mercoledì 06 settembre 2017
2017set 6
L'amianto era nei fasci tubieri, nelle tettoie ed eravamo costantemente a contatto col calore
Sicurezza by Amministratore Commenti chiusi
Abbiamo ricevuto una mail che su autorizzazione dell'utente pubblichiamo.
Se qualcuno riesce a dargli una mano puo contattarci:
User ID: FOSSATI LUIGI MARIA
Io ho lavorato per quindici anni in raffineria, in una ditta che prima aveva nome XXXXXX, poi YYYYYYY, alla fine ZZZZZZZ. L'amianto era nei fasci tubieri, nelle tettoie ed eravamo costantemente a contatto col calore. La ditta è poi fallita ed è ancora in corso l'azione legale contro di essa. I dipendenti sono rimasti senza lavoro e senza nessun riconoscimento del danno subito alla salute.
Nel 2005 avevo poi sentito dire che era possibile ottenere un indennizzo, ma una sindacalista della CGIL mi ha risposto che la ditta era fallita e non si poteva fare nulla. Così ho perso il treno dell'indennizzo. Da allora non mi è più stato possibile trovare un canale che mi immettesse nel giro di detto riconoscimento. Per una quisquiglia burocratica mi vedo negare un diritto fondamentale. Io posso documentare le mie affermazioni, però pare che a nessuno interessino i fatti: conta solo la scadenza mancata, il mancato inserimento in un elenco, e così via. E' mai possibile che non esista un modo per vedere riconosciuta la verità dei fatti?
E attualmente sono ancora senza pensione. Potete aiutarmi?
Resto in attesa della vostra risposta.
Grazie
Nota:
qualche anno addietro molti dipendenti di ditte dove insistevano coperture in eternit furono collocati a riposo come operatori soggetti a lavori usuranti e per esposizione al richio di amianto per un periodo superiore a cinque anni.
Ne conosco alcuni ma nessuno di loro se ammalato nel frattempo di mesotelioma che impiega anni per rivelarsi se il soggetto è stato interessato dalle fibre aerodisperse. La legge non la ricordo ma esiste, Se la riesco a troavare ve la comunicherò per fare ricorso al tribunale europeo.
SUBITO TROVATO
SUBITO TROVATO
PENSIONI: sul beneficio contributivo a favore dei lavoratori esposti ad amianto
Con la sentenza in rassegna, la Sezione giurisdizione per la Sicilia della Corte dei conti in funzione di Giudice Unico per le pensioni si occupa del beneficio contributivo previsto dall’art. 13 comma 8 della L. n. 257/1992 per i periodi lavorativi di esposizione
all’amianto. La pronuncia, in particolare, in quanto recante una compiuta rassegna dei principi, normativi e giurisprudenziali, operanti rispetto a tale specifica questione. Ed allora, il G.U.P., in primo luogo, chiarisce le ragioni della giurisdizione contabile sulle
controversie de quibus, affermando che, la giurisdizione della Corte dei conti sulla questione concernente la maggiorazione del trattamento pensionistico di cui all’art. 13 co. 8 della L. n. 257/1992 , con ricalcolo dei contributi pensionistici per i periodi lavorativi di
esposizione all’amianto, si radica in ragione del thema decidedum che riguarda la misura della pensione, venendo in questione la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale, esclusivamente, sotto il profilo di quantificazione di siffatta misura, senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico. Posto ciò, il Giudice contabile chiarisce, poi, che, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo in esame, l’avvenuto collocamento a riposo dell’interessato al momento della presentazione dell’istanza amministrativa non costituisce circostanza ostativa. Invero, alla luce della pregressa giurisprudenza di legittimità e contabile, le sole situazioni che si pongono come ostative all’applicazione della citata
disposizione legislativa sono quelle nelle quali l’interessato, al momento della entrata in vigore (28.04.1992) della Legge n. 257/1992 , abbia definitivamente cessato l’attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia), ovvero quelle
nelle quali – sempre a tale momento – fruisca di una pensione di inabilità, stante l’incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge, con un’attività lavorativa retribuita; per converso, il beneficio in questione deve essere riconosciuto ai
lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della Legge n. 257/1992 , “giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto”. Infine, quanto ai presupposti in presenza dei quali devesi riconoscere la maggiorazione contributiva, il Giudice contabile rileva che, secondo la giurisprudenza, l’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 , recante un regime di favore per i periodi lavorativi con esposizione all’amianto, deve essere interpretato nel senso che, il beneficio pensionistico ivi previsto vada attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio, per esposizione a polveri d’amianto, superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31
del D.Lgs. n. 277/1991, essendo necessario che il suddetto agente morbigeno sia presente negli ambienti di lavoro in quantità tale da realizzare un concreto e serio pericolo per la salute; tale orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale che, nel ritenere conforme all’art. 3 della Carta
fondamentale la disposizione de qua, censurata per la mancata determinazione del fattore di rischio, ne ha paventato un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale è necessario superare una certa soglia di rischio, quale quella appunto
indicata dal D.Lgs. n. 277/1991 cit., in modo tale da connotare le lavorazioni di particolari potenzialità nocive. Tuttavia, non è necessario, da parte del lavoratore, fornire una prova specifica in tal senso, una volta dimostrate le mansioni svolte, potendo ritenersi bastevole, soprattutto in relazione al tempo trascorso e alla modifica dello stato dei luoghi, che si accerti, anche tramite consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro.
all’amianto. La pronuncia, in particolare, in quanto recante una compiuta rassegna dei principi, normativi e giurisprudenziali, operanti rispetto a tale specifica questione. Ed allora, il G.U.P., in primo luogo, chiarisce le ragioni della giurisdizione contabile sulle
controversie de quibus, affermando che, la giurisdizione della Corte dei conti sulla questione concernente la maggiorazione del trattamento pensionistico di cui all’art. 13 co. 8 della L. n. 257/1992 , con ricalcolo dei contributi pensionistici per i periodi lavorativi di
esposizione all’amianto, si radica in ragione del thema decidedum che riguarda la misura della pensione, venendo in questione la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale, esclusivamente, sotto il profilo di quantificazione di siffatta misura, senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico. Posto ciò, il Giudice contabile chiarisce, poi, che, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo in esame, l’avvenuto collocamento a riposo dell’interessato al momento della presentazione dell’istanza amministrativa non costituisce circostanza ostativa. Invero, alla luce della pregressa giurisprudenza di legittimità e contabile, le sole situazioni che si pongono come ostative all’applicazione della citata
disposizione legislativa sono quelle nelle quali l’interessato, al momento della entrata in vigore (28.04.1992) della Legge n. 257/1992 , abbia definitivamente cessato l’attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia), ovvero quelle
nelle quali – sempre a tale momento – fruisca di una pensione di inabilità, stante l’incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge, con un’attività lavorativa retribuita; per converso, il beneficio in questione deve essere riconosciuto ai
lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della Legge n. 257/1992 , “giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto”. Infine, quanto ai presupposti in presenza dei quali devesi riconoscere la maggiorazione contributiva, il Giudice contabile rileva che, secondo la giurisprudenza, l’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 , recante un regime di favore per i periodi lavorativi con esposizione all’amianto, deve essere interpretato nel senso che, il beneficio pensionistico ivi previsto vada attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio, per esposizione a polveri d’amianto, superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31
del D.Lgs. n. 277/1991, essendo necessario che il suddetto agente morbigeno sia presente negli ambienti di lavoro in quantità tale da realizzare un concreto e serio pericolo per la salute; tale orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale che, nel ritenere conforme all’art. 3 della Carta
fondamentale la disposizione de qua, censurata per la mancata determinazione del fattore di rischio, ne ha paventato un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale è necessario superare una certa soglia di rischio, quale quella appunto
indicata dal D.Lgs. n. 277/1991 cit., in modo tale da connotare le lavorazioni di particolari potenzialità nocive. Tuttavia, non è necessario, da parte del lavoratore, fornire una prova specifica in tal senso, una volta dimostrate le mansioni svolte, potendo ritenersi bastevole, soprattutto in relazione al tempo trascorso e alla modifica dello stato dei luoghi, che si accerti, anche tramite consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro.
Giuseppe Costanzo
ALLEGATO Corte dei Conti – Regione Sicilia – Sez. Giurisdizionale –
Sentenza 6 novembre 2012, n. 3031 > Corte dei conti – Giurisdizione – Controversie concernenti il beneficio contributivo di cui all’art. 13 co. 8, L. n. 257/1992 relativo ai lavoratori esposti ad amianto – Sussiste – Ragioni
L. 27 marzo 1992 n. 257, art. 13 co. 8
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