questo periodo, la popolazione può presentare al Prefetto: a) osservazioni, b) proposte o c) richieste sui contenuti della consultazione.

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