Regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (in Gazz. Uff., 18
marzo, n. 65).
Regolamento
per la professione di
perito industriale
Art. 16
Spettano ai periti industriaii, per
ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico,
edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni
esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere
adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi
specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel
funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialita stesse;
b) dai periti edili anche la
progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di
quanto è disposto da speciali norme legislative nonchè la misura, contabilità e
liquidazione dei lavori di costruzione;
c) dai periti navali anche la
progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono
abilitati dal titolo in base a cui canseguirono la iscrizione nell'albo dei
periti;
d) dai periti meccanici, elettrotecnici
ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle
semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non
richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.
FUNZIONI
ATTRIBUITE AI PERITI INDUSTRIALI
Oltre alle funzioni stabilite dall' art. l 6 del R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275
spettano al Perito Industriale le
funzioni attribuite dalle seguenti Leggi:
- R.D. n. 1368/1941
- R.D. n. 1368/1941
(Funzione di consulenti tecnici
del Giudice);
- Legge n. 1220/4-11-1951
- Legge n. 1220/4-11-1951
(Competenze per i frazionamenti
catastali);
- D.P.R. n. 645/29-1-1958 e circ. min. n. 35 del 9-7-1968
- D.P.R. n. 645/29-1-1958 e circ. min. n. 35 del 9-7-1968
(Funzioni di assistenza e
rapresentanza in materia tributaria);
- D.P.R. n. 1288/24-10-1967
- D.P.R. n. 1288/24-10-1967
(Competenze per la progettazione
degli impianti termici);
- D.M. 27-8-1969
- D.M. 27-8-1969
(Competenze per la progettazione e
la direzione dei lavori riguardanti gli impianti e l'esercizio delle sciovie in
servizio pubblico);
- Legge n.373/34- 1976
- Legge n.373/34- 1976
(Norme per il contenimento del
consumo energetico per usi termici negli edifici).
- D .M.25 -3 - 1985
- D .M.25 -3 - 1985
(procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'Interno di cui alla Legge 7-12-1984, n. 818.
I Periti industriali che aspirano all'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice debbono farne domanda in carta da bollo al Presidente del Tribunale. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in corrispondenza bollo:
1) Estratto dell'Atto di nascita;
2) Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
3) Certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
4) Certificato d'iscrizione nell'Albo professionale;
5) I titoli e documenti che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la sua capacità tecnica.
I compensi spettanti ai Periti, Consulenti tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' Autorità Giudiziaria sono regolati dalle Leggi: 1 dicembre 1956, n. l 426; 13 luglio 1956, n. 836; 8 luglio 1980, n.319 e dai D.P.R.14 novembre 1983. n.820; 30 marzo 1984, n.103; 27 luglio 1988, n 352.
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Tra i vari settori di attività non tradizionali, ove operano i periti industriali, troviamo:
•La prevenzione incendi (certificato di prevenzione incendi)
•La sicurezza nelle attività lavorative (D.Lgs. 626/94)
•La limitazione del rumore negli edifici e nei macchinari
•La limitazione delle dispersioni termiche negli edifici (certificazione energetica degli
edifici) •L'uso delle energie alternative
•Consulenza sull'applicazione delle direttive europee sulle apparecchiature (marchio CE)
•Redazione della manualistica d'uso.ò
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DELLA PROVINCIA DI VICENZA
COMPETENZE Regio Decreto 11 febbraio 1929
d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e
l'estimo delle costruzioni di quelle semplici
macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le
quali non richiedono la conoscenza del calcolo
infinitesimale.
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COMPETENZE Regio Decreto 11 febbraio 1929
Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di
meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico,
minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.
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COMPETENZE Regio Decreto 11 febbraio 1929
Possono inoltre essere adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle
medesime, mansioni direttive nel funzionamento
industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
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