NUOVO DPCM 03/11/2020: CONTINUA LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Come ribadito nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, all’art. 1 comma 9 lett. s), “sono consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
Vega Formazione, rispettando le indicazioni anticontagio COVID19 contenute nel documento tecnico sopracitato redatto dall’INAIL, nonché nelle Linee Guida per la riapertura delle attività produttive approvate dalla Conferenza Stato Regioni, di cui all’Allegato IX del DPCM 3/11/2020, oltre alle attività formative svolte in videoconferenza e in modalità e-learning, continua ad erogare anche le attività didattiche “in aula” e le attività con prove pratiche presso il proprio Centro di Addestramento Safety Training Center.
L’ultimo DPCM non apporta nuove limitazioni rispetto alla possibilità di spostamenti per “comprovate esigenze lavorative”, tra le quali rientra anche la formazione professionale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; pertanto è possibile spostarsi con mezzi pubblici o privati, nel rispetto delle misure anticontagio COVID19. Per comprovare l’esigenza lavorativa dello spostamento consigliamo di esibire, in caso di controllo da parte delle autorità, la mail di iscrizione al corso di formazione da frequentare. TUTTI I CORSI DI VEGA FORMAZIONE PER L'EMERGENZA COVID-19 |
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