Corte Suprema.
Ballerine in pensione
prima degli uomini, è discriminatorio il licenziamento
Redazione 21
maggio 2018 0 CommentsinShare
La Sezione Lavoro della Corte
Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12108 del 2018,
ha stabilito che è discriminatorio licenziare le ballerine per raggiungimento
dell’età pensionabile se questa è differente rispetto a quella prevista per gli
uomini (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 18.5.2018).
Vediamo insieme i fatti di causa di
cui alla sentenza n. 12108/2018.
…. adivano il Tribunale di Roma con
ricorso ex legge 92/2012 ed esponevano di aver lavorato alle dipendenze della
Fondazione … quali tersicorei e ballerine sino al 31.3.2014, allorquando la
Fondazione aveva loro intimato il licenziamento per raggiungimento dei limiti
di età; deducevano che il recesso era da ritenersi illegittimo perché irrogato
nonostante l’esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 3, comma 2,
d.l. n. 64/2010 convertito in L. n. 100/2010 annualmente rinnovato almeno tre
mesi prima del compimento dell’età secondo le prescrizioni della legge.
Chiedevano quindi la reintegra nel posto di lavoro e la condanna della parte
datoriale al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali ai sensi dell’art. 18 L.n. 200/1970 nella versione di testo
applicabile ratione temporis.
Il giudice della opposizione, in
riforma della ordinanza emessa nella pregressa fase del giudizio, accoglieva
integralmente i ricorsi. Interposto reclamo avverso tale decisione dalla
Fondazione Teatro dell’Opera, la Corte distrettuale, in parziale riforma
dell’impugnata sentenza, confermata nel resto, rigettava le domande proposte
dalle ricorrenti … e compensava tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi
del giudizio.
I giudici del
gravame, a fondamento del decisum, per quanto in questa sede rileva,
osservavano che l’art. 3, comma 7 d.l. n. 64/2010 conv. in legge n. 100/2010,
per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e
ballerini, fissava l’età pensionabile per uomini e donne al compimento del 45°
anno di età; disponeva altresì che per i due anni successivi alla data di
entrata in vigore della disposizione, ai lavoratori assunti a tempo
indeterminato che avessero raggiunto o superato l’età pensionabile, fosse data
facoltà di esercitare l’opzione rinnovabile annualmente, per restare in
servizio, mediante istanza da presentare all’Enpals entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della disposizione o tre dal perfezionamento del diritto
alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia
di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini.Tale disposizione transitoria era
stata ritenuta compatibile con i principi comunitari … sul rilievo: a) della
limitatezza della deroga contenuta nei numeri dei soggetti interessati e nella
durata nel tempo; b) della necessaria gradualità nella applicazione della nuova
età pensionabile, che integrava un criterio oggettivo e ragionevole per
consentire al personale che avesse raggiunto i 45 anni prima dell’entrata in
vigore della norma, o lo avrebbe raggiunto nel biennio 1.7.2010 – 1.7.2012 – e
che quindi, era esposto al repentino cambiamento in senso restrittivo del
pregresso regime di permanenza al lavoro – di esercitare il diritto a
conservare i previsti limiti di età di pensionamento (47 anni per le donne e 52
per gli uomini).
Avverso tale sentenza proponevano
appello le lavoratrici che veniva accolto dalla Co
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