venerdì 24 agosto 2012

Soggetti e verifiche periodiche attrezzature di lavoro









ATTREZZATURE PER MANICURE E PEDICURE 12


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 12

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : ATTREZZATURE PER MANICURE E PEDICURE

Elenco apparecchi : Attrezzature per manicure e pedicure (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Corredo di forbici, lime, sgorbie, frese ed altri apparecchi, anche alimentati a tensione di rete e/o a batteria.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Usare preferibilmente strumenti monouso oppure, dopo l'uso, sterilizzarli prima di riutilizzarli su un altro soggetto.
Impiegare ogni mezzo idoneo per proteggere l'operatore da qualsiasi contaminazione (ad esempio: guanti, occhiali, mascherina, ecc.).
AVVERTENZE Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Per le apparecchiature azionate elettricamente: Norma CEI EN 60335-1:2004 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare.
(CEI 61-150) Parte 1: Norme generali. Terza Edizione del 01-04-2004
Fascicolo 7286 C VARIANTE Norma CEI EN 60335-1/A1/A11 del 01-01-2006 Classif. CEI 61-150; V1 Fascicolo 8099 La presente norma non e' destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata

per gli affidamenti di incarichi professionali




In arrivo nuove procedure per gli affidamenti
di incarichi professionali ad architetti,
ingegneri, agronomi, geologi, geometri e periti

Se ne discute nella Commissione Consiliare del Comune di Napoli
“Diritti e Sicurezza” - Via Verdi 35, (Sala G. Nugnes)

Venerdì 6 luglio ore 12.00

Gentile Libero professionista,
desideriamo informarti sul lavoro svolto fino ad ora nella Commissione Consiliare del Comune
di Napoli Diritti e Sicurezza, allo scopo di poter acquisire anche il tuo parere e magari un tuo
contributo.
Sei invitato/a a fornirci la tua opinione scritta su come si debba procedere all’assegnazione
degli incarichi professionali ai liberi professionisti esterni. La tua idea verrà poi vagliata dalla
commissione ed eventualmente trasmessa agli uffici competenti.
Di seguito troverai i nostri suggerimenti e le risposte dell’assessore competente insieme a
quelle degli uffici preposti.
Clicca qui per vedere le proposte dei colleghi nella commissione del 19 luglio 2011.
Consigliere Comunale arch. Gaetano Troncone
Presidente Commissione Diritti e Sicurezza

Proposte della Commissione “Diritti e Sicurezza” del 21/7/2011 in
merito alle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali
ad architetti e ingegneri, agronomi, geologi, geometri e periti.

Il sottoscritto Gaetano Troncone, presidente della commissione “Diritti e Sicurezza”, il 19 luglio 2011, presso la sede del consiglio Comunale di via Verdi, sala Nugnes ha sottoposto ai membri della commissione e a circa 80 professionisti presenti (esponenti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria, del mondo accademico e professionale) alcune proposte in merito alla predisposizione dei bandi per gli affidamenti degli incarichi professionali ad architetti e ingegneri.

Le proposte nate dalla condivisione della linea della risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles, 12 gennaio 2001) sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale, poiché il miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita quotidiana dei cittadini non può prescindere dalla qualità edilizia, dal rispetto del paesaggio e dall'assetto urbano, nonché dal patrimonio collettivo e privato e che tali obiettivi possono essere raggiunti innanzitutto attraverso una corretta predisposizione dei bandi di gara per gli affidamenti degli incarichi professionali affinché ogni intervento pubblico abbia carattere esemplare in termini di qualità e che venga individuato non il migliore raggruppamento in assoluto ma quello più idoneo allo svolgimento dell'incarico da assegnare.

Le proposte del sottoscritto hanno avuto il parere favorevole di tutti i componenti della maggioranza: Luigi Esposito IDV, Teresa Caiazzo IDV, Carmine Sgambati NET, Simona Molisso FDS, e di due commissari dell’opposizione: Vincenzo Moretto PDL e Marco Mansueto PDL, oltre che un’entusiastica accoglienza da parte dei professionisti presenti.
Pertanto chiediamo di poter avviare un confronto su tali questioni con gli assessori e i dirigenti degli uffici competenti in merito.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: del 21/7/2011
1) Eliminazione della procedura di affidamento di incarichi fiduciari anche per gli importi inferiori ai 40.000 euro (procedura censurata a livello comunitario in quanto connotata da un ampio margine di discrezionalità nella scelta dell’incaricato).

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
1) L’art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006 o brevemente codice dei contratti, prevede la possibilità, residuale nell’attuale ordinamento contrattuale delle pubbliche amministrazioni, di disporre, in economia, affidamenti diretti per servizi e forniture di importi inferiori a € 40.000. La norma si inserisce sistematicamente nella parte II – titolo II del codice dedicata ai contratti cosiddetti sottosoglia comunitaria, per i quali il legislatore nazionale prevede una disciplina procedimentale più snella. L’opzione del legislatore si rivela, sul piano del diritto comunitario, del tutto legittima ed in linea con il secondo considerando della direttiva CEE 18/2004, nel quale si manifesta la necessità di regolamentare uniformemente soltanto i contratti al di sopra di una certa soglia di rilevanza economica. La duttilità dello strumento dell’affidamento diretto, tuttavia, non deve comportare la sostanziale violazione dei principi fondamentali del trattato, per cui vanno pur sempre rispettati i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. A queste condizioni, gli affidamenti diretti costituiscono una necessaria ed imprescindibile valvola di sfogo per il sistema contrattuale pubblico di grande importanza.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
2) Utilizzo della sola procedura del pubblico incanto, con esclusione della licitazione privata (ristretta) e della procedura negoziata ad invito, prevista per importi
compresi dai 20.000 ai 100.000 euro.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
2) Alla medesima logica si ispira la previsione dell’art. 91, comma 2, del codice che consente
l’affidamento tramite gara informale disciplinata dall’art. 57, comma 6. La valutazione circa la
opportunità di attingere alla procedura aperta oppure alla procedura semplificata è rimessa
alla discrezionalità del R.U.P., il quale di volta in volta valuta le esigenze del caso concreto. La
scelta del legislatore è condivisibile nella misura in cui demanda al responsabile del
procedimento una valutazione concreta e gli consente di muoversi rapidamente ove lo ritenga
opportuno. Sottrargli una simile discrezionalità potrebbe irrigidire eccessivamente l’azione
amministrativa nel delicato settore della progettazione esterna.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
3) Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al fine di ampliare la
partecipazione alle gare dei giovani professionisti, solitamente non in possesso di fatturati di un certo livello, chiediamo il possesso della sola qualifica di carattere tecnico organizzativo, escludendo i requisiti di natura economica-finanziaria.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011

3) La necessità che il contraente della pubblica amministrazione sia in possesso di adeguati requisiti di carattere tecnico e finanziario è imposta dalla legge nazionale, la quale prevede, per i soli appalti sotto soglia, la possibilità di snellire la procedura di gara, ma non di derogare ai requisiti soggettivi imposti per partecipare alle gare (art. 124 del codice). La vigente normativa ha previsto, del resto, l’istituto dell’avvalimento (art. 49), il quale, sia pure tra le molte incertezze che lo connotano, è proprio volto a consentire la partecipazione di soggetti sforniti dei richiesti requisiti soggettivi. La vigente disciplina, pertanto, impone alle stazioni appaltanti che i contraenti della pubblica amministrazione siano dotati di requisiti soggettivi di carattere tecnico e finanziario.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
4) Per le opere dei privati che beneficiano di un contributo pubblico proponiamo l’applicazione delle procedure di evidenza pubblica nell’affidamento degli incarichi e che il contributo possa essere erogato solo previa verifica del rispetto delle norme del Codice

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
4) La proposta è interessante e la sua praticabilità sarà vagliata con attenzione.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
5) Utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 64 del d.P.R. n. 544/1999, più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dai concorrenti rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di architettura e ingegneria.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
5) Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 120 D.P.R. 207/2010 costituisce un valido criterio di aggiudicazione, ma vincolare l’aggiudicazione ad un unico criterio potrebbe non risultare sempre soddisfacente, anche nel campo della progettazione.
Infatti le esigenze della stazione appaltante sono molteplici, e a questa varietà ben rispondono i due criteri di aggiudicazione codificati.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
6) Per la valutazione degli elementi attinenti alla professionalità ed alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta si adotti il metodo del confronto a coppie, di cui alle linee guida riportate nell’allegato A) del d.P.R. n. 544/99. Inoltre, sarebbe auspicabile che i requisiti richiesti al gruppo concorrente siano proporzionali all’incarico da affidare e che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avvenga con i seguenti fattori ponderali:
Documentazione grafica descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre progetti, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto del bando: 20 Curriculum dei singoli componenti del raggruppamento come da allegati G e H del d.p.r n.544/199: 30
Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, oggetto dell’incarico dei professionisti che svolgeranno il servizio, e dalla struttura tecnico organizzativa e crono programma delle attività con i seguenti sub elementi:

Approccio metodologico: 20
Struttura tecnico organizzativa:10
Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica: 10
Con eliminazione delle offerte di ribasso pari o superiore della soglia di anomalia.
Riduzione percentuale indicata nell'offerta con riferimento al tempo di esecuzione dell’incarico: 10
Con verifica (previo contraddittorio) della congruità delle offerte in relazione al prezzo e ai punti relativi agli altri elementi di valutazione (art. 86 del d.lgs n.163/2006) anche in caso di un numero di offerte inferiore a cinque.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
6) I punti 1 e 2 tendono a spostare sul piano dei criteri di aggiudicazione ciò che dovrebbe costituire requisito soggettivo per la partecipazione. Il punto 4 richiede l’eliminazione automatica delle offerte anomale, il che, allo stato attuale della legislazione (artt. 122 comma 9 e 124 comma 8), è possibile soltanto nei contratti sottosoglia se il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso e se la possibilità è prevista nel bando (cosiddetto “taglio delle ali”). In tutti gli altri casi, l’esclusione dell’offerta anormalmente bassa deve esser vagliata attraverso la specifica procedura di valutazione dell’anomalia. Il punto 5 estende l’applicazione della procedura di valutazione delle offerte anormalmente basse anche al caso di presentazione di meno di 5 offerte. Il caso è disciplinato dall’art. 86, comma 4, il quale esclude l’applicazione del comma 1 al caso in esame. Anche in questo caso, la norma non pare porre un vincolo alla stazione appaltante, nel senso che c’è lo spazio per valutare la opportunità (non necessità) di attivare la procedura di valutazione codificata anche in presenza di meno 5 offerte, in luogo della prescrizione del comma 3 dell’art. 86. Una simile scelta è rimessa alla commissione giudicatrice, la quale valuterà caso per caso: vincolare le scelte della commissione potrebbe creare delle rigidità e degli appesantimenti nella procedura a detrimento della speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa. Il punto 3 in tema di approccio metodologico costituirà motivo di approfondimento, mentre il riferimento alla struttura tecnico-organizzativa sconta le difficoltà rilevate per i punti 1 e 2.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
7) Il non utilizzo della procedura del “concorso di progettazione” (concorso di idee) per gli interventi di restauro e ristrutturazione che richiedono conoscenze, analisi, saggi e rilievi di dettaglio.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
7) La preclusione del concorso di progettazione di cui all’art. 99 del codice per gli interventi di restauro e ristrutturazione non pare giustificata, dal momento che la bontà del progetto costituirà comunque momento di valutazione tecnica da parte della commissione giudicatrice.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
8) La giuria sia composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del bando di concorso: un dirigente della stazione appaltante che ha bandito il concorso, un professore universitario di ruolo, scelto nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalla facoltà di appartenenza e un professionista (n.°1 max) con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvenga dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
8) Se ben comprendo, la proposta prevede una commissione giudicatrice stabilmente composta da membri esterni. Le procedure attraverso cui selezionare di volta in volta i componenti e i costi da affrontare, unite alla generale sfiducia verso le consulenze esterne, mi inducono a ricorrere a risorse esterne soltanto in presenza di comprovate e motivate esigenze dovute alla particolarità della procedura di gara.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
9) Nessun concorrente o membro di RT potrà concorrere per più di tre interventi, nè potrà risultare aggiudicatario di più di un intervento e, inoltre, chiediamo che il Comune renda pubblico l’elenco delle opere che andranno a gara sia pure in tempi diversi. I gruppi partecipanti siano obbligati a rendere noto al momento della domanda, i ruoli dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno i relativi servizi, all’interno del raggruppamento e del soggetto eventualmente incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
9) Il punto costituirà oggetto di approfondimento.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
10) I progetti già acquisiti dal Comune negli anni precedenti alla data del finanziamento europeo vengano utilizzati solo ed unicamente come base di partenza per la predisposizione dei bandi. Inoltre, i professionisti precedentemente incaricati partecipino ai futuri bandi senza vantare priorità rispetto agli altri concorrenti. 

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
10) La proposta deve necessariamente misurarsi con il tenore degli incarichi precedentemente
affidati: non si possono eliminare diritti già acquisiti in capo ai professionisti incaricati.

Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
11) Obbligo di partecipazione all’interno del raggruppamento di almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni, non con una generica funzione di supporto, ma con incarico specifico, indicando al momento della domanda l’effettivo ruolo che svolgerà all’interno del raggruppamento.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
11) La proposta è giustamente rivolta ad incentivare i giovani professionisti, e può trovare accoglimento, non tanto creando un ulteriore requisito di partecipazione alla gara, ma introducendo un meccanismo premiale nel punteggio da assegnare.


Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
12) Al giovane professionista sarà richiesta solo l’avvenuta abilitazione all’esercizio della professione, ovvero l’esame di stato, e non l’iscrizione al proprio ordine professionale, albo o collegio.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
12) Vale la riflessione sopra svolta.


Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
13) I bandi di gara che hanno per oggetto il restauro di edifici devono prevedere come capogruppo unicamente la figura di architetto.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
13) Prevedere che nella gare di lavori o progettazione di lavori di restauro di edifici, il capogruppo nelle A.T.I. possa essere soltanto un architetto, mi sembra una ingiustificata restrizione della concorrenza, che non tiene conto delle grosse competenze eventualmente acquisite nel campo dei restauri da altre figure professionali quali gli ingegneri e le società di ingegneria.


Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
14) Le società di ingegneria concorrenti siano formate da non meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
14) Vale le riflessione sopra svolta.


Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
15) Per gli incarichi sopra soglia comunitaria il capogruppo dovrà possedere non meno del 30% dei requisiti tecnico-economici.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
15) Le percentuali sono determinate per legge (artt. 92 e ss D.P.R. 207/2010).


Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
16) In caso di raggruppamenti temporanei chiediamo che nel bando venga richiesto di specificare la tipologia, la quota di attività che verrà assegnata a ciascun componente in caso di aggiudicazione e il soggetto eventualmente incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. I pagamenti spettanti all’aggiudicatario verranno liquidati separatamente ad ogni singolo componente del raggruppamento, in funzione delle percentuali e delle tipologie di attività espletate, così come desumibili dalle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, in modo che ognuno dei soggetti raggruppati conservi la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
16) La proposta recepisce correttamente, nel primo periodo, quanto già prevede la legge agli artt. 39, commi 4 e 13 del codice. Quanto alla liquidazione dei pagamenti ai singoli componenti delle A.T.I. in modo separato, credo che la proposta possa creare delle complicazioni per la stazione appaltante. Il riparto interno tra i componenti dell’A.T.I. è cosa dalla quale la stazione appaltante è meglio resti esclusa, non avendovi alcun interesse. 


Proposta della Commissione “Diritti e Sicurezza”: 21/7/2011
17) Procedere all’aggiudicazione solo nel caso di partecipazione di almeno 5 gruppi concorrenti.

Risposta dell’Assessore “Diritti e Sicurezza”
Dott. Giuseppe Narducci del 9/8/2011
17) La proposta contrasta con l’art. 55, comma 4 del codice il quale accorda alla stazione appaltante la possibilità di non aggiudicare in presenza di una o al massimo di due offerte valide. La norma è formulata in termini facoltativi dati i costi che ogni procedura comporta.
Prevedere un numero minimo di cinque offerte valide pare ingessare eccessivamente la procedura di gara.

A seguito delle proposte avanzate dalla Commissione Diritti e
Sicurezza l’assessore Narducci dopo averci dato rapidamente una
risposta punto per punto ha inoltrato il 27/9/2011 una richiesta di
parere ai direttori della IV, V e VI Direzione Centrale.
Risposta della IV direzione arch. E. Camerlingo del 12/10/2011
In riferimento alla nota della S.V., di pari oggetto, n. 2254/U del 27.9.2011, con la quale viene richiesta a questa Direzione una breve relazione circa le valutazioni sulla proposta formulata dal Presidente della Commissione Consiliare “Diritti e Sicurezza”, Arch. G. Troncone, in merito agli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nel condividere i contenuti della risposta prodotta dalla S.V. medesima con nota n.1293/U del 9.8.2011, corre l’obbligo precisare che, a seguito delle novità in tema di procedure di gara introdotte dall’art.4 del D.L. 13.5.2011, n.70 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni nella legge 12.7.2011, n.106, la problematica concernente la standardizzazione dei bandi di gara è stata demandata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (Autorità) che, allo stato, non ha ancora assunto determinazioni in merito.
Il citato art.4 del D.L. n.70/2011, convertito con modificazioni L.n.106/2011, ha, tra l’altro, introdotto, all’art.64 del D.lgs 12.4.2006, n.163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 4bis, secondo cui i bandi di gara devono essere predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (banditipoapprovati dall’Autorità, previo parere del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti esentite le categorie professionali interessate, con le indicazioni delle cause tassative di esclusione, nonché all’art.81 del medesimo decreto legislativo, il comma 3bis, che prevede la determinazione delle spese relative al costo del personale al netto delle quali individuare l’offerta migliore.
L’Autorità, in riferimento al nuovo dispositivo normativo, ha avviato apposita consultazionemediante audizione delle parti interessate (stazioni appaltanti, operatori economici ed associazioni di categorie), tenutasi in data 29 settembre.
A detta consultazione ha partecipato anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, che, relativamente agli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ha trasmesso all’Autorità un proprio contributo, proponendo schemi di “bando di gara”, di “avviso pubblico” e di “lettera di invito”, elaborati dal Consiglio medesimo.
Allo stato, gli operatori del settore sono in attesa di conoscere le determinazioni che assumerà l’Autorità sulle problematiche connesse alla predisposizione dei bandi-tipo, nonché sul tema del costo del personale da indicare nei bandi di gara, ivi compreso quelli inerenti i servizi di architettura ed ingegneria.
In considerazione di quanto innanzi rappresentato, si ritiene, al fine di prevenire alla definizione di un modello procedurale standard, per gli appalti in generale e per quelli inerenti servizi in questione, di dover acquisire le determinazioni che l’Autorità provvederà ad emanerà (si spera in tempi brevi) in materia di bandi-tipo e costo del lavoro.
Nel rimanere a disposizione, questa Direzione avrà cura di comunicare alla S.V. ed alle Direzioni interessate gli ulteriori sviluppi concernenti la problematica di cui innanzi.

Risposta della dott.ssa P. Sparano del Dipartimento Lavoro e Impresa del 10/11/2011
In riscontro alle note indicate in oggetto, si precisa, in via preliminare, che questo Dipartimento non ha competenze in ordine alle procedure di affidamento di appalti nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria; tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, si fornisce un breve commento alle proposte della Commissione “Diritti e Sicurezza”, sottoposte all'attenzione della scrivente, le quali contengono diversi spunti di sicuro interesse.
Onde individuare il quadro normativo di riferimento, occorre, innanzitutto, evidenziare che gli incarichi professionali in esame sono riconducibili nell'ambito dell'appalto dei servizi di cui all'allegato II A del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice), soggetti, quindi, in toto all'applicazione dello stesso Codice e, in particolare, in materia di procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, alla disciplina di cui agli artt. 90 e ss. nonché a quella prevista dagli artt. 252 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Regolamento).
Ciò premesso, è necessario ricordare che l'impianto del Codice si fonda su una disciplina degli appalti la quale si presenta quale strumento funzionale al mercato, come passaggio obbligato per garantire la piena operatività del confronto concorrenziale.
Competitività e trasparenza dei mercati costituiscono, infatti, un binomio inscindibile nel consentire alle pubbliche autorità di acquistare beni e servizi e di realizzare opere a prezzi più bassi e di qualità migliore, con una consistente semplificazione dei processi di acquisizione degli stessi.
Questo rapporto tra settore degli appalti pubblici e principi di libero mercato, emerge del resto in molti degli istituti contemplati dal Codice, volti, in maniera più o meno specifica e diretta, a confermare i principi in materia di appalti pubblici agli standard concorrenziali, assicurando, al contempo, il pieno rispetto dei principi di economicità, parità, trasparenza e non discriminazione.
Entrando nel merito delle proposte formulate, alcune di esse sono senz'altro suscettibili di valutazione in sede di predisposizione dei rispettivi capitolati d'appalto, anche se il nomen iuris utilizzato per taluni istituti rimanda ad una nomenclatura -e forse ad una disciplina- ormai superata dagli interventi legislativi succedutisi a partire dal 2006: la proposta n. 1), la quale prevede di non avvalersi della facoltà di affidare incarichi ricorrendo a procedure negoziate anche per importi inferiori a € 20.000,00, la proposta n. 2 ), la quale privilegia sempre la procedura aperta rispetto a quella ristretta per gli appalti dai 20.000,00 ai 100.000,00 euro, la proposta n. 7) la quale esclude il ricorso al concorso di progettazione per interventi di restauro e ristrutturazione particolarmente complessi (cfr. al riguardo gli artt. 99 e ss.), ecc..
I predetti vincoli e restrizioni rispetto alle facoltà riconosciute dal Codice, pur essendo -come detto- non in contrasto con i principi del Codice stesso, in quanto demandati alla valutazione 
discrezionale della stazione appaltante, non possono, tuttavia, essere introdotti in via generale
attraverso un regolamento e diventare, pertanto, vincolanti, per tutti gli appalti gestiti dal
Comune.
L'Amministrazione, in altri termini, può fornire al riguardo delle indicazioni, rispetto alle quali,
tuttavia, lo strumento regolamentare appare, di fatto, comprimere eccessivamente
l'autonomia del Responsabile del procedimento nella predisposizione dei Capitolati d'Appalto: è
al Responsabile del procedimento che compete, in via esclusiva, valutare i presupposti di fatto
e di diritto che legittimano il ricorso ad una procedura piuttosto che ad un'altra ovvero
introdurre clausole restrittive per la partecipazione agli appalti de quibus, nel rispetto dei
principi sanciti dalla normativa di settore.
Nemmeno le Regioni, cui pure è riconosciuta in materia una potestà legislativa ripartita e
concorrente, possono prevedere una disciplina diversa in relazione: alla qualificazione e
selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione
amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato
degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione
dei contratti, ivi compresi direzione all'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo,
ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative (art. 3, comma 4 del
Codice). A fortiori, tale divieto investe anche la potestà regolamentare dell'ente locale.
Non si comprende, inoltre, il tenore delle proposte n. 14) e 15); in ogni caso, giova richiamare
la Deliberazione n. 19 del 26/02/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Vigilanza, secondo cui non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante che ha
bandito una gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
l'integrazione dei requisiti di partecipazione ovvero la fissazione di requisiti di partecipazione
più rigorosi di quelli espressamente previsti dalla legge in ordine al fatturato globale.
Inoltre, l'inserimento all'interno del C.S.A. di sbarramenti che attengono all'esperienza almeno
quinquennale maturata nel settore sembrerebbe internamente contraddittoria rispetto alla
proposta n. 11) -a sua volta contraria ai principi del Codice, prima richiamati- che invece è
volta proprio a favorire la partecipazione a tali appalti da parte di giovani professionisti. Anche
in tal caso, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 252 e ss. del relativo Regolamento.
A tale proposito, appare in contrasto con il principio codicistico del libero mercato
l'introduzione di requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento più restrittive rispetto a
quelli già previsti come nel caso in cui si introducesse l'obbligo di inserire, in seno ad un
raggruppamento di imprese che intendesse candidarsi all'esecuzione di un appalto, la
partecipazione di almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni. Al fine di
favorire la partecipazione dei giovani alle procedure di affidamento, si può percorrere la strada
indicata dalla stessa Autorità, la quale ha, infatti, in più occasioni segnalato l'importanza che i
bandi siano concepiti in modo tale da creare le “precondizioni” affinchè il confronto tra imprese
nell'ambito della gara possa essere informato ai criteri di non discriminazione, proporzionalità
e trasparenza.
Al riguardo, un punto nodale attiene all'individuazione dei requisiti di partecipazione alle gare:
nell'individuare i requisiti di idoneità tecnica e di solidità economico-finanziaria, l'ente pubblico
dovrebbe parametrarsi alle proprie oggettive esigenze e ai principi di ragionevolezza e
imparzialità.
Occorre cioè evitare che prescrizioni del tutto sproporzionate rispetto all'oggetto della
prestazione, quali, ad esempio, il criterio della soglia di fatturato realizzato dal partecipante,
eccessivo rispetto all'ammontare dell'appalto, possa ostacolare l'ingresso sul mercato di un
operatore economico (nella fattispecie, un giovane professionista).
In linea con quanto detto, la proposta n. 12) è censurabile laddove, in merito alla specifica
prestazione richiesta, l'iscrizione ad un albo o collegio professionale sia o meno requisito di
idoneità professionale ex art. 39 del Codice.
Altre proposte appaiono, invece, in contrasto con le norme codicistiche:
- proposta n. 9): introduce una limitazione alla possibilità di partecipazione agli appalti
ultronea rispetto al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, i soli
previsti dal Codice.
- proposta n. 13): non si comprende con quale valenza venga utilizzato il termine
“capogruppo”: nel caso si faccia riferimento all'impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese, è condizione necessaria e sufficiente che i soggetti siano abilitati rispetto alla tipologia
di prestazione da rendere, secondo quanto previsto dalla normativa, non potendo rilevare in
alcun modo il titolo professionale conseguito, senza contare che la proposta non tiene conto
della circostanza che all'appalto possono partecipare anche associazioni di professionisti o
società di persone che non diano vita ad un consorzio o ad altro raggruppamento temporaneo.
Discorso a parte merita, infine, la proposta n. 17) con la quale si vuole introdurre
nell'ordinamento comunale il divieto di aggiudicare un appalto per le prestazioni de quibus in
presenza di un numero di offerte valide inferiore a cinque.
Benvero, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione di una gara bandita già si rinviene in
due punti del Codice. Difatti l'art. 55, comma 4, del Codice, in tema di procedure aperte e
ristrette, prescrive che “Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide,
che non verranno aperte”; lo stesso periodo prosegue disponendo che “Quando il bando non
contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3”.
Ciò vuol dire che, in ogni caso, anche quando la previsione di una o due offerte valide non sia
prevista nel bando, la stazione appaltante può “[...] decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto”, come recita testualmente la norma.
Pertanto, ancorchè l'aggiudicazione rappresenti il normale esito della procedura di affidamento
dei contratti pubblici, il Codice già contiene una norma di chiusura che attribuisce alla stazione
appaltante il potere di negare l'aggiudicazione, qualora nessuna offerta sia conveniente o
idonea a soddisfare le proprie esigenze. Prevedere, in via generale una norma che,
prescindendo da una valutazione specifica dell'oggetto dell'appalto ovvero senza alcun esame
preventivo della bontà e della convenienza delle offerte presentate impedisce –
indiscriminatamente - di aggiudicare l'appalto qualora le stesse siano in numero inferiore a
cinque, a parere della scrivente, espone eccessivamente l'Amministrazione al rischio di non
potersi approvvigionare del servizio, oggetto della gara, anche nel caso in cui l'unica offerta
presentata soddisfi i criteri di trasparenza e imparzialità e sia conforme alle esigenze
dell'Amministrazione stessa.
Con l'auspicio di aver fornito un utile contributo nella valutazione delle proposte avanzate dalla
Commissione Diritti e Sicurezza, si porgono cordiali saluti.
Via Verdi, 35 80133 Napoli tel. 0817959742
Cell.3386030647 gaetano.troncone@comune.napoli.it

mercoledì 22 agosto 2012

ATTREZZI PER GINNASTICA ESTETICA 11


SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 11

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico  - 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (11G0151)  -  (GU n. 163 del 15-7-2011) .

Categoria : ATTREZZI PER GINNASTICA ESTETICA

Elenco apparecchi : a) Attrezzo per ginnastica estetica (come da Allegato alla Legge n. 1 b) Attrezzo con pedana vibrante per del 04.01.1990) la tonificazione muscolare
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1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio (a): Attrezzo in legno, plastica, metallo o altri materiali idonei, per coordinare i movimenti di ginnastica estetica (movimenti tonificanti).
Il movimento dell'attrezzo puo' essere azionato da un motore mediante corrente di rete, o attraverso dispositivi meccanici e manuali.

- Descrizione apparecchio (b): Attrezzatura per la tonificazione muscolare formata da una pedana con motore vibrante sulla quale il soggetto utilizzatore assume la posizione utile per interessare i distretti muscolari da trattare.
Una serie di maniglie e specifici appoggi consente al soggetto utilizzatore una sicura e corretta posizione durante tutto l'utilizzo.

2) MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Non utilizzare in soggetti affetti da patologie articolari o muscolotendinee.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Per le apparecchiature azionate elettricamente: Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali +
VARIANTI: CEI EN 60335- 1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 -
Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2
- CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class.
CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti La presente norma non e' destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia e' possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.