Era il 23 febbraio del 2007 come da consuetudine, ogni volta che avevo un contatto con qualche ditta che mi chieva lumi sullo stato di sicurezza all'interno della propria attività lavorativa redigevo un verbale di sopralluogo per attestarne lo stato di fatto.
Data
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23
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Febbraio
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2007
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Telefono
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Attività
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Gelateria artigianale.
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Dipendenti n.
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15
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Maschi
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Femmine
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All’atto del sopralluogo la titolare della società non è
stata in grado di fornire:
1.
il documento di valutazione dei rischi previsto
dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94;
2.
il registro infortuni aggiornato alla ragione sociale
corrente;
3.
la denuncia dell’impianto di messa a terra
dell’impianto elettrico;
4.
la verifica periodica di tale impianto;
5.
la dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico alla norme tecniche;
6.
il corso di aggiornamento per il prosieguo
dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e protezione;
7.
gli attestati dei corsi di formazione ed informazione
di tutti gli attuali dipendenti (quelli
in suo
possesso risalgono al 1997 );
8.
L’attestato del corso di Formazione per
il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;
9.
Il verbale
di nomina del RLS
10.
le visite mediche di assunzione dei dipendenti;
11.
l’idoneità alla mansione degli stessi;
12.
la nomina del medico competente e pertanto i
protocolli sanitari per accertare eventuali
sospette malattie professionali da freddo o carichi lombari;
13.
l’attestato di formazione dei dipendenti individuati per
il primo soccorso;
14.
l’attestato di formazione dei dipendenti individuati
per la prevenzione incendi;
15.
Il mansionario dei dipendenti;
16.
le schede dei prodotti chimici in uso
17.
Valutazione del rischio biologico, chimico, dei
carichi lombari, della postura e di
illuminamento;
18.
La valutazione del rischio rumore negli ambienti di
lavoro, mentre quella di cui è in
possesso
la valutazione del 3 luglio del 1997 riguarda soltanto l’impatto ambientale
dell’attività
presente in luogo.
Pertanto è necessario redigere un documento
di valutazione dei rischi e provvedere alla risoluzione delle carenze annotate
privileggiando la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione esterno in attesa che il datore di lavoro possa acquisire le
cognizioni necessarie per assolvere al compito oppure ad un
affiancamento di un un tecnico della prevenzione.
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in una città grande quanto il mondo e con mali che continuano ad alimentare il malcostume
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