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CASSAZIONE: RSPP OMETTE SEGNALAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
News pubblicata il 24-04-2019
IL FATTO
Con la Sentenza del 27/01/2011, n. 2814, la Corte di Cassazione sezione penale, rigetta il ricorso, contro la condanna di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della norma antinfortunistica, in relazione all’infortunio in cui il dipendente dell’Azienda “A” alla guida di un trattore agricolo, utilizzato per lo spostamento di vagoni ferroviari, compiva una manovra di retromarcia all’ingresso di un capannone, denominato 14, manovra funzionale per accedere al capannone 10 in cui doveva essere posizionato un vagone ferroviario; durante tale attività il lavoratore cadeva all’interno di una fossa di ispezione, lasciata aperta, rimanendo schiacciato dalle ruote del trattore.
Il RSPP è stato chiamato a rispondere, per colpa generica e colpa specifica, non avendo valutato adeguatamente i rischi connessi alla mansione che gli operai svolgevano per la movimentazione delle carrozze, infatti non era stata individuata la caduta accidentale di uomini e mezzi all’interno delle fosse di ispezione e i sistemi di protezione non erano adeguati.
IL RICORSO
Il RSPP propone ricorso attraverso i suoi legali, articolando tra le motivazioni quanto segue: […] la Corte di merito aveva trascurato i limiti del potere di intervento spettante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a cui compete segnalare tempestivamente al datore di lavoro la situazione di pericolo, così come era stato puntualmente fatto dall'imputato, e non adottare le misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle attività lavorative, spettante al datore di lavoro[…].
LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 27/01/2011, n. 2814, rigetta il ricordo del RSPP, confermando la condanna, in quanto si rileva che non è posta in discussione l’assenza di posizione di garanzia del RSPP nell’osservanza della normativa antinfortunistica, in quanto “consulente” in materia di salute e sicurezza del datore di lavoro, […] il quale è [e rimane] direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. Pur ricordando che la “designazione” del RSPP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 81/08 non equivale a “delega di funzioni”, la Corte di Cassazione afferma che in ogni caso […] quanto detto non esclude che possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche se la normativa di settore non prevede specifiche sanzioni amministrative o penali a carico del RSPP, ciò non significa che questi siano esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dallo svolgimento dell’incarico, […] occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie.
Infatti, continua la Corte di Cassazione, […] la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi […] e nella imperizia dimostrata dallo stesso attraverso l'indicazione nel documento di valutazione dei rischi di rimedi del tutto inidonei (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa) ad affrontare la situazione di pericolo […] dimostrando, come indicato dai giudici di merito, che il RSPP ignorava […] le modalità con cui gli operai addetti alla movimentazione delle carrozze svolgevano tale mansione, per eseguire la quale era necessario entrare a marcia indietro nel capannone[…].
Conclude la Corte di Cassazione che per […] la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori, il RSPP […] risponderà con il datore di lavoro dell'evento dannoso derivatone.
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