La logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro presente nel DLgs 151/2015(decreto attuativo Jobs Act), ha comportato, art. 21 c. 4, l’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Quindi, dal 23 dicembre 2015, non più registro degli infortuni*, istituito con Dpr 547/1955, art. 403, e il cui modello era stato approvato con Dm 12.9.1958, e modificato con DM 5.12.1996.
Peraltro, nulla è modificato, chiarisce la Circolare Inail 92 del 23 dicembre 2015, rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Istituto gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, (previsto dall’art. 53 del Dpr 1124/1965, che il DLgs 151/2015 ha recentemente modificato).
L’Inail, per offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento valido alternativo al registro degli infortuni, in grado, cioè di “fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva”, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Istituto.
E per gli infortuni occorsi precedentemente al 23 dicembre? Essi, spiega la circolare, saranno consultabili nel registro infortuni appena abolito.
Il cruscotto infortuni:
- è accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito www.inail.it;
- prevederà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.
Tramite l’inserimento del codice fiscale, sarà anche possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato. In questo caso, conclude la circolare, l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità
Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione assicurativa territoriale (PAT).
Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione assicurativa territoriale (PAT).
La ricerca può essere eseguita per tipologia di singolo settore e ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese ella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore Agricoltura.
La ricerca per singolo settore prevederà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno.
Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal Contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
L’Inail ricorda, poi, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali sarà a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area contatti del portale www.inail.it). È stato elaborato anche il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell’area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso.
* La soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni era già stata stabilita dal TU 81/08, insieme all’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).
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