Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.
DM elenco nazionale dei medici competenti
Modifiche al decreto 4 marzo 2009
1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, e' consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, e' consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO 26 novembre 2015 MINISTERO DELLA SALUTE GU Serie Generale n.33 del 10-2-2016
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