AltalexPedia, voce agg. al 16/10/2013
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Pubblicato
il 17/10/2013 , aggiornato il 18/10/2013
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Il D.U.V.R.I. è il documento (da redigersi per iscritto da
parte del committente) con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono
indicate le misure adottate per eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre
al minimo - i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e
lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello
stesso luogo di lavoro dal committente. Tale documento, inoltre, attesta
l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari
circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
D.U.V.R.I
Indice
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Con il supplemento ordinario n. 108 (G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008) è
stato pubblicato il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
ossia il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che ingloba e sostituisce
il D. Lgs. n. 626/1994. Tale decreto n. 81/2008 è stato successivamente integrato, tra l’altro,
dal D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009).
In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modificazioni ed integrazioni), devono essere
predisposte le misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad
imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera,
contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV
“Cantieri temporanei o mobili”) all'interno dell’impresa del committente.
Poiché i
lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario
definire, di volta in volta, per le singole attività, oggetto di contratto e
specifici atti per il coordinamento. In tal senso è fondamentale il ruolo del
committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze
posti in essere dai lavori affidati.
La denominazione “D.U.V.R.I.” - “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti” - deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Il D.U.V.R.I. è stato previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, da ultimo modificato
dal D. L. n. 69/2013 (cosiddetto “Decreto del Fare”) - in caso di affidamento ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi dei lavori da svolgere all'interno degli
impianti ed unità produttive del committente. Tale documento ha lo scopo di
documentare le misure adottate per eliminare, o quanto meno ridurre, le
interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera.
All’art. 26, co. 3,
del D. Lgs. n. 81/2008 è previsto che: “Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori
di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui
all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di
lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione
all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo
periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel
contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto,
ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
2013 della L. n. 98/2013, sono in vigore, dal 21 agosto 2013, le modifiche relative alle
semplificazioni del D. Lgs. n. 81/2008 contenute nel D. L. n. 69/2013 (“Decreto del Fare”).
Tra le
modifiche più significative – finalizzate alla semplificazione in materia di
lavoro e per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro
in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - si evidenziano:
Ø
l’introduzione della figura dell’“incaricato” in sostituzione del D.U.V.R.I.
per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico e
Ø la
previsione del parametro dei cinque “uomini-giorno” quale limite temporale
rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redazione del
D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato.
Per effetto della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'art. 26 delD. Lgs. n. 81/2008 il D.U.V.R.I. non sarà più l'unica scelta, in quanto è stato previsto che
il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso
rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo Decreto del
Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un
proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla
cooperazione e coordinamento dell’attività.
Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda il regime
ordinario, la lettera a), co. I dell’art. 32 della L. n. 98/2013 ha confermato l’obbligatorietà del D.U.V.R.I. Lo stesso art. 32
della L. n. 98/2013 attuativa del “Decreto del Fare”, tuttavia, permette alle aziende nei
settori a basso rischio di non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente
individui un proprio incaricato “in possesso di formazione, esperienza e
competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento
L'individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività
formale, ma si sostanzia in precisi contenuti e, quindi, tale
individuazione è valida se tiene conto, da un lato, della circostanza che
l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall'altro, del
contenuto dettagliato dell'incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento” alle attività d’impresa.
Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve
inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori
e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.
È opportuno ribadire tuttavia che la possibilità/facoltà del datore di
lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato ai
lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del D.U.V.R.I. e per i lavori di
durata superiore ai cinque uomini-giorno, è concessalimitatamente ai “settori
di attività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di
cui all’art. 29, co. 6 ter del D. Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con
riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma
anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.
L’art. 29, D. Lgs. n. 81/2008 (Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi) al co. 6 ter prevede: “Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla
base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti
dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali
di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo
periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di
attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato
la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”.
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Ai sensi della lettera b) dell’art. 32 della L. n. 98/2013 dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro - da
adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - con cui saranno individuati
in maniera specifica i settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali; l’individuazione di tali settori avverrà – secondo
quanto previsto dalla citata normativa - sulla base di “criteri e parametri
oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di
settore dell’INAIL”.
Per la
necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di
lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà
allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già
previste
Il
D.U.V.R.I. deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera.
Il D.U.V.R.I. deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga
nell'unità produttiva del committente per effettuare lavori di manutenzione o
impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di
sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 26, co. 3,
del D. Lgs. n. 81/2008(«Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze»). La redazione di
tale documento, quindi, è onere del committente, pubblico o privato, tenuto
quindi a contattare il proprio fornitore/appaltatore, il quale deve, prima di
iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul D.U.V.R.I.
I principali
scopi del D.U.V.R.I., sono:
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valutare i rischi derivanti dalle
interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di
sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio
esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di
fuga, etc.);
·
indicare le misure adottate per
eliminare i rischi da interferenza;
·
indicare le misure adottate per ridurre
al minimo i rischi non eliminabili;
·
verificare che le maestranze incaricate
dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
·
accertare che le maestranze incaricate
dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
·
individuare i costi della sicurezza.
La normativa vigente prevede che l’obbligo del D.U.V.R.I. o
dell'incaricato, come verrà di seguito ulteriormente evidenziato, non
si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di
materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di
sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi
derivanti dal rischio incendio alto, secondo il D.M. 10 marzo 1998, dallo
svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il d.P.R. n. 177/2011 o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive, dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto (art. 26,
co. 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008).
Di
conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio
affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il
D.U.V.R.I. è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente
dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il
D.U.V.R.I. può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che
può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata
e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini
giorno.
Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 (Cantieri Temporanei o Mobili), l'analisi dei rischi da interferenze
e la stima dei costi per la sicurezza sono contenuti nel Piano di sicurezza e
coordinamento e, quindi, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.
In applicazione dell’art. 26, co. 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008, sono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I. gli interventi
configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna
di materiali o attrezzature.
Resta comunque l’obbligo, in capo al datore di lavoro-committente, di
verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai
lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi
specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure
di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Art. 26, D. Lgs. n. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione: “3-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali
o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di
incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno
10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in
ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente
decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità
presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o
forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno
dall'inizio dei lavori”.
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