Circolazione stradale: i
chiarimenti su divieto di fumo, Rc auto e revisione
Ministero dell'Interno, circolare
11/02/2016 n° 300/A/1001/16/101/3/3/9
Pubblicato il 18/02/2016
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Si
tratta, in particolare, del divieto di fumo in auto e di ulteriori casi di
infrazioni stradali accertabili mediante dispositivi di controllo da remoto;
fra queste la mancanza di copertura assicurativa e l'omessa revisione dei
veicoli.
Divieto di fumo in auto
Il d.lgs. n. 6/2016 ha esteso il divieto di
fumo al conducente e ai passeggeri a bordo di autoveicoli (in sosta o in
movimento), in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di
gravidanza.
Il divieto riguarda solo gli autoveicoli
di cui all'art. 54 del Codice della Strada, con
esclusione quindi di ciclomotori e motoveicoli anche se dotati di carrozzeria
chiusa.
In caso di violazione si applica la
sanzione da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata quando la violazione avvenga in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o davanti a bambini fino
a 12 anni di età.
La procedura applicabile è quella prevista
dalla Legge n. 689/1981, come ridefinita in base all'accordo in sede di
Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 dicembre 2014 (v. allegato alla
circolare).
Nuovi casi di accertamento da remoto delle
violazioni
La Legge di Stabilità 2016,
modificando l'art. 201, comma 1-bis, Codice della
Strada, ha introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito
l'accertamento da remoto delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:
·
mancanza di revisione (art. 80);
·
mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
·
sovraccarico dei veicoli (art. 167).
Per
l'accertamento di queste violazioni occorrono apparecchiature espressamente
approvate a tale scopo.
Per la mancanza di copertura assicurativa
comunque resta ferma la possibilità di utilizzare dispositivi approvati per
l'accertamento di altre violazioni (es. dispositivi di controllo della
velocità, dell'accesso in ZTL, attraversamento di intersezioni semaforizzate
ecc.).
Il
Ministero ricorda infine che, in caso di stipula a distanza dei contratti di
assicurazione Rc auto, la trasmissione del certificato assicurativo avviene su
supporto cartaceo tramite posta oppure, se il contraente ha dato il consenso,
anche tramite posta elettronica. In questa seconda ipotesi, in caso di
controllo su strada il conducente non potrà più esibire il certificato
assicurativo originale in formato cartaceo; al riguardo il Ministero si riserva
di fornire direttive dopo i necessari chiarimenti con l'IVASS (Istituto di
Vigilanza sulle Assicurazioni).
(Altalex, 18 febbraio 2016)
Per approfondimenti:
·
Master breve in diritto della
circolazione stradale, corso di 25 ore in aula, Altalex
Formazione;
·
Danno e responsabilità - Problemi
di responsabilità civile e assicurazioni, direzione scientifica
Carbone Vincenzo, Franzoni Massimo, Monateri Pier Giuseppe, Pardolesi Roberto,
Ponzanelli Giulio, su CARTA, TABLET, WEB, SMARTPHONE;
·
Codice della responsabilità civile
e rc auto, a cura di Bonilini Giovanni, Carnevali Ugo, Confortini
Massimo, Utet Giuridica, 2015.
ALLEGATI
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