Attrezzature a pressione, un altro DLgs di attuazione della Direttiva UE
SCRITTO DA ENZO GONANO IL
Entrerà in vigore il 19 marzo il nuovo DLgs 15 febbraio 2016, n. 26, (Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione – rifusione).
L’art. 2 della Direttiva del Parlamento e consiglio europei del 15 maggio 2014, ne dà questa definizione:“ai fini della presente direttiva si intende per: «attrezzature a pressione»: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili:
Della materia questa Rubrica si era già occupata a suo tempo. Tuttavia riteniamo opportuno integrare le informazioni già date con altri particolari presenti nel nuovo DLgs.
Il provvedimento è composto da 4 articoli e due allegati. Nell’art. 1, dedicato alle modifiche del DLgs 93/2000*è rilevante l’aggiunta dell’art. 4-bis con l’elenco degli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature. Non mancano di interesse sia il nuovo art. 4-ter sui rappresentanti autorizzati che l’art. 4-quater, sugli obblighi degliimportatori, e l’art. 5-quinquies, sugli obblighi dei distributori delle attrezzature.
L’art. 5 della direttiva 2014 (presunzione di conformità e dichiarazione di conformità), è completamente sostituito. Alla dichiarazione di conformità UE il nuovo DLgs dedica l’intero All. B. L’oggetto di questa dichiarazione è “l’identificazione delle attrezzature o dell’insieme che ne consente la rintracciabilità”.
L’allegato A, invece tratta dei requisiti essenziali di sicurezza, che sono “vincolanti “ e si applicano “soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricatore”.
Fra i diversi capitoli dei “requisiti essenziali”, notati quelli sulle norme di carattere generale, la progettazione, la fabbricazione, i materiali, le attrezzature a pressione specifiche…
* Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.
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