Movimentazione manuale dei carichi e lombalgia del lavoratore. Responsabilità di un preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8872
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 15/12/2015
Fatto
Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2012 il Tribunale di Pordenone dichiarava C.C. responsabile del reato di cui agli artt. 590 co. 2 e 3, 583 co. 1 e 2 c.p. perché nella sua qualità di preposto - responsabile reparto ricambi - della ditta “C.V.” per negligenza, imprudenza, imperizia nonché in violazione delle norme inerenti la prevenzione degli infortuni, ed in particolare l'art. 2087 c.c., non adottava le misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed a ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi cagionando al lavoratore F.A. una lombalgia dalla quale derivava l’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per giorni 126. Concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante, condannava il predetto alla pena di mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Assegnava alla parte civile una provvisionale di 5.000,00 euro.
Proposto appello, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il non doversi procedere nei confronti del C.C. per essersi il reato estinto per prescrizione. Confermava nel resto l’impugnata sentenza e condannava l’imputato alla rifusione delle spese di giudizio della parte civile.
In particolare i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato sulla base di una serie di risultanze documentali e testimoniali (in particolare le dichiarazioni della persona offesa ma anche quelle di altri dipendenti sentiti come testi). Da tali risultanze, infatti, è emerso che il C.C., figlio del titolare, rivestiva all’interno della suddetta ditta la carica di responsabile del settore ricambi. Dunque egli era il responsabile del reparto ove il F.A. svolgeva la propria attività - essendo lo stesso addetto alle etichettature dei ricambi - e come tale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto allo stesso. Il C.C., in altri termini, si deve considerare preposto e, quindi, destinatario di una posizione di garanzia: di conseguenza, nello specifico, avrebbe dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali al fine di evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio (così come previsto dall’art. 48 co. 4 lett.b D.lgs 626/94). Al contrario, secondo quanto dichiarato dal F.A., lo stesso gli chiese di aiutare un collega, tale D.D. a portare in magazzino “un pezzo grande”. Con tutta probabilità il pezzo era del peso di 60-70 Kg, poiché secondo le testimonianze degli altri dipendenti della ditta, il peso medio dei pezzi movimentati era di circa 40 Kg: comunque, anche partendo da tale valore, il peso diviso per i due trasportatori supera la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare.
Orbene, sempre secondo le dichiarazioni del F.A., egli, alla richiesta del C.C., rispose che non poteva perché le sue condizioni di salute non glielo consentivano e l’odierno imputato lo minacciò di licenziarlo se non avesse svolto il lavoro richiesto. Di conseguenza, il F.A. trasportò il pezzo indicatogli dal C.C. assieme al collega riportando la suddetta lesione lombare così come risulta anche dal certificato INAIL del 13.04.06 ove si legge che il predetto dovette abbandonare il lavoro perché colto da un violento dolore lombare mentre sollevava un peso.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione di norme sostanziali e processuali in materia di formazione della prova; vizio di motivazione e presenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità del C.C..
In sostanza la difesa sostiene che la Corte di appello abbia fondata la ritenuta responsabilità del C.C. su elementi fallaci a cominciare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
La Corte di appello, nota la difesa, ha ritenuto credibile il F.A. perché le sue affermazioni sarebbero state rese nell’immediatezza dei fatti e, poi, confermate in dibattimento nonché per la presenza di riscontri.
In realtà ciò, secondo il difensore, non corrisponde al vero dal momento che il certificato del Pronto Soccorso e la segnalazione all’INAIL risalgono al 17 maggio 2006 cioè un mese dopo la data del presunto infortunio indicata nel 13 aprile 2006. In particolare la certificazione INAIL risale, a detta della difesa, al 19 maggio. Ciò significa che non vi è stato alcun effettivo “riscontro medico immediato” dell’infortunio.
Dunque, conclude la difesa, poiché non vi è immediatezza, nessuno ha assistito all’accaduto e i suddetti certificati non possono considerarsi riscontri delle dichiarazioni del F.A., manca la prova che il presunto infortunio sia effettivamente conseguenza dell’evento “presuntivamente accaduto il 13 aprile”. Sebbene tale profilo fosse stato oggetto dei motivi di appello, la Corte territoriale non ha fatto chiarezza sul punto.
Ancora, quanto al peso degli assali, la Corte di appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste M. dicendo che dalla stessa era emerso che gli assiali spostati pesavano in media sui 40 KG. Invero, afferma la difesa, il teste non avrebbe mai affermato che gli assiali pesavano in media 40 KG bensì 20-25 KG; peso che diviso per due non supera la soglia consentita di 15 KG.
Dunque anche quest’ulteriore riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, alla luce di una più attenta analisi delle risultanze istruttorie, risulta inesistente, con la conseguenza che vengono meno tutti gli elementi sui quali il giudice di appello ha fondato la attendibilità della ricostruzione riportata dal F.A..
Orbene, se così stanno le cose, prosegue il ricorrente, la sentenza impugnata diviene illogica e contraddittoria in quanto “non si può sostenere la credibilità di un teste (la persona offesa) su elementi che non ci sono in atti o, meglio, sono diversi ed opposti rispetto a quanto in motivazione i giudici affermano
2) Inosservanza delle norme processuali in tema di inutilizzabilità.
La difesa si duole del fatto che la Corte di appello abbia richiamato le SIT del D.D. poi non sentito in dibattimento perché divenuto irreperibile. Atto inutilizzabile ma posto dalla Corte territoriale alla base della notizia di reato.
Se un atto è inutilizzabile, osserva la difesa, non deve neppure essere richiamato, altrimenti sorge il dubbio che non solo il giudicante lo abbia letto ma anche che ne abbia ricavato delle conclusioni con ciò violando le regole fondamentali in tema di formazione della prova: se un elemento è inutilizzabile da esso non si può trarre alcun convincimento neppure in via indiretta.
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge quanto all’individuazione del soggetto responsabile.
La difesa afferma che, anche qualora il F.A. fosse effettivamente rimasto infortunato nelle circostanze e secondo le modalità da lui descritte, le conseguenze dannose dovrebbero legarsi al fatto che lo stesso non doveva essere adibito a quel posto di lavoro perché a rischio in quanto portatore di una patologia pregressa. Dunque, continua la difesa, “è ininfluente chi abbia dato l’incarico di alzare l’assale: il punto è che il F.A. non doveva trovarsi in quel posto di lavoro”. E di ciò dovrebbe rispondere il datore di lavoro e non l’odierno imputato. Di conseguenza la “condotta astratta/ipoteteca di cui al capo di imputazione non solo non è stata accertata in dibattimento ma non è neppure astrattamente imputabile al C.C.”.
Diritto
Il ricorso è infondato nella misura in cui il ricorrente, tramite la deduzione di vizi di legittimità, cerca di ottenere in questa sede una valutazione degli elementi di prova ulteriore e diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito; operazione, quest’ultima, come è noto preclusa al giudice di legittimità salvo il caso in cui le argomentazioni impiegate nell’impugnata pronuncia risultino del tutto illogiche e contraddittorie. Circostanza che non ricorre, però, nel caso di specie.
Difatti, quanto alla prima doglianza inerente la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, occorre innanzitutto precisare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, le regole dettate dall’art. 192, co. 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis Cass. Sez. Un. 41461/2012 RV 253214; Cass. Sez. V n. 1666/2014 RV 261730).
Tale verifica particolarmente rigorosa deve ritenersi effettuata nel caso di specie come risulta dalla motivazione della sentenza ove la Corte di appello ha precisato come la dichiarazione del F.A. risultassero credibili in quanto non intrinsecamente contraddittorie o affette da vizi logici e sempre riportate allo stesso modo (durante le indagini ed in dibattimento).
In particolare merita ricordare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica e che non può essere rivalutata in sede di legittimità; ciò salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Contraddizioni che, come già detto, non ricorrono nel caso di specie.
Tanto premesso, occorre svolgere alcune precisazioni quanto alla assenza di riscontri lamentata dalla difesa. Quanto all’asserita mancanza di riscontri medici immediati la sentenza di appello richiama il certificato INAIL nel quale si attesta un fatto espressamente ascritto alla data del 13 aprile 2006 (data in cui il F.A. colloca l'infortunio): alle ore 10:30 lo stesso dovette lasciare il lavoro perché colto da un improvviso dolore lombare mentre sollevava un peso. Orbene non solo c’è perfetta corrispondenza temporale tra il certificato e quanto narrato dal teste ma la diagnosi riportata nella certificazione è del tutto compatibile con il sollevamento di un carico eccessivo. Del resto, precisa giustamente la Corte di appello, non si comprende con quale altra modalità alternativa il F.A. si possa essere procurato la lesione in questione.
Ancora con riguardo al peso dell’assiale spostato, la Corte di appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste M. dicendo che dalla stessa era emerso che gli assiali spostati pesavano in media sui 40 KG. Dunque con tutta probabilità il pezzo effettivamente spostato era del peso di 60-70 Kg, poiché il F.A. parla di un grosso pezzo, cioè di peso superiore rispetto alla media dei pezzi normalmente movimentati. In ogni caso secondo le testimonianze degli altri dipendenti (tra cui il teste M.), il peso medio dei pezzi movimentati era di circa 40 Kg: comunque anche partendo da tale valore il peso diviso per i due trasportatori supera la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare.
Orbene, secondo la difesa il M. non avrebbe mai affermato che gli assiali pesavano in media 40 KG bensì 20-25 KG; peso che diviso per due non supera la soglia consentita di 15 KG. La difesa, però, non allega il verbale della deposizione a sostegno di tale assunto ma si limita a riportare tra virgolette alcune frasi del teste del tutto decontestualizzate. Con ciò non soddisfacendo l’onere di allegazione derivante dal principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto alla doglianza relativa al richiamo fatto dalla Corte alle SIT del D.D. è appena il caso di precisare che il giudice di appello è ben consapevole dell’inutilizzabilità in dibattimento e, quindi, ai fini della propria decisione delle dichiarazioni in questione. Ciò emerge in maniera evidente dal tenore letterale dell’inciso oggetto di censura: la Corte territoriale, infatti, si limita ad affermare “pare, peraltro, che il D.D. sia stato sentito a SIT ed anche sulla base delle sue dichiarazioni, pur non utilizzabili in dibattimento, il funzionario dell’ASS abbia redatto la CNR”. Da tale affermazione si evince come la Corte di appello non solo non abbia utilizzato ma neppure abbia avuto modo di leggere le suddette SIT come vorrebbe, invece, far pensare la difesa.
Al pari infondata risulta anche l’ultima doglianza relativa all’individuazione del soggetto responsabile.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, infatti, la Corte di appello nel ritenere l’imputato responsabile dell’infortunio verificatesi ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, tale normativa riconosce una specifica posizione di garanzia nei confronti del lavoratore in capo al preposto. In particolare l'art. 1 co. 4 bis Dlgs. allora vigente prevede che siano obbligati all’osservanza delle norme in tema di sicurezza anche i preposti nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
Orbene sul punto la Corte ha precisato che il C.C. rivestiva all’interno della suddetta ditta la carica di responsabile del settore ricambi. Dunque egli era il responsabile del reparto ove il F.A. svolgeva la propria attività - essendo lo stesso addetto alle etichettature dei ricambi - e come tale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto allo stesso. Egli rivestiva la posizione, appunto, di preposto.
Di conseguenza il C.C., nel caso di specie, avrebbe dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali al fine di evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio (così come previsto dall’art. 48 co. 4 lett.b D.lgs 626/94). Al contrario, lo stesso chiese al F.A. di aiutare il collega D.D. a portare in magazzino “un pezzo grande”, cioè di peso probabilmente superiore ai 40 Kg (e comunque anche partendo da tale valore il peso diviso per i due trasportatori superava la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare).
Dunque è evidente l’omissione da parte del C.C. delle cautele previste dalla legge; cautele che gli avrebbero imposto di non adibire il F.A. a quel tipo di operazione. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso era stato assunto nella quota riservata agli affetti da disabilità e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino. Del resto tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso di specie, sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi (Cass. Sez. IV n. 12251/2014 RV 263004).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15 dicembre 2015.
Fatto
Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2012 il Tribunale di Pordenone dichiarava C.C. responsabile del reato di cui agli artt. 590 co. 2 e 3, 583 co. 1 e 2 c.p. perché nella sua qualità di preposto - responsabile reparto ricambi - della ditta “C.V.” per negligenza, imprudenza, imperizia nonché in violazione delle norme inerenti la prevenzione degli infortuni, ed in particolare l'art. 2087 c.c., non adottava le misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed a ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi cagionando al lavoratore F.A. una lombalgia dalla quale derivava l’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per giorni 126. Concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante, condannava il predetto alla pena di mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Assegnava alla parte civile una provvisionale di 5.000,00 euro.
Proposto appello, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il non doversi procedere nei confronti del C.C. per essersi il reato estinto per prescrizione. Confermava nel resto l’impugnata sentenza e condannava l’imputato alla rifusione delle spese di giudizio della parte civile.
In particolare i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato sulla base di una serie di risultanze documentali e testimoniali (in particolare le dichiarazioni della persona offesa ma anche quelle di altri dipendenti sentiti come testi). Da tali risultanze, infatti, è emerso che il C.C., figlio del titolare, rivestiva all’interno della suddetta ditta la carica di responsabile del settore ricambi. Dunque egli era il responsabile del reparto ove il F.A. svolgeva la propria attività - essendo lo stesso addetto alle etichettature dei ricambi - e come tale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto allo stesso. Il C.C., in altri termini, si deve considerare preposto e, quindi, destinatario di una posizione di garanzia: di conseguenza, nello specifico, avrebbe dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali al fine di evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio (così come previsto dall’art. 48 co. 4 lett.b D.lgs 626/94). Al contrario, secondo quanto dichiarato dal F.A., lo stesso gli chiese di aiutare un collega, tale D.D. a portare in magazzino “un pezzo grande”. Con tutta probabilità il pezzo era del peso di 60-70 Kg, poiché secondo le testimonianze degli altri dipendenti della ditta, il peso medio dei pezzi movimentati era di circa 40 Kg: comunque, anche partendo da tale valore, il peso diviso per i due trasportatori supera la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare.
Orbene, sempre secondo le dichiarazioni del F.A., egli, alla richiesta del C.C., rispose che non poteva perché le sue condizioni di salute non glielo consentivano e l’odierno imputato lo minacciò di licenziarlo se non avesse svolto il lavoro richiesto. Di conseguenza, il F.A. trasportò il pezzo indicatogli dal C.C. assieme al collega riportando la suddetta lesione lombare così come risulta anche dal certificato INAIL del 13.04.06 ove si legge che il predetto dovette abbandonare il lavoro perché colto da un violento dolore lombare mentre sollevava un peso.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione di norme sostanziali e processuali in materia di formazione della prova; vizio di motivazione e presenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità del C.C..
In sostanza la difesa sostiene che la Corte di appello abbia fondata la ritenuta responsabilità del C.C. su elementi fallaci a cominciare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
La Corte di appello, nota la difesa, ha ritenuto credibile il F.A. perché le sue affermazioni sarebbero state rese nell’immediatezza dei fatti e, poi, confermate in dibattimento nonché per la presenza di riscontri.
In realtà ciò, secondo il difensore, non corrisponde al vero dal momento che il certificato del Pronto Soccorso e la segnalazione all’INAIL risalgono al 17 maggio 2006 cioè un mese dopo la data del presunto infortunio indicata nel 13 aprile 2006. In particolare la certificazione INAIL risale, a detta della difesa, al 19 maggio. Ciò significa che non vi è stato alcun effettivo “riscontro medico immediato” dell’infortunio.
Dunque, conclude la difesa, poiché non vi è immediatezza, nessuno ha assistito all’accaduto e i suddetti certificati non possono considerarsi riscontri delle dichiarazioni del F.A., manca la prova che il presunto infortunio sia effettivamente conseguenza dell’evento “presuntivamente accaduto il 13 aprile”. Sebbene tale profilo fosse stato oggetto dei motivi di appello, la Corte territoriale non ha fatto chiarezza sul punto.
Ancora, quanto al peso degli assali, la Corte di appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste M. dicendo che dalla stessa era emerso che gli assiali spostati pesavano in media sui 40 KG. Invero, afferma la difesa, il teste non avrebbe mai affermato che gli assiali pesavano in media 40 KG bensì 20-25 KG; peso che diviso per due non supera la soglia consentita di 15 KG.
Dunque anche quest’ulteriore riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, alla luce di una più attenta analisi delle risultanze istruttorie, risulta inesistente, con la conseguenza che vengono meno tutti gli elementi sui quali il giudice di appello ha fondato la attendibilità della ricostruzione riportata dal F.A..
Orbene, se così stanno le cose, prosegue il ricorrente, la sentenza impugnata diviene illogica e contraddittoria in quanto “non si può sostenere la credibilità di un teste (la persona offesa) su elementi che non ci sono in atti o, meglio, sono diversi ed opposti rispetto a quanto in motivazione i giudici affermano
2) Inosservanza delle norme processuali in tema di inutilizzabilità.
La difesa si duole del fatto che la Corte di appello abbia richiamato le SIT del D.D. poi non sentito in dibattimento perché divenuto irreperibile. Atto inutilizzabile ma posto dalla Corte territoriale alla base della notizia di reato.
Se un atto è inutilizzabile, osserva la difesa, non deve neppure essere richiamato, altrimenti sorge il dubbio che non solo il giudicante lo abbia letto ma anche che ne abbia ricavato delle conclusioni con ciò violando le regole fondamentali in tema di formazione della prova: se un elemento è inutilizzabile da esso non si può trarre alcun convincimento neppure in via indiretta.
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge quanto all’individuazione del soggetto responsabile.
La difesa afferma che, anche qualora il F.A. fosse effettivamente rimasto infortunato nelle circostanze e secondo le modalità da lui descritte, le conseguenze dannose dovrebbero legarsi al fatto che lo stesso non doveva essere adibito a quel posto di lavoro perché a rischio in quanto portatore di una patologia pregressa. Dunque, continua la difesa, “è ininfluente chi abbia dato l’incarico di alzare l’assale: il punto è che il F.A. non doveva trovarsi in quel posto di lavoro”. E di ciò dovrebbe rispondere il datore di lavoro e non l’odierno imputato. Di conseguenza la “condotta astratta/ipoteteca di cui al capo di imputazione non solo non è stata accertata in dibattimento ma non è neppure astrattamente imputabile al C.C.”.
Diritto
Il ricorso è infondato nella misura in cui il ricorrente, tramite la deduzione di vizi di legittimità, cerca di ottenere in questa sede una valutazione degli elementi di prova ulteriore e diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito; operazione, quest’ultima, come è noto preclusa al giudice di legittimità salvo il caso in cui le argomentazioni impiegate nell’impugnata pronuncia risultino del tutto illogiche e contraddittorie. Circostanza che non ricorre, però, nel caso di specie.
Difatti, quanto alla prima doglianza inerente la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, occorre innanzitutto precisare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, le regole dettate dall’art. 192, co. 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis Cass. Sez. Un. 41461/2012 RV 253214; Cass. Sez. V n. 1666/2014 RV 261730).
Tale verifica particolarmente rigorosa deve ritenersi effettuata nel caso di specie come risulta dalla motivazione della sentenza ove la Corte di appello ha precisato come la dichiarazione del F.A. risultassero credibili in quanto non intrinsecamente contraddittorie o affette da vizi logici e sempre riportate allo stesso modo (durante le indagini ed in dibattimento).
In particolare merita ricordare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica e che non può essere rivalutata in sede di legittimità; ciò salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Contraddizioni che, come già detto, non ricorrono nel caso di specie.
Tanto premesso, occorre svolgere alcune precisazioni quanto alla assenza di riscontri lamentata dalla difesa. Quanto all’asserita mancanza di riscontri medici immediati la sentenza di appello richiama il certificato INAIL nel quale si attesta un fatto espressamente ascritto alla data del 13 aprile 2006 (data in cui il F.A. colloca l'infortunio): alle ore 10:30 lo stesso dovette lasciare il lavoro perché colto da un improvviso dolore lombare mentre sollevava un peso. Orbene non solo c’è perfetta corrispondenza temporale tra il certificato e quanto narrato dal teste ma la diagnosi riportata nella certificazione è del tutto compatibile con il sollevamento di un carico eccessivo. Del resto, precisa giustamente la Corte di appello, non si comprende con quale altra modalità alternativa il F.A. si possa essere procurato la lesione in questione.
Ancora con riguardo al peso dell’assiale spostato, la Corte di appello ha fatto riferimento alla deposizione del teste M. dicendo che dalla stessa era emerso che gli assiali spostati pesavano in media sui 40 KG. Dunque con tutta probabilità il pezzo effettivamente spostato era del peso di 60-70 Kg, poiché il F.A. parla di un grosso pezzo, cioè di peso superiore rispetto alla media dei pezzi normalmente movimentati. In ogni caso secondo le testimonianze degli altri dipendenti (tra cui il teste M.), il peso medio dei pezzi movimentati era di circa 40 Kg: comunque anche partendo da tale valore il peso diviso per i due trasportatori supera la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare.
Orbene, secondo la difesa il M. non avrebbe mai affermato che gli assiali pesavano in media 40 KG bensì 20-25 KG; peso che diviso per due non supera la soglia consentita di 15 KG. La difesa, però, non allega il verbale della deposizione a sostegno di tale assunto ma si limita a riportare tra virgolette alcune frasi del teste del tutto decontestualizzate. Con ciò non soddisfacendo l’onere di allegazione derivante dal principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto alla doglianza relativa al richiamo fatto dalla Corte alle SIT del D.D. è appena il caso di precisare che il giudice di appello è ben consapevole dell’inutilizzabilità in dibattimento e, quindi, ai fini della propria decisione delle dichiarazioni in questione. Ciò emerge in maniera evidente dal tenore letterale dell’inciso oggetto di censura: la Corte territoriale, infatti, si limita ad affermare “pare, peraltro, che il D.D. sia stato sentito a SIT ed anche sulla base delle sue dichiarazioni, pur non utilizzabili in dibattimento, il funzionario dell’ASS abbia redatto la CNR”. Da tale affermazione si evince come la Corte di appello non solo non abbia utilizzato ma neppure abbia avuto modo di leggere le suddette SIT come vorrebbe, invece, far pensare la difesa.
Al pari infondata risulta anche l’ultima doglianza relativa all’individuazione del soggetto responsabile.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, infatti, la Corte di appello nel ritenere l’imputato responsabile dell’infortunio verificatesi ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, tale normativa riconosce una specifica posizione di garanzia nei confronti del lavoratore in capo al preposto. In particolare l'art. 1 co. 4 bis Dlgs. allora vigente prevede che siano obbligati all’osservanza delle norme in tema di sicurezza anche i preposti nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
Orbene sul punto la Corte ha precisato che il C.C. rivestiva all’interno della suddetta ditta la carica di responsabile del settore ricambi. Dunque egli era il responsabile del reparto ove il F.A. svolgeva la propria attività - essendo lo stesso addetto alle etichettature dei ricambi - e come tale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto allo stesso. Egli rivestiva la posizione, appunto, di preposto.
Di conseguenza il C.C., nel caso di specie, avrebbe dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali al fine di evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio (così come previsto dall’art. 48 co. 4 lett.b D.lgs 626/94). Al contrario, lo stesso chiese al F.A. di aiutare il collega D.D. a portare in magazzino “un pezzo grande”, cioè di peso probabilmente superiore ai 40 Kg (e comunque anche partendo da tale valore il peso diviso per i due trasportatori superava la soglia di 15 KG che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il F.A. poteva trasportare).
Dunque è evidente l’omissione da parte del C.C. delle cautele previste dalla legge; cautele che gli avrebbero imposto di non adibire il F.A. a quel tipo di operazione. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso era stato assunto nella quota riservata agli affetti da disabilità e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino. Del resto tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso di specie, sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi (Cass. Sez. IV n. 12251/2014 RV 263004).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15 dicembre 2015.
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