Tra le figure
coinvolte nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rientra
anche ilRappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la figura eletta a rappresentare appunto i lavoratori per tutto ciò che
concerne la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo 81/08 dedica una serie di articoli
all’RLS. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a
livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo (art. 47).
Quindi, può agire a livello aziendale, ma può essere nominato anche a
rappresentare la sicurezza a livello territoriale (art. 48) o, nel caso della
presenza di più aziende o cantieri, la nomina del RLS riguarda il sito
produttivo (art. 49). L’RLS svolgendo la sua funzione può accedere ai luoghi di
lavoro e deve essere consultato in sede di valutazione dei rischi, di redazione
del documento di valutazione dei rischi e durante la nomina degli addetti al primo
soccorso, alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e all’evacuazione
dei luoghi di lavoro (art. 50). Infine, il Decreto stabilisce che presso
l’Inail è stato istituito un fondo destinato al sostegno, oltre che delle
piccole e medie imprese, anche ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (art. 52).
1. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la
sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le
aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o
unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o
del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o
unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le
modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
6. L’elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e
sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il
numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
1.
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori;
2.
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
lavoratori;
3.
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i
1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato
nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione
collettiva.
8. Qualora non si
proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli
articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, esercita le
competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui
all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a
tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza
nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
2. Le modalità di
elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate
dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione
o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente
comma.
3. Tutte le aziende o
unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui
all’articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività,
oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di
rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le
aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di
rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di
cui all’articolo 52.
4. Per l’esercizio
delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del
termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di
preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi
l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda
impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo,
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo
comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza
territorialmente competente.
6. L’organismo
paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle
aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazioneparticolare in materia di salute
e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le
modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e
8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è
incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
1. Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti
specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o
cantieri:
1. i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28
gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità
marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
2. centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei
trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
3. impianti siderurgici;
4. cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei
cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
5. contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza
delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell’area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui
al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione
collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché
le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le
aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per
la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza del medesimo sito.
1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
1.
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;
3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’articolo 37;
5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali;
6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall’articolo 37;
8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e
degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della
sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a).
5. I rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di
lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione
dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale
relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma
3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con
la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
1. Presso l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è
costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo
opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa
non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza
dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
quali obiettivi il:
1.
sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per
cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
formazione;
2. finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie
imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile,
dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
3. sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al
comma 1 è finanziato:
1.
da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura
pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda
ovvero l’unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media
giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura
determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle
prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è
effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è
stabilita in 8 ore;
(…) (1)
3. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre
2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale
e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse
tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento
amministrativo e contabile di alimentazione e di articolazione settoriale e
territoriale del Fondo.
3-bis. In fase di
prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio
dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla
attività svolta, da inviare al Fondo.
(1) Le lettere b), c),
d), che qui di seguito riportiamo sono state abrogate dall’art. 31, comma 2,
lett. b) del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
“b) dalle entrate derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte
eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste
dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell’anno
2007, incrementato del 10 per cento;c) con una quota parte delle risorse di cui all’articolo 9, comma 3;
d) relativamente all’attività formative per le piccole e medie imprese di cui
al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all’articolo 11, comma 2.”
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