lunedì 29 febbraio 2016

DVR : dopo 13 anni dall'avvento del DLgs 626/94 e di normative di prevenzione infortuni e di giene del lavoro dal dopoguerra.

Era il 23 febbraio del 2007 come da consuetudine, ogni volta che avevo un contatto con qualche ditta che mi chieva lumi sullo stato di sicurezza all'interno della propria attività lavorativa redigevo un verbale di sopralluogo per attestarne lo stato di fatto.

Data
23
Febbraio
2007
Telefono

Attività
Gelateria artigianale.
Dipendenti n.
15
Maschi

Femmine              




All’atto del sopralluogo la titolare della società non è stata in grado di fornire:

1.                  il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94;
2.                  il registro infortuni aggiornato alla ragione sociale corrente;
3.                  la denuncia dell’impianto di messa a terra dell’impianto elettrico;
4.                  la verifica periodica di tale impianto;
5.                  la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla norme tecniche;
6.                  il corso di aggiornamento per il prosieguo dell’incarico di Responsabile del Servizio di
            Prevenzione e protezione;
7.                  gli attestati dei corsi di formazione ed informazione di tutti gli attuali dipendenti (quelli
            in suo possesso risalgono al 1997 );
8.             L’attestato del corso di Formazione per il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;
9.             Il verbale di nomina del RLS
10.              le visite mediche di assunzione dei dipendenti;
11.              l’idoneità alla mansione degli stessi;
12.              la nomina del medico competente e pertanto i protocolli sanitari per accertare eventuali 
            sospette malattie professionali da freddo o carichi lombari;
13.              l’attestato di formazione dei dipendenti individuati per il primo soccorso;
14.              l’attestato di formazione dei dipendenti individuati per la prevenzione incendi;
15.              Il mansionario dei dipendenti;
16.              le schede dei prodotti chimici in uso
17.              Valutazione del rischio biologico, chimico, dei carichi lombari, della postura e di
            illuminamento;
18.              La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro, mentre quella di cui è in
            possesso la valutazione del 3 luglio del 1997 riguarda soltanto l’impatto ambientale
            dell’attività presente in luogo.

Pertanto è necessario  redigere un documento di valutazione dei rischi e provvedere alla risoluzione delle carenze annotate privileggiando la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno in attesa che il datore di lavoro possa acquisire le cognizioni necessarie per assolvere al compito oppure ad un affiancamento di un un tecnico della prevenzione.


 Nonostante le leggi in vigore la ditta continuava ad esercitare la sua attività e forse continua a farlo
in una città grande quanto il mondo e con mali che continuano ad alimentare il malcostume

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