Tirocinio extracurriculare non è un rapporto di lavoro subordinato
Redazione 20 aprile 2018
L’Ispettorato del
Lavoro, con la Circolare n. 8 del 2018, ha fornito al personale ispettivo le
nuove linee guida relative ai rapporti di che prevedono il c.d. tirocinio
extracurriculare (formativo, di orientamento, di inserimento /reinserimento
lavorativo) per far si che l’attività di vigilanza assicuri il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni.
In pratica, si legge
nella circolare 8/2018, l’attività di vigilanza in materia è principalmente
finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso
che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti –
benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare
aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano
i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica
ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del
tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante
effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di
una mera prestazione lavorativa. In termini generali il personale ispettivo,
ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano
l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio
extracurriculare, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura
del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio
alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del
D.Lgs. n. 81/2015.
A titolo esemplificativo possono
ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:
·
tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia
necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e
ripetitive;
• tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate
dalla legge (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di
disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione,
soggetti disabili e svantaggiati);
•
tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
ecc.
Appare,
quindi, evidente che l’attivazione di un tirocinio extracurriculare per attività
che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza
di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la
convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la
violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al
soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che
di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più
agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
Allo
stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa
regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della
fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l’assoggettamento del tirocinante alle
medesime regole vigenti per il personale dipendente in
relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e
all’organizzazione
dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme
di autorizzazione
preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di
ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il
tirocinante integri “team” di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di
standard di rendimento periodici, rilevati mediante i
sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento
degli obiettivi produttivi aziendali. Il superamento della durata massima del
tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari
conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del
rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un
tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione
lavorativa che, se connotata dagli indici della
subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione. Nel caso
in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio
extracurriculare prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata
massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori
requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta
ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo
9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Per
saperne di più sulle direttive dell’INL relativamente al tirocinio
extracurriculare consultare la Circolare n. 8
del 2018 disponibile cliccando sul link.
(Fonte:
INL)
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