Convenzione
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CONVENZIONE SUL LAVORO DIGNITOSO
PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DOMESTICI, 20111
La
Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro Convocata
a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed
ivi riunitasi il 1° giugno 2011 per la sua centesima sessione;
Consapevole
dell’impegno assunto dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro di promuovere
il lavoro dignitoso per tutti attraverso il raggiungimento degli obiettivi
della Dichiarazione
dell’ILO relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e della Dichiarazione
dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta;
Riconoscendo
il contributo significativo dei lavoratori domestici all’economia mondiale,
anche tramite
l’aumento delle opportunità di occupazione rimunerata per le lavoratrici ed i lavoratori
con responsabilità familiari, lo sviluppo dei servizi alla persona a favore
degli anziani,
dei bambini e dei disabili nonché attraverso consistenti trasferimenti di reddito
sia all’interno
di un singolo paese che tra paesi diversi;
Considerando
che il lavoro domestico continua ad essere sottovalutato e invisibile e che
tale lavoro
viene svolto principalmente da donne e ragazze, di cui molte sono migranti o appartengono
alle comunità svantaggiate e sono particolarmente esposte alla discriminazione
legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre violazioni dei diritti
umani;
Considerando
inoltre che, nei paesi in via di sviluppo dove le opportunità di lavoro formale storicamente
sono rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della
popolazione attiva di tale paesi, rimanendo tra le categorie più
marginalizzate;
Ricordando
che, salvo disposizioni contrarie, le convenzioni e raccomandazioni
internazionali del
lavoro si applicano a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori domestici;
Notando
che la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione
(n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione
(n. 156) sui lavoratori con responsibilità familiari del 1981, la Convenzione (n.
181) sulle agenzie private per l’impiego del 1997, la Raccomandazione (n. 198)
sulla relazione
di lavoro del 2006, sono particolarmente rilevanti per i lavoratori domestici,
così come
il Quadro multilaterale dell’ILO sulle migrazioni per lavoro: Principi e linee
guida non
vincolanti per un approccio alle migrazioni per lavoro basato sui diritti
(2006);
Riconoscendo
che le condizioni particolari nelle quali viene svolto il lavoro domestico
rendono auspicabile
di completare le norme di portata generale con norme specifiche per i lavoratori
domestici in modo da permettere loro di godere pienamente dei loro diritti;
Ricordando
altri strumenti internazionali rilevanti quali la Dichiarazione universale dei
diritti umani,
il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto
internazionale
relativo
ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, la Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, e in particolare
il suo Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta
delle persone,
in particolare delle donne e dei bambini, nonché il suo Protocollo contro la
tratta illecita
di migranti per terra, aria e mare, la Convenzione relativa ai diritti del
bambino e la Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e
dei membri
delle loro famiglie;
Avendo
deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dignitoso per i
lavoratori domestici,
questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo
deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale, adotta,
oggi sedici giugno duemilaundici, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione
sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011.
Articolo
1
Ai
fini della presente Convenzione:
a)
l’espressione “lavoro domestico” significa il lavoro svolto in o per una o più
famiglie;
b)
l’espressione “lavoratore domestico” significa ogni persona che svolge un
lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro;
c)
una persona che svolga un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica,
senza farne la propria professione, non è da considerarsi lavoratore domestico.
Articolo
2
1.
La convenzione si applica a tutti i lavoratori domestici.
2.
Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, previa consultazione con
le
organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con
le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei
datori di lavoro domestico, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo
di applicazione:
a)
alcune categorie di lavoratori che beneficiano, ad altro titolo, di una
protezione almeno
equivalente;
b)
alcune categorie limitate di lavoratori relativamente ai quali si pongono
problemi particolari di significativa importanza.
3.
Ogni Membro che si avvalga della possibilità offerta al paragrafo precedente
deve, nel suo primo rapporto sull’applicazione della convenzione in virtù dell’articolo
22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare
tutte le categorie particolari di lavoratori escluse, precisando le ragioni di
tale esclusione e, nei rapporti successivi, specificare tutte le misure che
avrà adottato per estendere l’applicazione della convenzione ai lavoratori in
questione.
Articolo
3
1.
Ogni Membro deve adottare misure volte a assicurare in modo efficace la
promozione e la protezione dei diritti umani di tutti i lavoratori domestici
come previsto dalla presente Convenzione.
2.
Ogni Membro deve adottare, nei confronti dei lavoratori domestici, le misure
previste dalla presente Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i
principi e i diritti fondamentali nel lavoro, in particolare:
a)
la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di
contrattazione collettiva;
b)
l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c)
l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
d)
l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.
3.
Ogniqualvolta adottino misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici e
i datori di
lavoro
domestico godano della libertà sindacale e del riconoscimento effettivo del
diritto di
contrattazione
collettiva, i Membri devono proteggere il diritto dei lavoratori domestici e
dei datori di lavoro domestico a costituire le proprie organizzazioni,
federazioni e confederazioni e, a patto di rispettarne gli statuti, di aderire
alle organizzazioni, federazioni e confederazioni di loro scelta.
Articolo
4
1.
Ogni Membro deve fissare una età minima per i lavoratori domestici,
compatibilmente con le disposizioni della convenzione (n. 138) sull’età minima
del 1973, e della convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile
del 1999. L’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla
legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori.
2.
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che il lavoro svolto da
lavoratori
domestici
di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non
li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di
proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale.
Articolo
5
Ogni
Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici
beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia
e di violenza.
Articolo
6
Ogni
Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici,
così come l’insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque
nonché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati
presso le famiglie, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita
privata.
Articolo
7
Ogni
Membro deve adottare misure volte a assicurare che i lavoratori domestici siano
informati delle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata,
verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per
mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni
collettive, in particolare per quanto riguarda:
a)
il nome e l’indirizzo del datore di lavoro domestico;
b)
l’indirizzo del o dei luoghi di lavoro abituali;
c)
la data di inizio del rapporto di lavoro e, se il contratto è a tempo
determinato, la durata;
d)
il tipo di lavoro da svolgere;
e)
la remunerazione, il suo modo di calcolo e la periodicità dei pagamenti;
f)
l’orario normale di lavoro;
g)
il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale;
h)
il vitto e l’alloggio, se del caso;
i)
il periodo di prova, se del caso;
j)
le condizioni di rimpatrio, se del caso;
k)
le condizioni relative alla cessazione della relazione di lavoro, ivi compreso
ogni preavviso da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
Articolo
8
1.
La legislazione nazionale deve prevedere che i lavoratori domestici migranti
reclutati in un paese per svolgere un lavoro domestico in un altro paese
debbano ricevere per iscritto una offerta di lavoro o un contratto di lavoro
valido nel paese nel quale il lavoro verrà svolto, e che espliciti le condizioni
di occupazione di cui all’articolo 7, prima di varcare le frontiere nazionali
per svolgere il lavoro domestico al quale si applica l’offerta o il contratto.
2.
Il paragrafo precedente non si applica ai lavoratori che godono della libertà
di circolazione per accedere ad un posto di lavoro in virtù di accordi
bilaterali, regionali o multilaterali o nel quadro di zone di integrazione
economica regionale.
3.
I Membri devono adottare misure per cooperare fra di loro in modo da assicurare
l’applicazione
effettiva delle disposizioni della presente Convenzione ai lavoratori domestici
migranti.
4.
Ogni Membro deve, attraverso la legislazione o altre misure, determinare le
condizioni in virtù delle quali i lavoratori domestici migranti hanno diritto
al rimpatrio dopo la scadenza o la rescissione del contratto di lavoro per il
quale sono stati reclutati.
Articolo
9
Ogni
Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici:
a)
siano liberi di raggiungere un accordo con il loro datore di lavoro o
potenziale datore di lavoro sull’essere alloggiato o meno presso la famiglia;
b)
che sono alloggiati presso la famiglia non siano obbligati a rimanere presso la
famiglia o
insieme
a membri della famiglia durante i periodi di riposo quotidiano o settimanale o
di
congedo
annuale;
c)
abbiano il diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d’identità.
Articolo
10
1.
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare l’uguaglianza di
trattamento tra i
lavoratori
domestici e l’insieme dei lavoratori per quanto riguarda l’orario normale di
lavoro, il compenso delle ore di lavoro straordinario, i periodi di riposo
quotidiano e settimanale e i congedi annuali pagati, in conformità alla
legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, tenuto conto delle
particolari caratteristiche del lavoro domestico.
2.
Il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive.
3.
I periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre
liberamente del loro
tempo
e rimangono reperibili per eventuali bisogni della famiglia devono essere
considerati come tempo di lavoro nella misura determinata dalla legislazione
nazionale, dalle convenzioni collettive o da ogni altro mezzo compatibile con
la prassi nazionale.
Articolo
11
Ogni
Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici
beneficino del sistema di salario minimo, ove tale sistema esista, e che la
remunerazione venga fissata senza discriminazione fondata sul sesso.
Articolo
12
1.
I lavoratori domestici devono essere pagati direttamente in contanti, ad
intervalli regolari e almeno una volta al mese. Salvo disposizioni della
legislazione nazionale o delle convenzioni collettive sul modo di pagamento, il
pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, assegno bancario o
postale, ordine di pagamento o altro mezzo legale di pagamento monetario, con l’assenso
dei lavoratori in questione.
2.
La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali
possono prevedere il pagamento di una percentuale limitata della remunerazione
dei lavoratori domestici sotto forma di pagamenti in natura che non siano meno
favorevoli di quelli generalmente applicabili alle altre categorie di
lavoratori, a condizioni che vengano adottate misure volte ad assicurare che
talipagamenti in natura vengano accettati dal lavoratore, riguardino l’uso e l’interesse
personale del lavoratore, e che il valore monetario a loro attribuito sia
giusto e ragionevole.
Articolo
13
1.
Ogni lavoratore domestico ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
Ogni
Membro
deve adottare, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tenendo
debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, delle
misure effettive per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei
lavoratori domestici.
2.
Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate
progressivamente in
consultazione
con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative
e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici
e con quelle dei datori di lavoro domestico.
Articolo
14
1.
Ogni Membro deve adottare misure appropriate, in conformità alla legislazione
nazionale e tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro
domestico, per assicurare che i lavoratori domestici godano di condizioni non
meno favorevoli di quelle applicabili all’insieme dei lavoratori in materia di
sicurezza sociale, ivi compreso per quanto riguarda la maternità.
2.
Le misure di cui al paragrafo precedente possono essere applicate
progressivamente in
consultazione
con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative
e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici
e con quelle dei datori di lavoro domestico.
Articolo
15
1.
Al fine di assicurare che i lavoratori domestici, ivi compresi i lavoratori
domestici migranti, reclutati o collocati tramite agenzie private per l’impiego,
vengano effettivamente protetti contro pratiche abusive, ogni Membro deve:
a)
determinare le condizioni di esercizio delle attività delle agenzie private per
l’impiego quando reclutano o collocano lavoratori domestici, in conformità alla
legislazione nazionale;
b)
assicurare che esistano meccanismi e procedure appropriate ai fini di istruire
le denunce ed esaminare i presunti abusi e pratiche fraudolente relative alle
attività delle agenzie private per l’impiego in relazione con lavoratori
domestici;
c)
adottare tutte le misure necessarie ed appropriate, nei limiti della
giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per
assicurare che i lavoratori domestici reclutati o collocati sul proprio
territorio tramite agenzie private per l’impiego beneficino di una adeguata protezione,
e per impedire che vengano commessi abusi nei loro confronti. Tali misure
devono includere leggi o regolamenti che specifichino gli obblighi rispettivi
dell’agenzia per l’impiego privata e della famiglia nei confronti del
lavoratore domestico e che prevedano delle sanzioni, ivi compresa l’interdizione
delle agenzie private per l’impiego che si rendessero colpevoli di abusi o
pratiche fraudolente;
d)
considerare di siglare, ogniqualvolta i lavoratori domestici vengano reclutati
in un paese per lavorare in un altro, accordi bilaterali, regionali o
multilaterali volti a prevenire gli abusi e le pratiche fraudolente in materia
di reclutamento, collocamento ed impiego;
e)
adottare misure volte ad assicurare che gli onorari fatturati dalle agenzie
private per l’impiego non vengano dedotti dalla remunerazione dei lavoratori
domestici.
2.
Per dare effetto ad ognuna delle disposizioni del presente articolo, ogni
Membro deve
consultare
le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e,
ove esistano, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e
quelle rappresentative dei datori di lavoro domestico.
5
Articolo
16
Ogni
Membro deve adottare misure volte ad assicurare che, in conformità alla
legislazione e alla prassi nazionale, tutti i lavoratori domestici,
personalmente o tramite un rappresentante, abbiano accesso effettivo ai
tribunali e ad altri meccanismi di risoluzione delle vertenze, a delle condizioni
che non siano meno favorevoli di quelle previste per l’insieme dei lavoratori.
Articolo
17
1.
Ogni Membro deve stabilire meccanismi di denuncia e mezzi accessibili ed
efficaci per
assicurare
il rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei lavoratori
domestici;
2.
Ogni Membro deve stabilire e attuare misure ispettive, attuative e
sanzionatorie, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del
lavoro domestico, in conformità alla legislazione nazionale.
3.
Per quanto compatibile con la legislazione nazionale, queste misure devono
prevedere le condizioni in presenza delle quali può essere autorizzato l’accesso
al domicilio familiare, tenendo debito conto del rispetto della vita privata.
Articolo
18
Ogni
Membro deve attuare le disposizioni della presente Convenzione, in
consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più
rappresentative, attraverso la legislazione nonché tramite contratti collettivi
o misure supplementari conformi alla prassi nazionale, adattando o estendendo
le misure esistenti ai lavoratori domestici, o elaborando misure specifiche
rivolte a loro, se del caso.
Articolo
19
La
presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli applicabili ai
lavoratori
domestici
in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.
Articolo
20
Le
ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore
Generale
dell’Ufficio
Internazionale del Lavoro e da esso registrate.
Articolo
21
1.
La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione
Internazionale
del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio
Internazionale del Lavoro.
2.
Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno
state
registrate
dal Direttore Generale.
Articolo
22
1.
Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo
scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale
della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio
Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato.
2.
Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un
anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente,
non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà
vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la
presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni
previste nel presente articolo.
Articolo
23
1.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a
tutti i Membri
dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli
atti di denuncia comunicati dai membri dell’Organizzazione.
2.
Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda
ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione
dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione
entrerà in vigore.
Articolo
24
Il
Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al
Segretario
Generale
delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102
dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le
ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli
articoli precedenti.
Articolo
25
Ogniqualvolta
lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale
del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione
della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine
del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo
26
1.
Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o
parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non
disponga diversamente :
a)
la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe
di diritto, malgrado
l’articolo 22 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione
che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
b)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta,
la presente Convenzione
cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2.
La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore
per i Membri
che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Articolo
27
Il testo francese e il testo inglese della presente
Convenzione faranno ugualmente fede.
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