Capo
II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante
il lavoro
Art.
190. - Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori
di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico,
tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni
fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore
e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri
suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore
fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle
vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione
al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e'
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di
protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al
comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori
di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di
rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati
devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni
delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campio- natura,
purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente
articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure
determinate secondo la prassi metro -logica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua
le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli
192, 193, 194, 195 e 196 ed é documentata in conformità all'articolo
28, comma 2.
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domenica 20 gennaio 2013
RISCHIO RUMORE
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