Assistente di volo, il diritto alla indennità di maternità piena e senza
decurtazioni
Redazione 14 maggio 2018 0 Comments
La Corte Suprema di
Cassazione, con la sentenza n. 11414 del 2018, ha reso il seguente principio di
diritto: “all’ assistente di volo indennità di maternità piena e non al 50%”. La
Cassazione ricorda la tutela “rafforzata” per le madri (Dal Quotidiano del
Diritto del Sole 24 Ore del 14 maggio 2018).
Vediamo insieme i
fatti di causa di cui alla sentenza 11414/2018.
La Corte di Appello
di Firenze, con sentenza del 25.9.2012-21.10.2012 (nr. 927 del 2012), ha
respinto il gravame dell’INAIL .. avverso le sentenze del Tribunale di Firenze
dell’8.1.2009 (non definitiva) e del 25.3.2010 (definitiva) che, in
accoglimento della domanda proposta da …, condannava l’Istituto al pagamento di
€ 12.047, 09 a titolo di indennità di maternità.
La questione
controversa riguardava la determinazione della base di calcolo dell’indennità
di maternità dovuta alla lavoratrice (assistente di volo) ed, in particolare,
l’incidenza, per intero o al 50% della voce retributiva c.d. “indennità di
volo”.
La sentenza impugnata
ha concluso nel senso della inclusione, per intero, dell’indennità di volo,
sulla base della considerazione che l’art. 23 del TU n. 151 del 2001 che
disciplina la materia si limita a richiamare, ai fini della determinazione
della retribuzione parametro, gli “stessi elementi” utilizzati per la
quantificazione della indennità di malattia ma nulla dice in ordine alla misura
di detti elementi.
La decisione – che
richiama un precedente di questa Corte (sentenza n. 8469/2003) – aggiunge che
il legislatore, nella parte in cui prevede che la retribuzione di riferimento,
agli effetti della determinazione della misura dell’indennità di maternità,
debba essere quella “media globale giornaliera del periodo quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo di maternità” intende realizzare una particolare tutela
economica della lavoratrice in maternità, sicché, anche da un punto di vista sistematico,
la normativa deve essere interpretata nel senso di individuare il criterio del
maggior mantenimento possibile del livello retributivo raggiunto ed
immediatamente precedente al congedo.
Avverso tale sentenza
ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL che è stato rigettato dalla Corte
Suprema con il principio di diritto sopra esposto.
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