L’indirizzo dell’irreperibile è uno:
l’albo pretorio della casa comunale
Nel caso di fallimento della prima ricerca, nel silenzio della legge, sono inutili ulteriori indagini svolte al di fuori del territorio di competenza del municipio. Lo ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 14 dicembre 2012, n. 23062.
Secondo la Sezione Tributaria della Cassazione, infatti, è da ritenersi valida la notificazione dell'atto tributario mediante lo speciale procedimento degli "irreperibili", ex art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 600/1973, qualora, nonostante le ricercge effettuate dal messo notificatore, risulti impossibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune nel quale lo stesso ha la residenza fiscale.
La disposizione ora richiamata afferma che l’avviso del deposito dell’atto presso la casa comunale sia affisso, in busta chiusa e sigillata, nell’albo (ora albo pretorio on-line) del medesimo Comune e che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
In tal modo i giudici di legittimità confermano le pronunce del giudice tributario provinciale di Palermo e della CTR della Sicilia secondo i quali la notificazione deve esser effettuata secondo il rito “degli irreperibili” ogniqualvolta “il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all’atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto” . I giudici tributari regionali avevano concluso per la validità delle notifiche effettuate, ritenendo sufficienti, a tal fine, le risultanze del certificato storico rilasciato dal Comune in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale, che attestavano la sua irreperibilità all’indirizzo noto.
Prosegue la Cassazione, poiché nessuna norma indica, con esattezza, le attività che devono essere compiute a tal fine, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, “deve affermarsi che la notificazione ai sensi del citato art. 60, lett. e), è valida quando, malgrado le ricerche del messo notificatore - ritenute sufficienti, in base ad un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità - sia impossibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, ricerche che non sono, invece, necessarie al di fuori del predetto comune".
(Altalex, 11 gennaio 2013.
Nota di Simone Marani)
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