Roma, 10-02-2016 Messaggio n. 587 INPS
INPS benefici per l’esposizione all’amianto
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità per il 2016).
L’art. 1 della richiamata legge, al comma 277, dispone che “ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”. La citata disposizione vige a decorrere dall’1 gennaio 2016 e prevede un termine di decadenza (60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della stessa legge) per l’inoltro delle istanze dirette al riconoscimento dei benefici ivi previsti. Le istanze in parola, dunque, potranno essere presentate, non oltre il 29 febbraio 2016, alle strutture dell’istituto territorialmente competenti, ferme restando le integrazioni istruttorie che saranno necessarie a seguito dell’emanazione delle disposizioni applicative. Nell’istanza dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.
1 Nuovo prodotto “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”
Per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto ai benefici previsti dall’art.1 della citata legge, è stato istituito in WebDom il nuovo prodotto:
“Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”
Gruppo: 0007 – Certificazione
Sottogruppo: 0063 – Riconoscimento di beneficio
Tipo: 0161 – Maggiorazione amianto legge 208/2015
2 Trasmissione telematica della domanda di verifica da parte dei patronati e da parte del cittadino
Nella procedura telematica per la presentazione delle domande di pensione il nuovo prodotto è disponibile sia per i patronati che per il cittadino.
E’ prevista la compilazione dei seguenti pannelli:
Dati anagrafici (obbligatorio)
Scelta Prodotto (obbligatorio)
Dichiarazioni (obbligatorio)
Il pannello dichiarazioni, specifico per queste domande, riporta le seguenti informazioni:
Richiesta effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per il riconoscimento dei benefici previsti per i periodi di esposizione all’amianto.
Al riguardo, il sottoscritto
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
Preso atto delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma 277, della legge n. 208 del 20151.
Preso atto che la presente domanda sarà esaminata dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 277 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Preso atto che il sottoscritto potrà essere chiamato a produrre documentazione istruttoria che risulti necessaria per il riconoscimento del beneficio di cui alla presente istanza.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.
Documenti (facoltativo)
Alle domande è anche possibile allegare eventuale documentazione in formato PDF.
3 Gestione e Definizione della domanda in WebDom
E’ ammessa la sola Fase Prima istanza. Eventuali riesami della richiesta dovranno essere gestiti tramite inserimento di una nuova domanda in WebDom.
Per permettere la corretta gestione della domanda, sono previsti i seguenti passaggi, necessari per la definizione finale della domanda:
- Apertura di una nuova attività (di giacenza):
codice attività 00149 – “Invio alla sede INAIL competente”
La data inizio dell’attività deve essere inserita dall’operatore al momento della gestione della domanda.
- Al momento dell’acquisizione della data fine attività, a cura dell’operatore, la procedura WebDom richiede all’operatore l’esito della valutazione fatta dal INAIL, prevedendo 2 casi distinti:
◊ Riconoscimento Beneficio
◊ Mancato riconoscimento Beneficio
- L’inserimento dell’esito positivo, comporta la chiusura automatica della domanda con esito “Si Diritto”.
- L’inserimento dell’esito negativo comporta la chiusura automatica della domanda con esito “No Diritto”.
4 Trattazione delle domande
Le domande potranno essere esaminate solo dopo la pubblicazione del decreto Ministeriale.
Ciò posto, in attesa dell’emanazione delle disposizioni amministrative e tecniche finalizzate ad illustrare e gestire la normativa in discussione, le sedi territoriali ricevono le istanze presentate dagli interessati conservandole in apposita evidenza.
5 Rilevazione dei Tempi Medi
I nuovi prodotti non rilevano ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
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