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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’interno ha pubblicato il 2 febbraio la nota n.1284 che aggiorna l’articolazione del programma del corso base di prevenzione incendi da effettuarsi ai sensi del Dm 5 agosto 2011.
L’aggiornamento:
- tiene conto dell’evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi intervenuta un questi ultimi anni, compresa la Regola Tecnica Orizzontale allegata al decreto 3 agosto 2015 e dei pareri dei Consigli nazionali delle professioni;
- definisce una nuova articolazione del programma del corso base di specializzazione antincendio (allegato alla nota del Dipartimento);
- sostituirà immediatamente la precedente versione del programma formativo.
“Restano validi, sottolinea il documento, i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione alla competente Direzione regionale”. Così come “nulla muta in materia di procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi”.
Esaminando l’allegato della nota che titola “Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno (DM 5 agosto 2011, art.4)”, vi si legge innanzitutto che “il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto….In questa ottica, “si è scelto di dare al corso un taglio che prediliga anche l’aspetto pratico, tale da fornire gli strumenti per l’approccio più idoneo alle reali necessità peculiari del settore della sicurezza antincendio, con particolare riguardo all’ attività certificativa”.
Inquadramento didattico. a) Il corso si articola in tredici moduli formativi, non modificabili in termini di numero ed argomenti. In relazione alla complessità degli argomenti trattati è stato previsto, per alcuni moduli, un test di verifica di apprendimento… b) per ciascun modulo viene indicato il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso si articola, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna di queste.
I moduli: Modulo 1 – obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi; Modulo 2 – Fisica e chimica dell’incendio; Modulo 3 – Tecnologia dei materiali e delle strutture ed altre misure di protezione passiva; Modulo 4 – Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva – Sicurezza degli impianti tecnologici; Modulo 5 – Valutazione del rischio incendio e Gestione della sicurezza antincendio; Modulo 6 – Procedure di prevenzione incendi; Modulo 7 – Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza antincendio; Modulo 8 – Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro; Modulo 9 – Attività a rischio di incidente rilevante; Modulo 10 –Progettazione in mancanza di regole tecniche; Modulo 11 – Progettazione in presenza di regole tecniche- Attività di tipo civile; Modulo 12 –Progettazione in presenza di regole tecniche – Attività di tipo industriale; Modulo 13 – Visita presso una attività soggetta.
…”Al termine dei moduli 10, 11, 12 i discenti devono confrontarsi con la predisposizione di un progetto di prevenzione incendi sotto la guida del docente”.
Complessivamente il percorso formativo minimo è di 120 ore. Resta ferma la facoltà del soggetto organizzatore, in relazione a specifiche esigenze territoriali e/o di comparto, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, per una durata complessiva maggiore.
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