martedì 29 gennaio 2013

Caldaia non a norma? Ne risponde il manutentore che non ne impedisce l'uso






Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48229 (Simone Marani)


Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, in quanto dotata di un componente non originale, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità e l'eventuale effettuazione di una perizia tecnica in sede dibattimentale appare del tutto ininfluente. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 dicembre 2012, n. 48229.

Un manutentore viene chiamato, con contratto d’opera, per controllare l’installazione e il malfunzionamento di una caldaia a gas in una casa. Non compiendo correttamente il proprio lavoro, causa un’intossicazione collettiva degli inquilini, della quale viene ritenuto responsabile, per aver omesso di eseguire un completo ed efficace controllo dell’impianto, in particolare della canna fumaria che risultava, poi, essere ostruita da carogne di uccelli.

L'imputato ricorre per Cassazione deducendo la mancata effettuazione della perizia tecnica, volta ad accertare il regolare funzionamento di un pezzo della caldaia, ritenuto il vero responsabile dell'intossicazione delle vittime, rispetto al quale sussiste il dubbio se si tratti di componente originale o meno.

Secondo gli ermellini, una volta accertata la consapevolizzazione di tale dubbio (emersa dal fatto che il manutentore aveva consigliato agli inquilini di utilizzare il meno possibile la caldaia), l'imputato avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione.

Costituiva, dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato.

In conclusione, "a nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità".

(Altalex, 9 gennaio 2013. Nota di Simone Marani)



/ manutentore / canna fumaria / responsabilità / uso / Simone Marani /

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro

















Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche



verificheModalità di effettuazione delle verifiche periodiche 
Disponibile la circolare n. 11 del 25 maggio 2012
 
Con la circolare n. 11 del 25 maggio 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto dell'11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”, con riferimento a:

- Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione
- Scelta del soggetto abilitato
- Interruzione o sospensione dei termini temporali
- Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione
- Modulistica
- Tariffazione delle verifiche periodiche  

• Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 (formato .pdf 1,89 Mb)

• Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 (formato .pdf  2,94 Mb)

• Circolare n. 22 del 13 agosto 2012 (formato .pdf 1,01 Mb)


Pubblicato con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto il il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico il “Primo Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.“. Elenco previsto dal “Decreto 11 aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, co.13, del medesimo d.lgs” e successive integrazioni. L’iscrizione nelle liste per i soggetti abilitati ha validità quinquennale.

Questi dovranno riportare in un registro informatizzato copie dei verbali delle verifiche effettuate e confermare tutti gli atti documentali per un periodo non inferiore ai dieci anni. I registri informatizzati dovranno essere trasmessi ogni tre mesi ai titolari delle funzione.

soggett abilitatiElenco soggetti abilitati Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012


soggett abilitatiElenco soggetti abilitati Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2012


soggett abilitatiElenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche 19 dicembre 2012

Tag : verifiche periodiche , Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 , circolare n. 11 del 25 maggio 2012 , All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, 

Geom. Per. Ind Piantari Alessio







lunedì 28 gennaio 2013

L’indirizzo dell’irreperibile



L’indirizzo dell’irreperibile è uno: 
l’albo pretorio della casa comunale





Nel caso di fallimento della prima ricerca, nel silenzio della legge, sono inutili ulteriori indagini svolte al di fuori del territorio di competenza del municipio. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 14 dicembre 2012, n. 23062.

Secondo la Sezione Tributaria della Cassazione, infatti, è da ritenersi valida la notificazione dell'atto tributario mediante lo speciale procedimento degli "irreperibili", ex art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 600/1973, qualora, nonostante le ricercge effettuate dal messo notificatore, risulti impossibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune nel quale lo stesso ha la residenza fiscale.

La disposizione ora richiamata afferma che l’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale sia affisso, in busta chiusa e sigillata, nell’albo (ora albo pretorio on-line) del medesimo Comune e che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
In tal modo i giudici di legittimità confermano le pronunce del giudice tributario provinciale di Palermo e della CTR della Sicilia secondo i quali la notificazione deve esser effettuata secondo il rito “degli irreperibili” ogniqualvolta “il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all’atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto” . I giudici tributari regionali avevano concluso per la validità delle notifiche effettuate, ritenendo sufficienti, a tal fine, le risultanze del certificato storico rilasciato dal Comune in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale, che attestavano la sua irreperibilità all’indirizzo noto.

Prosegue la Cassazione, poiché nessuna norma indica, con esattezza, le attività che devono essere compiute a tal fine, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, “deve affermarsi che la notificazione ai sensi del citato art. 60, lett. e), è valida quando, malgrado le ricerche del messo notificatore - ritenute sufficienti, in base ad un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità - sia impossibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, ricerche che non sono, invece, necessarie al di fuori del predetto comune".

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 14.12.2012 n° 23062 (Simone Marani)

(Altalex, 11 gennaio 2013. 


Nota di Simone Marani)


domenica 27 gennaio 2013

TROVARE LAVORO SULLE NAVI DA CROCIERA



Chi vuole cambiare vita, mollare tutto, lavorare e vivere viaggiando, può buttarsi in mare… su una nave naturalmente! In nave si può trovare lavoro con diversi profili professionali: dal cantante al cuoco al prestigiatore fino al mozzo. Per essere assunti è sufficiente avere 16 anni ed essere iscritti alle liste della “gente di mare” presso le capitanerie di porto. Dal sito della Guardia Costiera si possono scaricare i moduli ed effettuare la richiesta.

Tre sono le diverse categorie di iscrizione: due prevedono corsi di formazioni obbligatori effettuati presso il porto e riguardano l’imbarco sulle navi da crociera; l’utima, riguarda l’imbarco su navi che effettuano navigazione locale. Sulle navi da crociera sono richiesti profili professionali molto diversi: dai ruoli amministrativi al personale per i casinò agli esperti di fitness e beauty. Non possono inoltre mancare i medici e i fotografi.
Ecco una lista di siti dove potete rivolgervi per trovare lavoro sulle navi da crociera.
E' essenziale la perfetta conoscenza della lingua inglese.


Compagnie di Navigazione (Ufficio del Personale):

Costa Crociere (Ufficio Personale)
MSC Crociere (Ufficio Personale)
Carnival Cruises (A Fun Job)
Cunard Line (Human Resource Dept.)
Regent Seven Seas Cruise (Human Resource Dept.)
Princess Cruises (Human Resource Dept.)
Silversea Cruise (Human Resource Dept.)
Norwegian Cruise Line (Human Resource Dept.)
Holland America Line (Human Resource Dept.)
Disney Cruise Line (Human Resource Dept.)
Oceania Cruises (Human Resource Dept.)
V.Ships (Human Resource Dept.)
Viking Recruitment (Human Resource Dept.)

Concessionari di bordo (Ufficio del Personale):

Casinò d'Austria (Human Resource Dept.)
Casinò Carnival Crociere (Human Resource Dept.)
Canyon Ranch Estetiste e saloni bellezza (Human Resource Dept.)
The Steiner Estetiste e Saloni Bellezza (Human Resource Dept.)

Medici ed Infermiere di bordo (Ufficio del Personale):

Medical on line (Human Resource Dept.)
Med Hunters (Human Resource Dept.)

Negozi boutique e fotografi di bordo (Ufficio del Personale):

Starboard (Human Resource Dept.)
The Nuance (Human Resource Dept.)
Ocean Images Fotografo di bordo (Human Resource Dept.)
Transocean Photo Fotografo di bordo (Human Resource Dept.)

Agenzie di Reclutamento:
Alcune società linkate possono richiedervi informazioni private, abbonamenti a servizi vari o commissioni sui servizi svolti. Il nostro servizio è solamente di informazione e non siamo in alcun modo responsabili per i contenuti ed i servizi ai siti linkati.



Airborne Recruiting (Recruiting agency in India)
BMJE (The Baltic Maritime Job Exchange)
Cruise Line Job
Cruise Lines Jobs
Ship Jobs
Cruise Line Jobs
CruiseShipEntertainment.Com (Cruise industry onboard entertainment positions)
CruiseShipsJob.net (Cruise line employment agency)
CruiseShipsJob.com (Listings of available shipboard positions, requirements and salary ranges)
CTI Group USA (Global human resources, telecommunications, crew services)
Gangway2C (International recruiting)
Griffin Marine Travel (A specialist travel company which services the marine industry)
International Cruise Management Agency A/S (Crystal Cruises - recruiting department)
International Manning Services
Jobs in Paradise
Manpower Software (Crew manning and taskforce products)
Maritime Leisure Group
Moxie Media (Training videos for ports and shipping companies)
Ocean Dolphin Ships Management (Overseas crew manning agency )
Romanov Crewing Agency
Sea Bee Lanimar (Crewing agency & manning agency, Odessa Ukraine)
Sea Chefs Crewing Agency
Sea-job.com (International web site about sea jobs)
SeaPeople (Marine recruitment agency operating in Australia)
Tatra Marine Management
The Cruise Employment Databank (Online searchable database)
Vip International

GRAZIE A     WWW.CROCIEREONLINE.NET

Di Massimo Dallaglio

venerdì 25 gennaio 2013

Vaccinarsi nel mondo del lavoro è ancora necessario


NEL MONDO DEL LAVORO VACCINARSI E’ ANCORA  NECESSARIO.


 Non tutti gradiscono vaccinarsi. Le vaccinazioni sono viste come un fastidio e basta, ma nella maggior parte dei casi possono veramente allungare la vita. Ho incominciato a vaccinarmi ancora bambino, alla fine della Seconda guerra mondiale, e ho smesso di farlo quando non ho più navigato.  Vaccinarsi  non deve apparire soltanto un obbligo, é un dovere da assolvere per garantirsi o garantire, in modo particolare a chi svolge una qualsiasi attività lavorativa, una sicurezza in più per la sopravvivenza.

Le proprietà terapeutiche della vaccinazione furono scoperte da E. Jenner nel  1796, il quale dimostrò come una lieve infezione, prodotta dal virus del vaiolo vaccino, fosse in grado di proteggere da quella, molto più grave, prodotta dal virus del vaiolo umano. 

Nel 1880 Luigi Pasteur dimostrò che lo stesso principio era valido per instaurare nell’organismo la resistenza contro le infezioni batteriche utilizzando colture attenuate contro l’infezione  causata dalla forma virulenta della stessa specie batterica . Queste colture le chiamò “vaccino” ed il termine col tempo finì con l’estendersi a tutte le colture idonee a essere iniettate negli animali e nell’uomo.

Il tetano è tra le malattie tossiinfettive più letali per l’uomo e per alcuni animali, tra cui il cavallo, l’asino, meno frequentemente per le pecore e le capre, eccezionalmente per i bovini, i cani ed i gatti. Causata dalla contaminazione di ferite da parte del Clostridium tetani è caratterizzata da ipertono locale o generale della muscolatura striata e da spasmi e convulsioni dolorose.

La vaccinazione antitetanica é indispensabile per gli stallieri,  i contadini, i pastori, gli allevatori di animali, i fantini, i conciatori di pelle, per i sorveglianti e gli addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, per gli spazzini, i cantonieri, gli sterratori, i minatori, i fornaciai, gli operai e i manovali addetti all’edilizia, asfaltisti straccivendoli, ecc.

Devono risultare vaccinati contro il tetano anche gli sportivi all’atto dell’affiliazione al CONI.

L’infezione da tetano è condizionata dalle caratteristiche della ferita, come la profondità, la presenza di tessuti necrotici, di coaguli, di corpi estranei o la concomitanza di altri agenti infettivi necessari per la moltiplicazione del bacillo. La tossina elaborata dal Clostridium tetani, dopo quella botulinica , è la più potente e nella forma precoce  porta il paziente alla morte nel giro di 5/10 giorni.

La vaccinazione antitetanica per i lavoratori agricoli é diventata obbligatoria  con la Legge  n° 292 del 5 marzo 1963, comma a) (Vaccinazione antitetanica) pubblicata sulla G. U. n° 83 del 27 marzo 1963 ed aggiornata con la legge 20 marzo 1968 n° 419 e per l’art. 3 la vaccinazione dei soggetti compresi nelle categorie di cui alla lettera a) e b) dell’art. 1 deve essere “eseguita a cura e a spesa degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Col Regolamento di esecuzione della Legge 5 marzo 1963, n° 292 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria. (DPR 1301 del 7 settembre 1965 – G.U. n° 302 del 3/12/1965) sono considerati lavoratori  i lavoratori dipendenti, gli associati, gli autonomi e gli apprendisti che svolgono un’attività lavorativa tra quelle previste dall’art. 1 Legge  n° 292 del 5 marzo 1963, comma a).


Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n° 191, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria. – G.U. n° 100 del 19 aprile 1968.
Estensione dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori.   DM 22 marzo 1975 – GU n° 85 del 29 marzo 1975.
Estensione dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ai marittimi ed ai lavoratori portuali. DM 16 settembre  1975 – GU n° 280 del 22 ottobre 1975

giovedì 24 gennaio 2013

Convenzione 189 CONVENZIONE SUL LAVORO DIGNITOSO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DOMESTICI


Convenzione 189
CONVENZIONE SUL LAVORO DIGNITOSO
PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DOMESTICI, 20111

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 1° giugno 2011 per la sua centesima sessione;
Consapevole dell’impegno assunto dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro di promuovere il lavoro dignitoso per tutti attraverso il raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione dell’ILO relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e della Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta;
Riconoscendo il contributo significativo dei lavoratori domestici all’economia mondiale, anche tramite l’aumento delle opportunità di occupazione rimunerata per le lavoratrici ed i lavoratori con responsabilità familiari, lo sviluppo dei servizi alla persona a favore degli anziani, dei bambini e dei disabili nonché attraverso consistenti trasferimenti di reddito sia all’interno di un singolo paese che tra paesi diversi;
Considerando che il lavoro domestico continua ad essere sottovalutato e invisibile e che tale lavoro viene svolto principalmente da donne e ragazze, di cui molte sono migranti o appartengono alle comunità svantaggiate e sono particolarmente esposte alla discriminazione legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre violazioni dei diritti umani;

Considerando inoltre che, nei paesi in via di sviluppo dove le opportunità di lavoro formale storicamente sono rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della popolazione attiva di tale paesi, rimanendo tra le categorie più marginalizzate;
Ricordando che, salvo disposizioni contrarie, le convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro si applicano a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori domestici;
Notando che la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 156) sui lavoratori con responsibilità familiari del 1981, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie private per l’impiego del 1997, la Raccomandazione (n. 198) sulla relazione di lavoro del 2006, sono particolarmente rilevanti per i lavoratori domestici, così come il Quadro multilaterale dell’ILO sulle migrazioni per lavoro: Principi e linee guida non vincolanti per un approccio alle migrazioni per lavoro basato sui diritti (2006);
Riconoscendo che le condizioni particolari nelle quali viene svolto il lavoro domestico rendono auspicabile di completare le norme di portata generale con norme specifiche per i lavoratori domestici in modo da permettere loro di godere pienamente dei loro diritti;
Ricordando altri strumenti internazionali rilevanti quali la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, e in particolare il suo Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, nonché il suo Protocollo contro la tratta illecita di migranti per terra, aria e mare, la Convenzione relativa ai diritti del bambino e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dignitoso per i lavoratori domestici, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale, adotta, oggi sedici giugno duemilaundici, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011.

Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione “lavoro domestico” significa il lavoro svolto in o per una o più famiglie;
b) l’espressione “lavoratore domestico” significa ogni persona che svolge un lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro;
c) una persona che svolga un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi lavoratore domestico.

Articolo 2
1. La convenzione si applica a tutti i lavoratori domestici.
2. Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, previa consultazione con le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione:
a) alcune categorie di lavoratori che beneficiano, ad altro titolo, di una protezione almeno
equivalente;
b) alcune categorie limitate di lavoratori relativamente ai quali si pongono problemi particolari di significativa importanza.
3. Ogni Membro che si avvalga della possibilità offerta al paragrafo precedente deve, nel suo primo rapporto sull’applicazione della convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare tutte le categorie particolari di lavoratori escluse, precisando le ragioni di tale esclusione e, nei rapporti successivi, specificare tutte le misure che avrà adottato per estendere l’applicazione della convenzione ai lavoratori in questione.

Articolo 3
1. Ogni Membro deve adottare misure volte a assicurare in modo efficace la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti i lavoratori domestici come previsto dalla presente Convenzione.
2. Ogni Membro deve adottare, nei confronti dei lavoratori domestici, le misure previste dalla presente Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, in particolare:
a) la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva;
b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.
3. Ogniqualvolta adottino misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici e i datori di
lavoro domestico godano della libertà sindacale e del riconoscimento effettivo del diritto di
contrattazione collettiva, i Membri devono proteggere il diritto dei lavoratori domestici e dei datori di lavoro domestico a costituire le proprie organizzazioni, federazioni e confederazioni e, a patto di rispettarne gli statuti, di aderire alle organizzazioni, federazioni e confederazioni di loro scelta.

Articolo 4
1. Ogni Membro deve fissare una età minima per i lavoratori domestici, compatibilmente con le disposizioni della convenzione (n. 138) sull’età minima del 1973, e della convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. L’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori.
2. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che il lavoro svolto da lavoratori
domestici di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale.

Articolo 5
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza.

Articolo 6
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici, così come l’insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque nonché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati presso le famiglie, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita privata.

Articolo 7
Ogni Membro deve adottare misure volte a assicurare che i lavoratori domestici siano informati delle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, in particolare per quanto riguarda:
a) il nome e l’indirizzo del datore di lavoro domestico;
b) l’indirizzo del o dei luoghi di lavoro abituali;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro e, se il contratto è a tempo determinato, la durata;
d) il tipo di lavoro da svolgere;
e) la remunerazione, il suo modo di calcolo e la periodicità dei pagamenti;
f) l’orario normale di lavoro;
g) il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale;
h) il vitto e l’alloggio, se del caso;
i) il periodo di prova, se del caso;
j) le condizioni di rimpatrio, se del caso;
k) le condizioni relative alla cessazione della relazione di lavoro, ivi compreso ogni preavviso da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.

Articolo 8
1. La legislazione nazionale deve prevedere che i lavoratori domestici migranti reclutati in un paese per svolgere un lavoro domestico in un altro paese debbano ricevere per iscritto una offerta di lavoro o un contratto di lavoro valido nel paese nel quale il lavoro verrà svolto, e che espliciti le condizioni di occupazione di cui all’articolo 7, prima di varcare le frontiere nazionali per svolgere il lavoro domestico al quale si applica l’offerta o il contratto.
2. Il paragrafo precedente non si applica ai lavoratori che godono della libertà di circolazione per accedere ad un posto di lavoro in virtù di accordi bilaterali, regionali o multilaterali o nel quadro di zone di integrazione economica regionale.
3. I Membri devono adottare misure per cooperare fra di loro in modo da assicurare
l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione ai lavoratori domestici migranti.
4. Ogni Membro deve, attraverso la legislazione o altre misure, determinare le condizioni in virtù delle quali i lavoratori domestici migranti hanno diritto al rimpatrio dopo la scadenza o la rescissione del contratto di lavoro per il quale sono stati reclutati.

Articolo 9
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici:
a) siano liberi di raggiungere un accordo con il loro datore di lavoro o potenziale datore di lavoro sull’essere alloggiato o meno presso la famiglia;
b) che sono alloggiati presso la famiglia non siano obbligati a rimanere presso la famiglia o
insieme a membri della famiglia durante i periodi di riposo quotidiano o settimanale o di
congedo annuale;
c) abbiano il diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d’identità.

Articolo 10
1. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare l’uguaglianza di trattamento tra i
lavoratori domestici e l’insieme dei lavoratori per quanto riguarda l’orario normale di lavoro, il compenso delle ore di lavoro straordinario, i periodi di riposo quotidiano e settimanale e i congedi annuali pagati, in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro domestico.
2. Il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive.
3. I periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre liberamente del loro
tempo e rimangono reperibili per eventuali bisogni della famiglia devono essere considerati come tempo di lavoro nella misura determinata dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o da ogni altro mezzo compatibile con la prassi nazionale.

Articolo 11
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino del sistema di salario minimo, ove tale sistema esista, e che la remunerazione venga fissata senza discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 12
1. I lavoratori domestici devono essere pagati direttamente in contanti, ad intervalli regolari e almeno una volta al mese. Salvo disposizioni della legislazione nazionale o delle convenzioni collettive sul modo di pagamento, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno bancario o postale, ordine di pagamento o altro mezzo legale di pagamento monetario, con l’assenso dei lavoratori in questione.
2. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali possono prevedere il pagamento di una percentuale limitata della remunerazione dei lavoratori domestici sotto forma di pagamenti in natura che non siano meno favorevoli di quelli generalmente applicabili alle altre categorie di lavoratori, a condizioni che vengano adottate misure volte ad assicurare che talipagamenti in natura vengano accettati dal lavoratore, riguardino l’uso e l’interesse personale del lavoratore, e che il valore monetario a loro attribuito sia giusto e ragionevole.

Articolo 13
1. Ogni lavoratore domestico ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Ogni
Membro deve adottare, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, delle misure effettive per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori domestici.
2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressivamente in
consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico.

Articolo 14
1. Ogni Membro deve adottare misure appropriate, in conformità alla legislazione nazionale e tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, per assicurare che i lavoratori domestici godano di condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili all’insieme dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, ivi compreso per quanto riguarda la maternità.
2. Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate progressivamente in
consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico.

Articolo 15
1. Al fine di assicurare che i lavoratori domestici, ivi compresi i lavoratori domestici migranti, reclutati o collocati tramite agenzie private per l’impiego, vengano effettivamente protetti contro pratiche abusive, ogni Membro deve:
a) determinare le condizioni di esercizio delle attività delle agenzie private per l’impiego quando reclutano o collocano lavoratori domestici, in conformità alla legislazione nazionale;
b) assicurare che esistano meccanismi e procedure appropriate ai fini di istruire le denunce ed esaminare i presunti abusi e pratiche fraudolente relative alle attività delle agenzie private per l’impiego in relazione con lavoratori domestici;
c) adottare tutte le misure necessarie ed appropriate, nei limiti della giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per assicurare che i lavoratori domestici reclutati o collocati sul proprio territorio tramite agenzie private per l’impiego beneficino di una adeguata protezione, e per impedire che vengano commessi abusi nei loro confronti. Tali misure devono includere leggi o regolamenti che specifichino gli obblighi rispettivi dell’agenzia per l’impiego privata e della famiglia nei confronti del lavoratore domestico e che prevedano delle sanzioni, ivi compresa l’interdizione delle agenzie private per l’impiego che si rendessero colpevoli di abusi o pratiche fraudolente;
d) considerare di siglare, ogniqualvolta i lavoratori domestici vengano reclutati in un paese per lavorare in un altro, accordi bilaterali, regionali o multilaterali volti a prevenire gli abusi e le pratiche fraudolente in materia di reclutamento, collocamento ed impiego;
e) adottare misure volte ad assicurare che gli onorari fatturati dalle agenzie private per l’impiego non vengano dedotti dalla remunerazione dei lavoratori domestici.
2. Per dare effetto ad ognuna delle disposizioni del presente articolo, ogni Membro deve
consultare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e quelle rappresentative dei datori di lavoro domestico.
5
Articolo 16
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tutti i lavoratori domestici, personalmente o tramite un rappresentante, abbiano accesso effettivo ai tribunali e ad altri meccanismi di risoluzione delle vertenze, a delle condizioni che non siano meno favorevoli di quelle previste per l’insieme dei lavoratori.

Articolo 17
1. Ogni Membro deve stabilire meccanismi di denuncia e mezzi accessibili ed efficaci per
assicurare il rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei lavoratori domestici;
2. Ogni Membro deve stabilire e attuare misure ispettive, attuative e sanzionatorie, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, in conformità alla legislazione nazionale.

3. Per quanto compatibile con la legislazione nazionale, queste misure devono prevedere le condizioni in presenza delle quali può essere autorizzato l’accesso al domicilio familiare, tenendo debito conto del rispetto della vita privata.

Articolo 18
Ogni Membro deve attuare le disposizioni della presente Convenzione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, attraverso la legislazione nonché tramite contratti collettivi o misure supplementari conformi alla prassi nazionale, adattando o estendendo le misure esistenti ai lavoratori domestici, o elaborando misure specifiche rivolte a loro, se del caso.

Articolo 19
La presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli applicabili ai lavoratori
domestici in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.

Articolo 20
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale
dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 21
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state
registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 22
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 23
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 24
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario
Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 25
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 26
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l’articolo 22 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

Italia ratifica Convenzione ILO lavoro dignitoso lavoratori domestici



ROMA – In data 22 gennaio il Governo italiano ha depositato presso l’ILO, Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo strumento di ratifica della Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (n. 189 del 2011).
Con questo atto l’Italia si distingue quale primo stato dell’Unione Europea  e del gruppo IMEC a ratificare la Convenzione. La ratifica dell’Italia si aggiunge alle altre tre,  siglate in Uruguay, Filippine e  Mauritius, e rappresenta un atto di tutela e responsabilità del Governo italiano, uno dei tre più grandi Paesi datori di lavoro domestico in Europa.
Con la Convenzione, l’ILO intende intervenire in una realtà critica per un’ampia fascia di lavoratori di tutte le parti del  Mondo.
Si tratta di una categoria di lavoratori vulnerabili, composta in massima parte di donne e immigrati che lavorano presso il domicilio del datore di lavoro in condizioni difficilmente controllabili.
Con questo atto e la relativa raccomandazione l’ILO chiede che  siano riconosciuti a tutti i lavoratori domestici dignità del lavoro e accesso a una serie di diritti, primo fra tutti quello a una retribuzione non solo in natura.
Il Ministero del Lavoro italiano nei due anni di discussione sulla Convenzione ha sostenuto con forza la necessità dell’atto sottolineando l’urgenza di completare e ampliare la Convenzione con una Raccomandazione. La Convenzione entrerà in vigore il 5 settembre 2013.

mercoledì 23 gennaio 2013

SEGNALETICA SICUREZZA


SEGNALETICA SICUREZZA | Opuscolo GRATIS sulla nuova UNI EN ISO 7010:2012


SEGNALETICA SICUREZZA  

Scarica l'Opuscolo Gratuito

 sulla nuova 

UNI EN ISO 7010:2012


by  on 18 GENNAIO 2013


SEGNALIAMO CON PIACERE AI LETTORI DI LA PUBBLICAZIONE DI UN OPUSCOLO GRAFICO DEDICATO ALL’ESPOSIZIONE SINOTTICA DELLA NUOVA SEGNALETICA DI SICUREZZA, COSÌ COME RIDEFINITA DALLA UNI EN ISO 7010:2012. IL DOCUMENTO, MESSO A DISPOSIZIONE IN RETE DA MEDIAN SRL, HA IL PREGIO DI RAPPRESENTARE UN OTTIMO VADEMECUM DI QUELLI CHE SONO I NUOVI PRINCIPI DELLA UNI 7010, CHE RACCOGLIE E DISCIPLINA I SIMBOLI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA CON L’INTENTO DI ARMONIZZARLI A LIVELLO INTERNAZIONALE, CREANDO UNO STANDARD COMPRENSIBILE IN EUROPA E IN CONTESTI EXTRAEUROPEI, FAVORENDO LA COMPRENSIONE DEI SEGNALI DI SICUREZZA MEDIANTE PITTOGRAMMI DA PARTE DI TUTTI I LAVORATORI, INCLUSI QUELLI STRANIERI. LA SEGNALETICA NEI LUOGHI DI LAVORO, QUINDI, DOVRÀ ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DA QUESTA NORMA, PUR NON SUSSISTENDO L’OBBLIGO DI AGGIORNARE QUELLA ATTUALMENTE INSTALLATA NEI LUOGHI DI LAVORO (SOLO QUELLA EX NOVO E/O IN CASO DI SOSTITUZIONE). RICORDIAMO CHE L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA UNI EN ISO 7010 È PREVISTA IN QUALSIASI SETTORE LAVORATIVO, COMPRESE AREE PUBBLICHE O DI INTRATTENIMENTO, PIANI DI FUGA, PLANIMETRIE E SEGNALETICA DI EMERGENZA, MANUALI DI FORMAZIONE, IMPIANTI E ATTREZZATURE  (CON L’ECCEZIONE DEL SETTORE DEI TRASPORTI SU ROTAIA, NAVIGAZIONE E TRASPORTO AEREO, OGGETTO DI SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE). NEL QUADRO COMPLESSIVO DELLO STANDARD EUROPEO, UN ELEMENTO DI INTERESSE È RAPPRESENTATO DAL CODICEURN (UNIQUE REFERENCE NUMBER) CHE IDENTIFICA IN MODO UNIVOCO E UNIVERSALE I PITTOGRAMMI ARMONIZZATI. ASSOLUTAMENTE DA AVERE.

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