mercoledì 16 gennaio 2013

PRINCIPALI NOVITÀ A.D.R. 2013


AMBIENTE

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Creato Mercoledì, 19 Dicembre 2012 15:25
È stato approvato l’aggiornamento 2013 del regolamento internazionale sul trasporto delle merci pericolose A.D.R., in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. L’A.D.R. offre la possibilità di osservare ancora le disposizioni contenute nell’A.D.R. 2011 nel periodo transitorio che va dal 01/01/2013 al 30/06/2013 e dal 01/07/2013 sarà obbligatorio applicare l’A.D.R. 2013.
Si riporta di seguito un elenco, suddiviso per tematiche, delle principali prescrizioni dell’A.D.R. 2013:

ESENZIONI (CAP. 1.1.3)
È stata ampliata la parte relativa alle esenzioni dell’A.D.R., con una nuova sottosezione inerente le esenzioni relative alle merci pericolose utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto. Inoltre è stata modificata la tabella 1.1.3.6.3 sulle esenzioni “parziali” per unità di trasporto, con l’introduzione delle nuove rubriche relative ai “prodotti chimici sotto pressione della classe 2”.

OBBLIGHI DELLO SPEDITORE (1.1.4.2.1.1)
Lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile sulle merci che presenta al trasporto.

CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO (CAP. 1.8.3.3)
Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose deve verificare che il personale addetto alla gestione di tali merci, sia stato opportunamente formato e che tale formazione sia costantemente aggiornata a seguito delle revisioni della norma. La formazione deve essere registrata.

NOTIFICA DEGLI EVENTI CHE COINVOLGONO MERCI PERICOLOSE (CAP. 1.8.5.1)
Relazione d’incidente da fare entro un mese, nel caso in cui si verifichi durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose, un evento grave che rientra nei criteri descritti al 1.8.5.3.

RESTRIZIONI NELLE GALLERIE (CAP. 1.9.5)
Inclusione delle merci pericolose confezionate in Quantità Limitata – LQ (cap. 3.4) tra le materie pericolose soggette a restrizione in gallerie di categoria “E”. Le unità di trasporto con a bordo merci confezionate in quantità limitata, se traportano un quantitativo superiore a 8 tonnellate, non potranno passare attraverso gallerie di categoria “E” (es.: la galleria del Traforo del Monte Bianco).

CLASSE 8 – MATERIE CORROSIVE (CAP. 2.2.8.1.6)
Inserimento in tabella dei criteri di assegnazione del gruppo di imballaggio alle materie corrosive. Tali criteri non hanno subito delle modifiche.

Gruppo di imballaggio
Tempo di esposizione
Periodo di osservazione
Effetto
I
< 3 min
≤ 60 min
Distruzione completa dello spessore della pelle integra
II
> 3 min ≤ 1 h
≤ 14 gg
Distruzione completa dello spessore della pelle integra
III
> 1 h ≤ 4 h
≤ 14 gg
Distribuzione completa dello spessore della pelle integra
III
-
-
Velocità di corrosione su una superficie di alluminio o di acciaio superiore a 6,25 mm all’anno ad una temperatura di prova pari a 55°C su entrambi i materiali


CLASSE 9 – MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI (CAP. 2.2.9.1.7)
Chiarimento sui criteri tecnici e costruttivi che devono soddisfare le “pile al litio” per poter essere identificate da uno dei seguenti numeri ONU:
UN 3090 pile al litio metallico;
UN 3091 pile al litio metallico contenute in un dispositivo o pile al litio metallico imballate con un dispositivo;
UN 3480 pile al litio ionico;
UN 3481 pile al litio ionico contenute in un dispositivo o pile al litio ionico imballate con un dispositivo.

MARCATURA DEI COLLI (CAP. 5.2.1.1)
Dimensioni minime previste per il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” che deve figurare sul collo.

Dimensioni del collo
Dimensioni minime numero ONU e lettere “UN” sul collo
Fino a 5 litri di capacità
Fino a 5 kg di massa netta
Appropriate alla dimensione del collo
Fino a 30 litri di capacità
Fino a 30 kg di massa netta
Fino a 60 litri di capacità in acqua per le bombole
6 mm
Oltre 30 litri di capacità
Oltre 30 kg di massa netta
Oltre 60 litri di capacità in acqua per le bombole
12 mm


PLACCATURA E SEGNALAZIONE ARANCIO SEMIRIMORCHI (CAP. 5.3)
È stata revisionata la sezione 5.3.2.1.1 precisando che anche nel caso in cui, durante il trasporto, un rimorchio contenente merci pericolose venisse staccato dal suo veicolo, un pannello di colore arancio deve rimanere fissato sul retro di tale rimorchio.

DISPOSIZIONI SPECIALI (CAP. 3.3) MANUFATTI CONTENENTI MENO DI 1 KG DI MERCURIO
È stata introdotta una disposizione speciale la n. 366 che esonera dall’A.D.R. gli strumenti e gli oggetti manufatti contenenti non più di 1 kg. di mercurio.

DISPOSIZIONI SPECIALI (CAP. 5.5.3)
Disposizioni speciali applicabili ai colli, veicoli e container contenenti materie che presentano un rischio di asfissia quando utilizzate a scopo di refrigerazione o di condizionamento, es.: ghiaccio secco (UN 1845), azoto refrigerato (UN 1977) o argon liquido refrigerato (UN 1951). Nel documento di accompagnamento devono riportare il numero ONU preceduto dalle lettere “UN” e la designazione ufficiale di trasporto della materia (gas) utilizzata seguita dall’indicazione “agente refrigerante” o “agente di condizionamento” nella lingua del paese d’origine ed inglese, francese o tedesco (es. UN 1845 DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE).
I veicoli ed i container devono recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto di accesso ed in posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container, sino a quando lo stesso è stato ventilato e le merci refrigeranti o condizionanti scaricate.

MOVIMENTAZIONE E STIVAGGIO (CAP. 7.5.7.1)
È stata revisionata la sezione per la movimentazione e lo stivaggio di colli di merci pericolose. Le disposizioni relative al carico di colli sono soddisfatte se il carico viene effettuato in conformità alla norma tecnica EN 12195-1:2010…Si riporta il cap. 7.5.7.

7.5.7.1 
Se il caso, il veicolo o il container deve essere munito di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la  movimentazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non  imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli. 
Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (per esempio, grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all’interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati dispositivi come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli. Le prescrizioni di questo paragrafo si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010. 

7.5.7.2 
I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della loro compatibilità 
per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi. 

7.5.7.3 
Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti. 
NOTA: Si deve in particolare fare attenzione al modo in cui i colli sono manipolati durante i preparativi in previsione del trasporto, al tipo di veicolo o di container sul quale sono trasportati e al metodo di carico e di scarico per evitare che i colli siano danneggiati da un trascinamento al suolo o da una scorretta movimentazione. 

7.5.7.4 
Le disposizioni del 7.5.7.1 si applicano anche al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container-cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli. 

7.5.7.5 
Ai membri dell’equipaggio del veicolo non è permesso aprire un collo contenente merci pericolose.

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