domenica 3 settembre 2017

Per i professionisti nuova legge concorrenza

Per i professionisti nuova legge concorrenza

Generale    by Matteo Puppo Commenti chiusi


LEGGE 4 agosto 2017, n. 124  Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Per i professionisti nuova legge concorrenza

E-learningDa fine agosto preventivi obbligatori per i professionisti LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto scorso è stata pubblicata la legge n. 124/2017, ovvero la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Novità in tema di trasparenza delle competenze e dei preventivi che vanno comunicati al cliente, anche quando non richiesti
La disposizione probabilmente più significativa, e che richiederà un certo tempo per entrare nella consuetudine, è quella contenuta all’art. 1 comma 152. Essa riguarda tutte le professioni ordinistiche e si propone di portare maggiore trasparenza nelle professioni dotate di un Albo, i cui iscritti adesso dovranno indicare ai propri clienti ed all’utenza in generale i titoli effettivamente posseduti e le eventuali specializzazioni.
Si tratta, a ben vedere, di una vera “rivoluzione” nei rapporti fra professionisti e clienti, dal contenuto fortemente pro-concorrenziale, di grande impatto per gli Albi (sono soprattutto quelli delle professioni tecniche, già interessati dal DPR n. 328/2001) i quali consentono l’accesso attraverso plurimi percorsi di studi: da ora in poi i professionisti dovranno esattamente indicare da quale percorso formativo provengono e quali eventuali specializzazioni possiedono.
Sarà così estremamente facile per i committenti individuare il professionista più idoneo alle specifiche necessità, assicurando più trasparenza nei rapporti professionali.
La disposizione è già in vigore ma sembra ragionevole ipotizzare che la sua applicazione debba essere mediata dalle regole che saranno definite a livello nazionale da ciascun Albo.
La seconda disposizione pro-concorrenziale, di carattere generale, è quella contenuta all’art. 1 comma 150, che prevede l’obbligo per tutti i professionisti ordinistici (sono pertanto escluse dalla disposizione le professioni non ordinistiche normate dalla legge n. 4/2013), di comunicare ai propri clienti in forma scritta o digitale, sia il grado di complessità dell’incarico ricevuto sia gli oneri che il cliente dovrà verosimilmente sostenere sino al compimento dell’incarico stesso: in sostanza bisognerà fornire, al momento di assumere un incarico professionale, un preventivo scritto.
Per raggiungere questo obiettivo è stato modificato il comma 4 dell’art. 9 del decreto-legge 24.1.2012 n. 1 (convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 24.3.2012) che già aveva introdotto i preventivi per i professionisti, da rendersi però solo se espressamente richiesti dalla clientela; la circostanza che i preventivi fossero “facoltativi” aveva di fatto vanificato la disposizione, che oggi pertanto è stata resa “obbligatoria”: il preventivo va comunicato al cliente anche se quest’ultimo non lo richiede espressamente.
La legge concorrenza prevede modifiche anche alle forme di esercizio della professione legale, in particolare nelle società tra avvocati, in cui il legislatore interviene oggi a colmare la mancata esecuzione della delega contenuta nella riforma del 2012. La forma societaria è consentita solo a società di persone, società di capitali o società cooperative, con la possibilità di soci di capitale. Tuttavia i soci professionisti (avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) devono essere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Vietata comunque la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. E resta in ogni caso il “dogma” della «personalità della prestazione professionale», pur se conferita alla società. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione.
Per i notai debuttano gli obblighi di depositare le somme ricevute per ragioni d’ufficio su conti correnti dedicati e vengono rivisti (parzialmente) le competenze “territoriali” (ampliate) e il numero (alzato).
Quanto agli ingegneri, la legge concorrenza sana una volta per tutte l’equivoco sulle società, estendendo a quelle costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima aveva consentito l’esercizio della professione in forma societaria. L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.
Per quanto riguarda gli agrotecnici, con una disposizione di interpretazione autentica, si estende a questa categoria professionale l’abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale.
Un’innovazione che riguarda tutti i professionisti (oltre al vincolo del preventivo in forma scritta) è invece l’obbligo di indicare e comunicare “ a prescindere” i titoli conseguiti e le eventuali specializzazioni «al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza».

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