Norme
di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
MINISTERO
DELL'INTERNO - DECRETO 18 Maggio 2007
Gazzetta
Ufficiale N. 136 del 14 Giugno 2007
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Visti
il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto
il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti
gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive
modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri
e sullo spettacolo viaggiante;
Visto
l'allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996,
recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione,
la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo
e intrattenimento;
Visto
il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione
delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio
dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con
decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa
sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;
Visto
il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre
2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore
delle attivita' di spettacolo viaggiante ed in materia di autorizzazione
all'esercizio dei parchi di divertimento;
Rilevata
la necessita' di emanare la specifica normativa sulla sicurezza
delle attivita' dello spettacolo viaggiante a cui e' condizionata
l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7
della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale
19 agosto 1996;
Acquisito
il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Sentito
il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Espletata
la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE,
come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art.
1. - Scopo
e campo di applicazione
1. Il
presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini
della sicurezza, per le attivita' dello spettacolo viaggiante come individuate
dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
2.
Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto
ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per
le attivita' dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di
intrattenimento
e di pubblico spettacolo
di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.
Art.
2. - Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a)
attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari, trattenimenti
e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate
stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di
divertimento.
Tali attivita' sono quelle classificate per tipologia con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b)
attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa
nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro,
giostra per bambini, ecc.);
c)
attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa
per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18
marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima
della entrata in vigore del presente decreto;
d)
parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed
attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie
previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
n. 337, destinato allo svago, alle attivita' ricreative e ludiche,
insistente su una medesima area e per il quale e' prevista
una
organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e)
gestore: soggetto che ha il controllo dell'attivita' di spettacolo
viaggiante e a cui fa capo la titolarita' della licenza di cui
all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalita' del presente
decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile
della sicurezza che, per formale delega del gestore o del
legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione
o al controllo di conduzione di una o piu' attrazioni;
f)
conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento
della attivita' quando questa e' posta a disposizione del
pubblico;
g)
manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni,
documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro
utilizzo dell'attivita', incluse quelle relative al montaggio/smontaggio,
al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h)
libretto dell'attivita': registro che contiene tutte le informazioni
relative alla storia tecnica e amministrativa della attivita'
a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero
i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco
della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito
delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche
annuali nonche' delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
Art.
3. - Requisiti
tecnici delle nuove attivita' di spettacolo viaggiante
1.
Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti
previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi,
deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata
ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica
emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei
o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validita'.
Art.
4. - Registrazione
e codice identificativo delle nuove attivita'
1.
Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, prima di essereposta
in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito
territoriale e' avvenuta la costruzione o e' previsto il primo impiego
dell'attivita' medesima o e' presente la sede sociale del gestore
ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo
Comune.
a)
copia del manuale di uso e manutenzione dell'attivita', redatto
dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative
al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
b)
copia del libretto dell'attivita'.
3. Il
manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attivita' devono
essere redatti in lingua italiana e, ove cio' risulti impossibile,
essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano.
Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto
di registrazione della attivita' deve essere inviato, a cura del
Comune, al Ministero per i beni e le attivita' culturali-Dipartimento
per lo spettacolo e lo sport.
4. Il
procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della
commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della
competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635. A
tal fine la commissione, anche avvalendosi
di esperti esterni:
a)
verifica l'idoneita' della documentazione allegata all'istanza di
registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente
o tramite apposita certificazione da parte di organismo di
certificazione accreditato;
b)
sottopone l'attivita' ad un controllo di regolare funzionamento
nelle ordinarie condizioni di esercizio e
all'accertamento
di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista
abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo
di certificazione accreditato.
5. E'
fatta salva la facolta' della commissione comunale o provinciale
di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione
del parere, ulteriori approfondimenti.
6.
Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza,
il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza
dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione
dell'attivita' e le assegna un codice identificativo costituito,
in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attivita'
e dall'anno di rilascio.
7. Il
codice deve essere collocato sull'attivita' tramite apposita targa
metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile
a cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune
di....;
Denominazione
della attivita'....;
Codice
/ ;
Estremi
del presente decreto...., art. 4.
8.
Nel caso in cui l'attivita' appartenga ad una tipologia non ancora
iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della
legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale
o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti
tecnici di sicurezza e di igiene, l'attivita' istruttoria prevista
dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
10.
Per l'utilizzo di un'attivita' esistente da parte di un nuovo gestore,
oltre al cambio di titolarita' della licenza, lo stesso deve
ottenere
dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione
del codice identificativo.
Art.
5. Registrazione
e codice identificativo delle attivita' esistenti
1. Ai
fini della prosecuzione dell'esercizio, le attivita' esistenti
sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il
connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata
in vigore del presente decreto. La relativa istanza e' presentata
dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale é
presente
la sede sociale del gestore medesimo, o e' in corso l'impiego
dell'attivita', corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana
costituito da:
a)
disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali
e dei particolari costruttivi;
b)
verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato
non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo
afferenti almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli
apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
c)
verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
d)
istruzioni di uso e manutenzione dell'attivita'.
2.
Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attivita'
esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia
o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere
la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art.
4. La relativa istanza puo' essere presentata dal gestore, oltre
che al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale
del gestore medesimo, a quello in cui e' previsto il primo impiego
dell'attivita' sul territorio nazionale. Essa e' corredata dal
fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:
a)
certificato di origine dell'attivita' o altro atto equivalente,
redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con
gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo
collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti
significativi;
b)
copia della documentazione contabile di acquisto della attivita'
da parte del richiedente;
c)
attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo
utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attivita'
ha gia' legalmente operato in tale Paese;
d)
nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione
da parte di organismo di certificazione accreditato.
3.
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo
tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione
e per l'assegnazione del codice identificativo e' trattenuta
dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorita'
preposta ad eventuali controlli.
4.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative
all'acquisizione del parere della commissione comunale o rovinciale
di vigilanza.
Art.
6. - Dichiarazione
di corretto montaggio
1. Il
montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attivita' devono
essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore
nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il
corretto montaggio di ciascuna attivita' deve essere attestata
con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purche'
in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista
abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza,
compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti
i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove
sia gia' presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia
elettrica avvenga, per ciascuna attivita', da apposito quadro
dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale.
Negli altri casi, compreso quello in cui e' presente il
solo contatore della societa' erogatrice, la dichiarazione di corretto
montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformita'
dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attivita', a
firma di tecnico abilitato.
3. Ai
fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio
di cui al comma 2, il gestore dell'attivita' deve frequentare, con esito
positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalita'
di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno,
che puo' prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso
medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attivita'
di spettacolo viaggiante.
Art.
7. Verifiche
periodiche
1.
Ogni attivita', successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle
verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di
almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneita' delle
strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici
e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica
e privata incolumita'. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate,
a cura del gestore, sul libretto dell'attivita'. Il manuale di uso e
manutenzione e il libretto dell'attivita' devono essere a disposizione degli
organi di controllo locali.
Art.
8.
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
18 maggio 2007 - Il Ministro: Amato
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