mercoledì 22 agosto 2012

PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE



Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (in Gazz. Uff., 18 marzo, n. 65).
Regolamento per la professione di perito industriale
Art. 16
Spettano ai periti industriaii, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialita stesse;
b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui canseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;
d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

 

FUNZIONI ATTRIBUITE AI PERITI INDUSTRIALI


Oltre alle funzioni stabilite dall' art. l 6 del R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275

spettano al Perito Industriale le funzioni attribuite dalle seguenti Leggi:

- R.D. n. 1368/1941
(Funzione di consulenti tecnici del Giudice);

- Legge n. 1220/4-11-1951
(Competenze per i frazionamenti catastali);

- D.P.R. n. 645/29-1-1958 e circ. min. n. 35 del 9-7-1968
(Funzioni di assistenza e rapresentanza in materia tributaria);

- D.P.R. n. 1288/24-10-1967
(Competenze per la progettazione degli impianti termici);

- D.M. 27-8-1969
(Competenze per la progettazione e la direzione dei lavori riguardanti gli impianti e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico);

- Legge n.373/34- 1976
(Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici).

- D .M.25 -3 - 1985
(procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7-12-1984, n. 818.

ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE

I Periti industriali che aspirano all'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice debbono farne domanda in carta da bollo al Presidente del Tribunale. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in corrispondenza bollo:
1) Estratto dell'Atto di nascita;
2) Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
3) Certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
4) Certificato d'iscrizione nell'Albo professionale;
5) I titoli e documenti che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la sua capacità tecnica.

I compensi spettanti ai Periti, Consulenti tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' Autorità Giudiziaria sono regolati dalle Leggi: 1 dicembre 1956, n. l 426; 13 luglio 1956, n. 836; 8 luglio 1980, n.319 e dai D.P.R.14 novembre 1983. n.820; 30 marzo 1984, n.103; 27 luglio 1988, n 352.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Tra i vari settori di attività non tradizionali, ove operano i periti industriali, troviamo:
•La prevenzione incendi (certificato di prevenzione incendi)
•La sicurezza nelle attività lavorative (D.Lgs. 626/94)
•La limitazione del rumore negli edifici e nei macchinari
•La limitazione delle dispersioni termiche negli edifici (certificazione energetica degli edifici) •L'uso delle energie alternative
•Consulenza sull'applicazione delle direttive europee sulle apparecchiature (marchio CE) •Redazione della manualistica d'uso


COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

COMPETENZE Regio Decreto 11 febbraio 1929
d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

COMPETENZE Regio Decreto 11 febbraio 1929
Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
COMPETENZE Regio Decreto 11 febbraio 1929
Possono inoltre essere adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

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